Agevolazioni | Agevolazioni fiscali | Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0 – Investimenti prenotati nel 2025 – Effettuazione degli investimenti – Termine “lungo” del 30.6.2026 Scade il 30.6.2026 il termine per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati nel 2025, con versamento dell’acconto minimo del 20% e accettazione da parte del fornitore, per fruire del credito d’imposta ex art. 1 co. 446 della L. 207/2024, nella misura prevista dall’art. 1 co. 1057-bis della L. 178/2020.Per tali investimenti, la comunicazione di completamento dovrà essere inviata entro il 31.7.2026 (art. 2 co. 4 del DM 15.5.2025).Gli investimenti prenotati nel 2025 ed effettuati nel termine “lungo” del 30.6.2026 e il relativo credito d’imposta devono essere indicati nel quadro RU del modello REDDITI 2026 con il codice credito 2L, compilando il rigo RU5, colonna 2, e il rigo RU140.
Lavoro | Previdenza | Ammortizzatori sociali

Piattaforma intermediari per l’erogazione delle prestazioni individuali – Estensione del servizio ad altre prestazioni (messaggio INPS 27.5.2026 n. 1769) Con il messaggio 27.5.2026 n. 1769, l’INPS ha reso noto che l’utilizzo della “Piattaforma intermediari per l’erogazione delle prestazioni individuali” è stato esteso anche alle prestazioni di ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa), RIAR (Richiamo alle armi), Assegno di congedo matrimoniale (ACM) e Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS).Con riguardo agli aspetti operativi, l’Istituto previdenziale precisa che per la predisposizione del mandato di patrocinio nella piattaforma è necessario selezionare l’ambito “AMMORTIZZATORI SOCIALI” e, successivamente, la prestazione da patrocinare.Sul punto, si precisa che le modalità di presentazione delle domande delle prestazioni patrocinate rimangono sostanzialmente invariate. In pratica, l’operatore dell’Istituto di patronato, nella fase iniziale di predisposizione della domanda, deve inserire il codice fiscale del cittadino e, in caso di presenza di mandato di patrocinio digitale, può associarlo alla medesima domanda.Con l’occasione, si rende infine noto che l’ambito di applicazione della Piattaforma in questione verrà progressivamente esteso a nuove prestazioni.
Lavoro | Contratti Collettivi di Lavoro | CCNL | Terzo settore | Agidae

Scuole religiose (Agidae) – Nuovi minimi retributivi (Accordo 19.5.2026) L’Accordo del 19.5.2026 rinnova il secondo biennio economico del CCNL applicabile al personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti aderenti all’Agidae.Definiti i nuovi minimi retributivi con decorrenza settembre 2026, gennaio 2027, settembre 2027 e dicembre 2027.
Lavoro | Contratti Collettivi di Lavoro | CCNL | Meccanici | Metalmeccanici | Industrie

Imprese associate ad Anpit – Anticipazione sui futuri aumenti contrattuali (Accordo 18.5.2026) L’Accordo del 18.5.2026 ha previsto, per le imprese industriali aderenti all’Anpit e operanti nei settori metalmeccanico, dell’installazione di impianti e odontotecnico, l’erogazione di un importo a titolo di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali (AFAC) nei confronti del personale dipendente.Tale anticipazione dovrà essere corrisposta a partire da giugno 2026.
IVA | DISPOSIZIONI GENERALI | Detrazione | Esclusioni o riduzioni delle detrazioni | Automezzo

Operazioni di acquisto e rivendita di autovetture – Trattamento IVA Il trattamento IVA relativo alla cessione di un autoveicolo, effettuata in Italia da un soggetto passivo, si differenzia a seconda che il mezzo rivenduto sia stato acquistato nuovo o usato. A tale fine, è importante ricostruire in quale misura era stato possibile detrarre l’imposta al momento dell’acquisto del veicolo.Nell’ipotesi in cui venga ceduto un mezzo acquistato nuovo, in particolare:– se l’IVA era stata detratta integralmente (es. agenti e rappresentanti di commercio), la cessione è imponibile per l’intero corrispettivo;– se l’IVA non era stata detratta, neppure in parte (es. percentuale di detrazione da pro rata pari allo zero), la cessione è esente ai sensi dell’art. 10 co. 1 n. 27-quinquies del DPR 633/72 (cfr. R.M. 22.7.98 n. 83);– se l’IVA era stata detratta parzialmente, a causa di limitazioni di natura soggettiva (pro rata con percentuale di detrazione fra l’1% e il 99%), la vendita è imponibile per l’intero corrispettivo;– se l’IVA era stata detratta parzialmente, a fronte di limitazioni di natura oggettiva (es. art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72), la cessione sconta l’imposta, ma la base imponibile è calcolata moltiplicando il corrispettivo pattuito dalle parti per la percentuale di IVA detraibile all’atto dell’acquisto del veicolo (art. 13 co. 5 del DPR 633/72).
Internazionale | Convenzioni internazionali | Pensioni

