Internazionale | Monitoraggio fiscale

Quadro RW – Conti correnti cointestati – Omessa compilazione – Applicazione della sanzione piena per ciascun cointestatario In merito alla dichiarazione nel quadro RW dei conti correnti cointestati ex art. 4 del DL 167/90, si ritiene applicabile quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2013 n. 38 in merito alla comproprietà degli immobili esteri. Pertanto, ciascun cointestatario deve indicare l’intera giacenza del conto corrente, riportando la propria percentuale di possesso nel campo 5 del quadro (ad esempio in caso di due cointestatari, ciascun contribuente indica “50”). Tale impostazione risulta valida anche ai fini IVAFE e consente di liquidare correttamente tale tributo seguendo le indicazioni delle specifiche tecniche del quadro RW del modello REDDITI 2026 PF.Si segnala che ogni cointestatario risulta potenzialmente soggetto alla sanzione ex art. 5 del DL 167/90 sul 100% delle attività estere di cui ha la disponibilità, senza dividere tale importo con gli altri cointestatari.Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, nel caso di conti correnti cointestati è legittima l’irrogazione di tante sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi di monitoraggio fiscale quanti sono i cointestatari (Cass. 5.3.2024 n. 5964).

Imposte dirette | Redditi di lavoro dipendente

Riduzione del cuneo fiscale – Bonus e ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti – Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) – Prestazioni di accompagnamento a pensione (messaggio INPS 14.9.2026 n. 2829) Con il messaggio 14.9.2026 n. 2829, l’INPS ha affermato che il bonus e l’ulteriore detrazione introdotti dall’art. 1 co. 4-9 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025):– si applicano sulle prestazioni che hanno natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 6 co. 2 del TUIR, quali le prestazioni di accompagnamento alla pensione (ad esempio, l’APE sociale, l’isopensione, gli assegni straordinari per lavoratori dei settori bancario e assicurativo, le indennità derivanti da contratti di espansione, ecc.), purché le stesse, oltre a essere prestazioni non pensionistiche, siano assoggettate a tassazione ordinaria;– non spettano alle pensioni integrative e complementari (in quanto costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all’art. 50 co. 1 lett. h-bis) del TUIR).Inoltre, viene evidenziato che:– il bonus e l’ulteriore detrazione spettano anche qualora il soggetto interessato sia titolare di prestazione di natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente e contestualmente di reddito di pensione;– l’INPS sta implementando una procedura di rinuncia al bonus e all’ulteriore detrazione nella “Piattaforma Fiscale” (il cui rilascio sarà reso noto con apposito messaggio).

Imposte dirette | Disposizioni generali | Tassazione separata

Trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori – Anticipazioni – Tassazione separata – Applicabilità L’amministratore, nel corso del suo mandato, può richiedere alla società la corresponsione anticipata del trattamento di fine mandato (TFM) maturato fino a quel momento.In assenza di una specifica disciplina civilistica, appare opportuno che la richiesta di una corresponsione anticipata del TFM sia legata alla necessità di far fronte a spese straordinarie dell’amministratore e riguardi solo una parte del TFM maturato, così da non snaturare la sua funzione di compenso differito da ricevere al termine del mandato.Sul piano fiscale, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, l’anticipo del TFM è soggetto a tassazione separata, salvo conguaglio (art. 21 co. 5 del TUIR). L’imposta è quindi determinata, in via provvisoria, al momento dell’anticipo e, in via definitiva, al momento della cessazione del mandato, scomputando quanto già pagato al momento della percezione dell’anticipo.

Accertamento | Accertamento e controlli | Poteri degli Uffici

Esercenti attività d’impresa – Incongruenze relative a costi e ricavi – Invio di questionari da parte dell’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate sta notificando ai titolari di partita IVA – soprattutto a quelli in contabilità semplificata – dei questionari (art. 51 del DPR 633/72 e art. 32 DPR 600/73) volti a chiarire due incongruenze:– ricavi dichiarati inferiori alle entrate bancarie;– costi superiori alle fatture elettroniche rilevate dal SdI.Il termine per rispondere è 15 giorni, con applicazione della sospensione feriale di cui all’art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006 ad esclusione delle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica.I controlli sono effettuati nell’ambito delle attività di analisi del rischio con l’utilizzo delle le informazioni presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari e integrate con gli altri elementi presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria (art. 1 co. 682 della L. 160/2019).La mancata risposta comporta sanzioni da 250 a 2.000 euro e possibile accertamento induttivo.

Accertamento | Accertamento e controlli | Poteri degli Uffici

Attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate per il 2026 Utilizzando i dati dell’archivio dei rapporti finanziari, l’Agenzia delle Entrate ha impostato la campagna controlli 2026 concentrandosi su tre fronti:– prima casa under 36 e bonus edilizi, con il debutto delle verifiche sulle agevolazioni under 36 (art. 64 DL 73/2021), con liste selettive su imposta di registro, ipotecaria e catastale. Sotto osservazione anche accatastamenti, Cila/Scia e visti di conformità rilasciati in merito ai bonus edilizi;– redditi e patrimoni esteri, in relazione ai quali, grazie allo scambio dati Dac 2, Dac 3 e CRS (periodi 2020-2022), l’Agenzia intercetta redditi esteri non dichiarati, omissioni del quadro RW e schemi di pianificazione fiscale aggressiva tramite strutture offshore;– Terzo settore, anche attraverso un nuovo ufficio controlli dedicato per individuare chi utilizza abusivamente la qualifica.

