Contabilità e bilancio | Principi contabili nazionali

Imprese di minori dimensioni – Bozza di principio contabile – Pubblicazione in pubblica consultazione Il 7.8.2026 l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato e sottoposto a consultazione la bozza del nuovo principio contabile dedicato alle piccole e alle micro imprese, cioè le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c. o ai sensi dell’art. 2435-ter c.c.Il rilascio fa seguito alla consultazione sul tema, avviata nel 2024, i cui esiti sono confluiti nel Feedback Statement pubblicato a novembre 2025 e da cui è emerso un diffuso consenso sull’opportunità di raggruppare in un unico documento e semplificare le regole contabili destinate alle realtà di minori dimensioni, facilitandone la lettura e l’applicazione.La fase di consultazione pubblica terminerà il 28.2.2027.
Altre Materie | Settori particolari | Associazioni e società sportive

Riforma dello sport – Chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 7.8.2026 n. 7) Con la circolare 7.8.2026 n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato per la prima volta alcune questioni riguardanti la corretta applicazione delle disposizioni di cui al DLgs. 36/2021; i chiarimenti più rilevanti riguardano da un lato il rapporto tra il divieto di lucratività attenuato per le SSD e la decommercializzazione dei corrispettivi specifici, e dall’altro lato la rilevanza fiscale dei rimborsi forfetari erogati ai volontari sportivi.L’Agenzia delle Entrate chiarisce, tra l’altro, che la decommercializzazione dei corrispettivi specifici è applicabile dalle ASD e SSD senza scopo di lucro, a condizione che venga rispettato quanto richiesto dall’art. 148 co. 8 del TUIR (e dall’analogo art. 4 co. 7 del DPR 633/72); gli enti sportivi dilettantistici interessati a tale agevolazione, sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini IVA, devono quindi in ogni caso integrare i propri statuti con la clausola di assoluta indistribuibilità degli utili.
Altre Materie | Settori particolari | Agricoltura

Agevolazioni – Piccola proprietà contadina – Estensione alle pertinenze – Requisiti (C.G.T. I grado Bolzano 17.12.2025 n. 127/1/25) La C.G.T. I grado di Bolzano 17.12.2025 n. 127/1/25 ha affrontato il tema dell’estendibilità alle pertinenze dell’agevolazione in materia di imposta di registro e ipocatastali riconosciuta dall’art. 2 co. 4-bis del DL 194/2009 ai coltivatori diretti e agli Iap,.La sentenza ritiene che le pertinenze agevolabili siano gli immobili abitativi rurali e quelli strumentali all’esercizio dell’attività agricola con la conseguenza che i primi, se non abitati, scontano l’imposta nei termini ordinari.
Agevolazioni | Agevolazioni fiscali

Credito d’imposta per il carburante degli autotrasportatori – Proroga al mese di agosto 2026 – Novità del DL 139/2026 L’art. 1 co. 4 del DL 139/2026 ha esteso al mese di agosto 2026 il credito d’imposta per il carburante per il settore autotrasporto, previsto dall’art. 3 del DL 33/2026, incrementandone anche la relativa dotazione finanziaria a 364,1 milioni di euro.Con il DM 23.5.2026, pubblicato sulla G.U. 21.7.2026 n. 167, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta, senza però tener conto delle più recenti modifiche normative.Per l’accesso all’agevolazione, ai sensi dell’art. 4 del DM 23.5.2026, occorre attendere un ulteriore decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui saranno definiti termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese all’Agenzia delle Dogane e Monopoli, nonché le modalità per l’effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti.
Accertamento | Accertamento e controlli | Indici sintetici di affidabilità fiscale

Applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2025 – Esclusione dell’adeguamento in caso di rinnovo del CPB – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2026 n. 4) Nella circ. 6.7.2026 n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di rinnovo per il biennio 2026-2027 del concordato preventivo 2024-2025, non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi al fine di migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all’anno d’imposta 2025. La ragione di tale preclusione è da ricercarsi nel fatto che su tali maggiori importi non verrebbero versate le relative maggiori imposte, poiché il reddito e il valore della produzione relativi al periodo d’imposta 2025 restano quelli determinati in sede di adesione al CPB.Viene, altresì, esplicitato che, in caso di rinnovo del CPB, il reddito e il valore della produzione netta effettivi, rettificati ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 del DLgs. 13/2024, relativi all’ultimo anno del biennio concordato (2025), rappresentano la base su cui è effettuata la valutazione economica finalizzata all’individuazione del reddito e del valore della produzione netta concordabili per il biennio 2026-2027
IVA | OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI | Trasmissione telematica dei corrispettivi

Operazioni di ricarica di veicoli elettrici – Rilascio del servizio web per il censimento dei Server Energia (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 3.6.2026 n. 30) Con un comunicato stampa pubblicato il 3.6.2026, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, a partire dalla medesima data, i soggetti che gestiscono colonnine di ricarica dei veicoli elettrici possono censire i loro Server Energia sul portale Fatture e Corrispettivi, tramite il servizio web appositamente rilasciato, previo accreditamento da effettuare direttamente o tramite intermediario.I Server Energia sono i dispositivi che consentono la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi delle operazioni di ricarica e il loro censimento è funzionale all’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015 (le cui disposizioni attuative sono state adottate con provv. Agenzia delle Entrate n. 570041 del 12.12.2025).Secondo quanto precisato dal comunicato, però, l’invio dei dati delle operazioni di ricarica potrà essere effettuato soltanto dal 23.6.2026, data in cui verrà attivato il relativo canale di trasmissione.Peraltro, sono previsti termini differenziati per la fase iniziale:– per le operazioni effettuate tra l’1.1.2026 e il 31.5.2026, l’invio dei dati dovrà avvenire entro il 6.8.2026;– a regime, invece, l’invio andrà effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.Ad esempio, per i corrispettivi delle operazioni di ricarica effettuate a giugno, la scadenza sarà quella del 31.7.2026.
Internazionale | Norme e disposizioni comunitarie | Direttive | Madre-Figlia (Direttiva 2011/96/UE)

