Lavoro | Certificazione del contratto di lavoro

Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) – Approvazione per i primi due settori – Indicazioni (circ. INPS 6.3.2026 n. 26) Con la circ. 6.3.2026 n. 26, l’INPS ha fornito indicazioni sugli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), di cui all’art. 1 co. 5-10 del DL 160/2024, e alle relative comunicazioni previste per i datori di lavoro.L’INPS trasmetterà, entro il 31.3.2026, ai datori di lavoro rientranti nei settori del “Commercio all’ingrosso alimentare”, codice M21U, e “Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere”, codice G44U, una comunicazione di compliance.La comunicazione di compliance:– specifica la presenza di eventuali scostamenti, lievi o significativi, rispetto ai valori rientranti nella c.d. “fascia di normalità”;– viene inviata tramite la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della Pubblica Amministrazione.A seguito della ricezione della lettera di compliance, i datori di lavoro possono fornire i riscontri del caso all’INPS.L’Istituto ha predisposto un apposito template che deve essere inoltrato tramite la funzione Comunicazione bidirezionale del Cassetto previdenziale del contribuente con oggetto “ISAC”.La compilazione del template da parte del datore di lavoro è su base volontaria e non è previsto alcun termine perentorio entro cui il medesimo è tenuto a dare riscontro alla lettera di compliance.
Internazionale | Convenzioni internazionali

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 6.3.2026 n. 70 ha escluso la possibilità di detrarre la “Capital Tax” assolta in Svizzera dall’imposta dovuta da un soggetto residente che applica il regime CFC ex art. 167 del TUIR.L’art. 167 co. 8 del TUIR rinvia al disposto dell’art. 165 del TUIR per individuare le modalità e i limiti entro i quali portare in detrazione dall’IRES dovuta in Italia in relazione al reddito della CFC imputato per trasparenza le imposte assolte all’estero dalla medesima CFC.L’accreditamento dell’imposta estera si fonda sullo scomputo di imposte dello stesso tipo, un presupposto che viene considerato inscindibilmente correlato alla condizione necessaria che, per poter beneficiare del credito d’imposta ex art. 165 del TUIR, i redditi prodotti all’estero concorrano alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente (c.d. principio di inclusione commentato dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.3.2015 n. 9).Ne consegue che l’operatività di tale disciplina risulta necessariamente limitata:– alle imposte estere sul reddito rientranti nell’oggetto di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia;– alle altre imposte o agli altri tributi esteri, non oggetto di una Convenzione, che alla luce di un’analisi in merito alla propria struttura evidenzino le caratteristiche di un’imposta sul reddito.Tuttavia, la Capital Tax del caso di specie si applica sul patrimonio netto delle società svizzere in base ai rispettivi bilanci di esercizio. Pertanto, si ritiene che la medesima non possa rientrare nella categoria delle imposte sul reddito detraibili.
Imposte sostitutive | Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni

Rinnovi contrattuali – Indennità e maggiorazioni – Imposte sostitutive – Novità della L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) (circ. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 6.3.2026 n. 2) Con la circ. 6.3.2026 n. 2, la Fondazione studi consulenti del lavoro è tornata sulle imposte sostitutive su incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni, introdotte, per il solo 2026, dall’art. 1 co. 7, 10, 11 e 12 della L. 199/2025.Tra le varie questioni che ha affrontato la Fondazione studi rientra quella dell’applicazione dell’imposta sostitutiva agli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali assorbiti dal superminimo.Su tale punto, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che, se gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbono l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, quest’ultimo può beneficiare dell’agevolazione sugli incrementi retributivi. Tuttavia, nella nota n. 5 della circ. 2/2026, l’Agenzia ha fatto riferimento ai superminimi individuati dai contratti collettivi di lavoro, lasciando alcune perplessità circa l’applicazione dell’agevolazione ai soli superminimi individuati dalla contrattazione collettiva o anche ai superminimi individuali.Secondo la Fondazione studi consulenti del lavoro, tale specifica è esemplificativa e, di conseguenza, l’imposta sostitutiva troverebbe applicazione in caso di superminimo sia collettivo sia individuale.
Imposte dirette | IRES | Trasparenza