Operazioni straordinarie | Scambi di partecipazioni | Operazioni domestiche | Conferimento di partecipazioni

Distribuzione di dividendi e rimborso dei finanziamenti soci – Effettivo esercizio di attività imprenditoriale da parte della conferitaria – Assenza di abuso del diritto (risposta interpello Agenzia delle Entrate 7.8.2026 n. 155) Nella risposta a interpello 7.8.2026 n. 155, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’abuso del diritto nel caso di conferimento ex art. 177 co. 2 del TUIR senza aumento del capitale sociale e con imputazione integrale a riserva, in previsione di future distribuzioni di dividendi alla conferitaria e dell’eventuale rimborso dei finanziamenti erogati in passato dal socio.L’operazione non produce alcun vantaggio fiscale indebito a condizione che le risorse rivenienti dai dividendi siano effettivamente impiegate in un’attività imprenditoriale e che il conferimento non sia preordinato a destinare la liquidità della conferita al rimborso dei finanziamenti soci in luogo della distribuzione di dividendi.

IVA | OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI

Enti sportivi dilettantistici – Prestazioni strettamente connesse allo sport – Ambito applicativo dell’esenzione – Possibilità di opzione per la dispensa dagli adempimenti IVA (circ. Agenzia delle Entrate 7.8.2026 n. 7) Con la circolare n. 7 del 7.8.2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina fiscale applicabile agli enti sportivi a seguito della riforma operata con il DLgs. 36/2021, soffermandosi anche su alcuni aspetti riguardanti specificamente l’IVA.In particolare, l’Agenzia ha chiarito che:– gli enti sportivi senza fini di lucro che effettuano prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, esenti da IVA ai sensi dell’art. 36-bis del DL 75/2023, possono avvalersi, per tali prestazioni, della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis del DPR 633/72 che consente di fruire dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione per le operazioni esenti;– la cessione del contratto di un atleta da parte di una ASD o SSD senza fini di lucro a favore di una società professionistica non rientra tra le prestazioni di servizi esenti di cui al citato art. 36-bis del DL 75/2023, in quanto, da un lato, essa non è funzionale o strettamente connessa alla pratica sportiva, né appare indispensabile al suo svolgimento; dall’altro, il beneficiario ultimo o effettivo della prestazione non è tanto la persona che esercita la pratica sportiva, quanto piuttosto la società che, acquisendo il contratto, si avvarrà delle prestazioni dell’atleta.

Imposte dirette | IRES | Determinazione del reddito complessivo | Riporto delle perdite

Fusione di società estera in società italiana – Utilizzo delle perdite fiscali maturate nello Stato “di provenienza” – Novità del DLgs. correttivo “Omnibus” della Riforma fiscale Con l’approvazione definitiva del DLgs. correttivo “Omnibus” della Riforma fiscale, si conferma la norma per cui, se una società residente in uno Stato appartenente all’Unione europea o aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) viene incorporata in una società residente in Italia, o partecipa a una fusione “propria” in cui la società risultante dalla fusione è residente in Italia, le perdite della società non residente possono essere riportate dalla società italiana a condizioni legate alla “cointeressenza” tra i due soggetti e al carattere definitivo delle perdite.Per applicare questo regime, occorre che vi sia un rapporto di controllo tra le società partecipanti alla fusione, o esercitato da un soggetto terzo sulle società partecipanti alla fusione, il quale deve sussistere sia nei periodi d’imposta in cui le perdite si sono prodotte, sia alla data di efficacia della fusione transfrontaliera. In linea di principio, si fa riferimento al controllo di diritto di cui all’art. 2359 co. 1 n. 1 e co. 2 c.c., tale se si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della partecipata, computando i voti spettanti a controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, ma non i voti spettanti per conto di terzi.Recependo nella sostanza i pareri parlamentari, si prevede che, ove la società estera sia priva di assemblea ordinaria, il beneficio compete se la partecipazione al patrimonio o al capitale è superiore al 50%, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione della catena partecipativa.

Imposte dirette | Disposizioni generali | Classificazione dei redditi

Somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per la mancata attribuzione di buoni pasto – Qualificazione come danno emergente – Non imponibilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 7.8.2026 n. 156) Con la risposta a interpello 7.8.2026 n. 156, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non assumono rilevanza reddituale le somme corrisposte a titolo di “risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia” e di “risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo”, integrando la fattispecie del risarcimento di un danno emergente ex art. 6 co. 2 del TUIR.Tali somme, nel caso di specie, sono infatti finalizzate a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo che il giudice quantifica, in via equitativa, in base al controvalore dei buoni pasto non fruiti, quale mero criterio di calcolo del danno.Viene altresì affermato che, in considerazione della natura accessoria al credito principale, desumibile dall’art. 6 co. 2, ultimo periodo, del TUIR (cfr. anche C.M. 326/97, punto 1.4), non sono, altresì, imponibili le somme liquidate a titolo di interessi e a titolo di rivalutazione monetaria.

Contabilità e bilancio | Revisione

Esternalizzazione della tenuta della contabilità – Procedure di revisione – Informazioni sul fornitore di servizi Nei casi in cui imprese di minori dimensioni esternalizzino la tenuta della contabilità e connessi adempimenti, assume rilevanza la comprensione da parte del revisore della natura e dell’estensione delle attività svolte dal fornitore di servizi ai fini della pianificazione delle attività di controllo del revisore. Le informazioni riguardanti la natura dei servizi prestati dal fornitore possono essere ottenute da varie fonti, quali:– il contratto tra l’impresa utilizzatrice e il fornitore di servizi;– manuali d’istruzioni;– presentazioni dei sistemi;– manuali tecnici;– relazioni dei fornitori di servizi, della funzione di revisione interna o delle autorità di vigilanza sui controlli esistenti presso il fornitore di servizi;– eventuali relazioni del revisore del fornitore di servizi.