Esenzione da ritenuta sui dividendi – Nozione di beneficiario effettivo (Cass. 1.6.2026 n. 17347) Secondo l’ordinanza Cass. 1.6.2026 n. 17347:– ai fini del rimborso dell’imposta italiana sui dividendi, il requisito della soggezione all’imposta è da intendersi nel senso del generale e astratto assoggettamento a imposizione del beneficiario nel proprio Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo pagamento dell’imposta;– il ricorso a pratiche abusive deve essere debitamente provato da parte dell’Amministrazione finanziaria, la quale deve accertare gli elementi costitutivi della condotta illecita. Si conferma la necessità di utilizzare, a tali fini, i test elaborati dalla prassi giurisprudenziale, legati all’esercizio di una effettiva attività economica e alla reale disponibilità giuridica ed economica dei dividendi.
Diritto civile | Obbligazioni e contratti | Obbligazioni in generale

Obbligazioni solidali passive – Rapporti tra surrogazione legale e regresso (Cass. 29.5.2026 n. 16835) Con la sentenza n. 16835/2026, la Cassazione ha fatto chiarezza sui rapporti tra l’azione di regresso e l’azione in surrogazione quali rimedi esperibili dal condebitore che, nell’ambito di un’obbligazione plurisoggettiva sul lato passivo, abbia provveduto al pagamento dell’intero in forza della regola della solidarietà.Al riguardo, la Suprema Corte ha fatto leva sulla necessità di distinguere tra:– le obbligazioni solidali passive c.d. “asimmetriche” (contratte nell’intesse esclusivo di taluno dei debitori), rispetto alle quali l’istituto della surrogazione legale trova operatività, in via di concorrenza e di complementarità funzionale con quello del regresso, con conseguente possibilità per il solvens di subentrare anche nelle garanzie reali e personali che accedevano al credito originario e di fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art. 1310 co. 1 c.c.– e le obbligazioni solidali passive c.d. “paritetiche” (o ad interesse comune), nelle quali, ferma l’operatività del regresso soggetto al termine di prescrizione di dieci anni decorrenti dal momento del pagamento, non trova invece spazio la surrogazione legale, giacché l’adempimento posto in essere dal condebitore (che si configura, in relazione a questa tipologia, come adempimento di un’obbligazione solo parzialmente altrui) non proviene da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo.
Altre Materie | Economia aziendale | Valutazione d’azienda

Enterprise value – Report “Football Clubs’ Valuation: The European Elite” Secondo il nuovo report “Football Clubs’ Valuation: The European Elite” di Football Benchmark, l’Inter ha raggiunto un enterprise value – che rappresenta il valore complessivo dell’impresa indipendentemente dalla struttura finanziaria adottata – di 2.137 milioni di euro, diventando il club italiano con il maggiore valore d’impresa.Il parametro viene calcolato utilizzando un approccio fondato sui multipli del fatturato, rettificati attraverso parametri che tengono conto del rapporto stipendi-ricavi ed Ebit, del seguito sui social media, del potenziale sportivo (valore della rosa), della gestione dei diritti audiovisivi e della presenza di infrastrutture moderne, in particolare stadi di proprietà.Il risultato dell’Inter riflette una trasformazione del modello economico del club.Le società italiane mantengono, però, un gap dimensionale molto amplio rispetto alle principali realtà europee, che evidenziano un diverso livello di industrializzazione del business calcistico.
Agevolazioni | Start up innovative

Invio delle pratiche telematiche al Registro delle imprese – Nuove specifiche tecniche dal 4.6.2026 – Novità del DM 20.5.2026 Dal 4.6.2026 sono operative le nuove specifiche per la presentazione telematica delle pratiche al Registro delle imprese, approvate con il DM 20.5.2026. Per un massimo di 60 giorni dal 4.6.2026, il Registro delle imprese consentirà ancora l’acquisizione delle pratiche telematiche redatte con la versione antecedente delle specifiche, ma, superato tale termine, quelle predisposte con strumenti che non supportano la corrente versione saranno respinte.Fra le novità si segnala l’introduzione di controlli automatici e bloccanti in fase di spedizione della pratica, relativi, fra l’altro, alla correttezza, coerenza e completezza dei dati riguardanti le società cooperative, gli incubatori certificati, le start up e le PMI innovative.Le specifiche contengono anche le indicazioni operative per consentire alle start up, PMI innovative e incubatori certificati di adempiere all’obbligo previsto dall’art. 25 co. 15 del DL 179/2012, ossia attestare il mantenimento del possesso dei requisiti entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e, comunque, entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (elevati a 7 nei casi di cui all’art. 2364 co. 2 c.c.). Per le imprese con chiusura dell’esercizio al 31.12.2025, che non abbiano ancora provveduto a farlo, la comunicazione periodica di mantenimento dei requisiti deve essere effettuata entro il 30.6.2026, pena la perdita dello status e la disapplicazione della disciplina agevolata (art. 25 co. 16 del DL 179/2012).