Pensioni private erogate in regime di sicurezza sociale – Convenzione contro le doppie imposizione Italia-Germania – Esenzione parziale in Italia Coloro che sono rientrati in Italia dopo aver prestato attività di lavoro in Germania possono fruire di una tassazione agevolata in Italia in virtù del fatto che il § 14, lett. e), del Protocollo alla Convenzione Italia-Germania dispone che, laddove la pensione tedesca si qualifichi come pensione di sicurezza sociale e sia percepita da un soggetto avente cittadinanza e residenza italiana, la determinazione della base imponibile italiana avviene in base alle regole della legislazione tedesca, con conseguente spettanza delle relative quote di esenzione.Pertanto, nei casi in cui la pensione abbia i requisiti per essere considerata una pensione di sicurezza sociale, sarebbe possibile, per i pensionati trasferiti in Italia che abbiano sin qui tassato integralmente i redditi di fonte tedesca perché non raggiunti da apposita comunicazione da parte delle Autorità tedesche, presentare, una volta ricevuta la lettera, una dichiarazione integrativa a favore al fine di recuperare le imposte indebitamente versate in Italia.
Imposte dirette | IRES | Dividendi ed interessi | Modalità di determinazione

Dividendi percepiti in misura più che proporzionale rispetto alla quota di partecipazione – Regime fiscale applicabile (caso Think Tank STS Deloitte n. 1/2026) Il documento n. 1/2026 del Think Tank di STS Deloitte si occupa delle somme percepite dai soci in caso di distribuzione non proporzionale degli utili da parte della società.L’intervento commenta, nello specifico, l’impostazione assunta dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 31.3.2026 n. 90, la quale ha qualificato come sopravvenienza attiva ex art. 88 co. 3 lett. b) del TUIR la “porzione” di utile distribuita ad un socio che eccede quella calcolata in proporzione alla propria quota di partecipazione alla società.Muovendo da quanto indicato dalle massime del Comitato triveneto dei Notai I.I.30 e I.I.33, si ritiene che l’eccezione alla regola di proporzionalità necessiti che l’atto costitutivo o lo statuto identifichino i portatori di diritti particolari dei soci e/o di procedure idonee a identificarli.Per la distribuzione non proporzionale di utili, si considera quindi “impropria” la forma della deliberazione unanime di ripartizione degli utili che deriva da un accordo non ricorrente di sostegno economico (contributo) di alcuni soci a favore di altri, il quale non ha evidentemente natura di attribuzione patrimoniale disinteressata (liberalità).Si ritiene che la soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate sia stata influenzata dal fatto che il sostegno finanziario al socio beneficiario sia derivato da un accordo estemporaneo fra i soci, che si riflette con chiarezza dall’accordo di rinuncia dei soci danneggiati dalla minore distribuzione a richiedere in futuro la rifusione della differenza non percepita.
Imposte dirette | IRES | Determinazione del reddito complessivo

Svalutazione delle obbligazioni – Novità della L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) Per i soggetti OIC l’art. 94 co. 4 del TUIR stabilisce che, per i titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, il valore minimo (ai fini fiscali) è determinato:– per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre;– per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (Mot) italiano nell’ultimo semestre.L’OIC 20 (§ 62-68) prevede il ricorso a fini valutativi ad un prezzo puntuale o ad un orizzonte congruo con conseguente differenziazione rispetto al criterio derivante dal riferimento al Mot semestrale.
Imposte dirette | IRES

Indennità ricevuta per la risoluzione anticipata del contratto di affitto d’azienda – Modalità di tassazione – Individuazione dell’esercizio di competenza (Cass. 27.5.2026 n. 16484) La Cass. 27.5.2026 n. 16484 ha stabilito che l’indennizzo conseguito dalla società affittuaria per effetto della risoluzione consensuale anticipata di alcuni contratti di affitto d’azienda non rientra nelle previsioni di cui:– all’art. 85 del TUIR;– all’art. 86 del TUIR, che disciplina le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni o aziende;– all’art. 88 del TUIR, perché non risulta inquadrabile in nessuna delle categorie di sopravvenienze disciplinate dalla norma.La tassazione non può che avvenire, quindi, facendo riferimento alle previsioni generali di cui all’art. 81 del TUIR, secondo cui “il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali … da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa” (c.d. principio di attrazione), nonché al principio generale di competenza, che presiede alla determinazione del reddito d’impresa ex art. 109 del TUIR.In sostanza, secondo la Suprema Corte, il componente di reddito in esame deve essere assoggettato ad imposizione come reddito d’impresa per l’intero importo nel periodo d’imposta di competenza e si esclude la ripartizione su più periodi d’imposta.
Dogane e accise | Accise

Riforma delle disposizioni in materia di accise sul gas naturale – Novità del DLgs. 43/2025 – Trattamento fiscale dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica – Consumi specifici convenzionali (circ. Agenzia delle Dogane e Monopoli 26.5.2026 n. 13) La circ. Agenzia delle Dogane e Monopoli 26.5.2026 n. 13 riepiloga il trattamento previsto, ai fini delle accise, con riguardo ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica. A seguito della revisione delle disposizioni in materia di accise operata con il DLgs. 43/2025, infatti, nell’art. 21 del DLgs. 504/95 (TUA) sono state inserite specifiche disposizioni relative all’individuazione dei consumi specifici convenzionali di tali prodotti.Il documento di prassi in esame analizza, fra l’altro, le diverse casistiche che si possono verificare con riguardo all’alimentazione dei gruppi di produzione utilizzati per la generazione (o l’autoproduzione) di energia elettrica.