Verifica della compagine sociale – Possibilità di esercitare l’opzione Il regime della trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 del TUIR si applica con un’opzione che ha la durata di tre esercizi sociali e che risulta irrevocabile.Secondo l’art. 115 co. 2 del TUIR, si considera valida l’opzione per la trasparenza fiscale anche se i soci (o alcuni di essi) non sono residenti in Italia, purché siano rispettati i vincoli di forma giuridica e i limiti minimi e massimi di partecipazione e, soprattutto, purché non sia obbligatorio procedere all’applicazione di ritenute in occasione della distribuzione di dividendi da parte della partecipata residente.Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 22.11.2004 n. 49 (§ 2.5) ha chiarito che la condizione che sugli utili distribuiti dalla società partecipata non vi sia obbligo di ritenuta (o sia previsto l’integrale rimborso della ritenuta eventualmente operata) è soddisfatta se:– il soggetto non residente possiede la partecipazione per il tramite di una stabile organizzazione in Italia (in questo caso, infatti, non vi è alcun obbligo di ritenuta alla fonte sulla distribuzione di dividendi);– sussistono le condizioni per l’applicazione della c.d. “disciplina madre-figlia”, di cui all’art. 27-bis del DPR 600/73.Passando, poi, al regime della piccola trasparenza ex art. 116 del TUIR, si ricorda che la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 822/2021 ha escluso la possibilità di esercitare l’opzione in presenza di una società semplice tra i soci della srl.
Imposte dirette | Disposizioni generali | Applicazione dell’imposta ai non residenti

Cantanti lirici – Criteri di territorialità e regime convenzionale (risposta interpello Agenzia delle Entrate 6.3.2026 n. 66) Secondo la risposta a interpello 6.3.2026 n. 66:– le prestazioni rese in Italia da artisti che esercitano attività di lavoro autonomo (nella fattispecie, un cantante lirico) sono imponibili in Italia a norma dell’art. 23 co. 1 lett. d) del TUIR;– sui compensi pagati è operata dal sostituto d’imposta italiano la ritenuta a titolo d’imposta del 30% di cui all’art. 25 co. 2 del DPR 600/73;– il prelievo italiano non viene meno se, come nel caso di specie, l’Italia e lo Stato di residenza dell’artista hanno una Convenzione con norme conformi all’art. 17 del modello OCSE, le quali giustificano il prelievo dello Stato in cui la prestazione viene svolta indipendentemente dalla sua durata e dalla presenza in Italia di una stabile organizzazione o base fissa.
Immobili | Agevolazioni prima casa

Decadenza – Riacquisto entro 1 anno – Destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale – Rilevanza (Cass. 6.3.2026 n. 5016) La Corte di Cassazione, con la pronuncia 6.3.2026 n. 5016, ha affermato che, in caso di rivendita dell’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa (Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) entro 5 anni dall’acquisto, si configura la decadenza dal beneficio se, entro 1 anno dalla rivendita, il contribuente acquista una nuova abitazione ma non la destina ad abitazione principale entro il medesimo termine annuale.Secondo la Corte di Cassazione, la norma sull’impedimento della decadenza va interpretata restrittivamente, con la conseguenza, che, dopo il decorso del termine annuale, in mancanza della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale, si realizza la decadenza; pertanto, se, entro l’anno, il contribuente non trasferisce la residenza nell’immobile, l’Amministrazione finanziaria può accertare la decadenza dal beneficio sul “vecchio” acquisto
Dogane e accise | Dogane | Principi generali | Valore in dogana

Semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore delle merci – Linee guida in italiano (documento Commissione Europea 12.3.2024 n. TAXUD/A6/2024/162193) Con un avviso del 3.3.2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso nota la pubblicazione della versione in italiano delle linee guida rubricate “Semplificazione della determinazione del valore ai sensi dell’art 73 del reg (UE) 952/2013 (CDU) e art 71 del reg (UE) 2446/2015 (RD)” già disponibili in lingua inglese (cfr. documento Commissione Europea 12.3.2024 n. TAXUD/A6/2024/162193).Le linee guida contengono istruzioni operative per un corretto utilizzo dell’istituto e precisano il quadro normativo nonché le condizioni per accedervi, oltre a esporre esempi pratici per formulare proposte di calcolo. Si ricorda che la circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 24.11.2025 n. 30 ha fornito ulteriori approfondimenti in materia, anche in merito alla nuova procedura di rilascio delle autorizzazioni alla determinazione semplificata del valore (CVA).
Obbligo di PEC per gli amministratori di società – Comunicazione al Registro delle imprese – Imposta di bollo – Esenzione (riposta interpello Agenzia delle Entrate 6.3.2026 n. 67)

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 6.3.2026 n. 67, ha chiarito che la comunicazione dell’indirizzo PEC da parte degli amministratori delle imprese costituite in forma societaria, divenuta obbligatoria per effetto dell’art 5 co. 1 del DL 179/2012, gode dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’art. 16 co. 6 del 185/2008. Infatti, sebbene tale esenzione sia espressamente prevista in relazione alla comunicazione del domicilio digitale da parte delle imprese costituite in forma societaria, secondo l’Agenzia deve essere estesa anche alla comunicazione da parte degli amministratori, in ragione dell’identica ratio delle due norme e della disparità di trattamento che conseguirebbe da una soluzione diversa. In conclusione, secondo l’Agenzia, l’esenzione dal bollo prevista per le iscrizioni dell’indirizzo PEC da parte delle imprese societarie deve trovare applicazione anche alle comunicazioni del proprio domicilio digitale provenienti dagli amministratori. L’Agenzia precisa, tuttavia, che “tale esenzione opera con esclusivo riferimento alle sole comunicazioni dei domicili digitali degli amministratori individuati” dall’art. 5 co. 1 del DL 179/212 (“amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza, Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria”, sicché, invece, l’esenzione non è applicabile alle comunicazioni che, “oltre all’indicazione del domicilio digitale da parte degli amministratori, abbiano anche ulteriori contenuti e alle comunicazioni del proprio domicilio digitale da parte di soggetti diversi da quelli puntualmente indicati nel predetto articolo 5, comma 1, non soggetti all’obbligo previsto” nell’art. 16 co. 6 del DL 185/2008.
Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (c.d. Conto termico 3.0) – Cumulabilità (FAQ GSE 5.3.2026)

Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (c.d. Conto termico 3.0) – Cumulabilità (FAQ GSE 5.3.2026) Per il “Conto Termico 3.0”, l’art. 17 co. 1 del DM 7.8.2025 contiene un principio generale secondo cui gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi statali a fondo perduto in conto capitale, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.Nel circoscrivere cosa si intenda per “incentivi statali” è intervenuto il GSE che nella FAQ aggiornata al 5.3.2026 precisa che “per incentivi statali, si intendono i contributi e le agevolazioni erogate direttamente da Amministrazioni centrali dello Stato, tra cui sono annoverabili le agevolazioni fiscali quali superammortamento, iperammortamento, crediti di imposta (es. Transizione 5.0)”.Gli incentivi del Conto Termico 3.0, inoltre, non sono cumulabili con i certificati bianchi (art. 16 del DM 21.7.2025).La cumulabilità del conto termico 3.0, tuttavia, varia a seconda del soggetto ammesso ed alla tipologia dell’incentivo o finanziamento concorrente come precisato dalla FAQ del GSE del 5.3.2026.
Accertamento | Accertamento e controlli | Verifica fiscale

Condizioni – Autorizzazione – Effetti (Corte Europea dei diritti dell’uomo 5.3.2026 nn. 32961/18 e 32984/18) In tema di accesso e verifiche fiscali, la Corte EDU a partire dalla sentenza del 6.2.2025 n. 36617/18 (c.d. “Italgomme”) e successivamente con le sentenze dell’11.12.2025 n. 32539/18 (c.d. Agrisud 2014 Srl) e dell’ 8.1.2026 n. 40607/19 e 34583/20 (c.d. Ferrieri e Bonassisa c. Italia), sta ripetutamente evidenziando una violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.Da ultimo si inserisce la sentenza del 5.3.2026 nn. 32961/18 e 32984/18 (c.d. Edilsud 2014 Srl) in cui, a fronte di un accesso presso l’abitazione dell’amministratore della società, che coincideva con la sede legale dell’impresa, la Corte ha osservato che l’autorizzazione del PM è priva di una motivazione sostanziale.Sicchè, è necessario che l’autorizzazione sia effettiva e non generica e apparente e occorre un controllo giurisdizionale effettivo e tempestivo.Tale ultimo profilo non è stato oggetto di alcun intervento legislativo, nonostante con la modifica all’art. 12 della L. 212/2000 ad opera del DL 84/2025 si sia rafforzato l’obbligo di motivazione
