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Incentivi all’assunzione di disoccupati over 35 – Bonus ZES unica 2026 – Novità del DL 62/2026 (circ. INPS 14.5.2026 n. 56) Con la circ. 14.5.2026 n. 56, l’INPS ha illustrato e fornito indicazioni operative in merito alla nuova disciplina del c.d. “bonus ZES 2026” di cui all’art. 3 del DL 62/2026.In particolare, il bonus ZES 2026 è riconosciuto ai datori di lavoro privati che:– assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno;– occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.L’assunzione incentivata deve essere effettuata nel corso del 2026 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sono esclusi i lavoratori domestici, gli apprendisti e i dirigenti) e deve riguardare lavoratori che hanno compiuto 35 anni e sono disoccupati da almeno 24 mesi.Il bonus consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi e contributi INAIL) e può essere riconosciuto per un massimo di 24 mesi e per un importo massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.Per conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, tramite l’apposito modulo reperibile sul sito www.inps.it, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026”.
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Esonero contributivo per l’assunzione di donne – Bonus Donne 2026 – Novità del DL 62/2026 – Istruzioni (circ. INPS 14.5.2026 n. 57) Con la circ. 14.5.2026 n. 57 , l’INPS ha dettato le prime indicazioni sul bonus donne 2026 ex art. 1 del DL 62/2026, che consiste in un nuovo esonero contributivo del 100% (escluso l’INAIL), massimo 24 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato (anche part time), effettuate dall’1.1.2026 al 31.12.2026, di donne che, alternativamente, alla data dell’assunzione:– siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;– siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lett. da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2 del regolamento (Ue) 651/2014;– appartengono, alternativamente, a una delle categorie di cui alle lett. da a) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2 del regolamento (Ue) 651/2014 (la durata massima in questo caso è di 12 mesi).L’esonero ha un importo massimo di 650 euro mensili, incrementato a 800 euro su base mensile qualora le lavoratrici siano residenti nelle Regioni della ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria).Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione al beneficio.
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Incentivi all’assunzione di giovani – Bonus giovani 2026 – Novità del DL 62/2026 – Istruzioni (circ. INPS 14.5.2026 n. 55) Con la circ. 14.5.2026 n. 55, l’INPS ha dettato le prime indicazioni sul bonus giovani 2026 ex art. 2 del DL 62/2026, che consiste in un esonero contributivo del 100% (escluso INAIL), per 24 mesi, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dall’1.1.2026 al 31.12.2026.I lavoratori da assumere devono non aver compiuto i 35 anni di età e risultare, alternativamente:– privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;– privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lett. c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2 del regolamento (Ue) 651/2014;– appartenenti a una delle categorie di cui alle lett. dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2 del regolamento (Ue) 651/2014 (in questo caso la durata massima è di 12 mesi).L’esonero contributivo ha un importo massimo di 500 euro mensili, che aumenta a 650 euro per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione al beneficio
Certificazione della parità di genere – Conseguimento entro il 31.12.2025 – Esonero contributivo – Presentazione delle domande – Scadenza 30.4.2026

Il 30.4.2026 scade il termine per presentare le richieste di riconoscimento dell’agevolazione di cui all’art. 5 della L. 162/2021, che consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000,00 euro annui. Tale termine vale per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del DLgs. 198/2006 entro il 31.12.2025.A tal fine, occorre utilizzare il modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN”; per accedere al modulo è necessario selezionare l’anno di riferimento 2025.I datori di lavoro privati che abbiano presentato, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della certificazione non devono ripresentare la domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.
Istituzione del Punto Utente Evoluto (PUE) presso i Comuni – Schema di convenzione (messaggio INPS 15.4.2026 n. 1282)

Con il messaggio 15.4.2026 n. 1282, l’INPS ha pubblicato lo schema di convenzione per l’istituzione di un Punto Utente Evoluto (PUE) presso i Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane, isolane o di arcipelago.Si tratta di uno sportello telematico istituito nei locali degli Enti comunali che aderiscono all’iniziativa, mediante il quale l’utente, tramite una videochiamata, può mettersi in contatto con un operatore dell’INPS e fruire degli stessi servizi offerti presso gli sportelli fisici dell’Istituto previdenziale nonché gestire le richieste di informazioni di base, come ad esempio la lettura dell’estratto conto individuale, le indicazioni sulla modalità di iscrizione alle gestioni dell’INPS, i chiarimenti sulla situazione debitoria e i ragguagli sulle variazioni degli importi di pensione.Il PUE è utilizzabile dalle persone residenti o domiciliate nel Comune o in uno dei Comuni dell’Unione dove il medesimo è presente. Il collegamento in videochiamata avviene con la Sede INPS competente per territorio o con il Polo nazionale competente per la prestazione richiesta.Per accedere ai servizi dell’INPS tramite il PUE, l’utente dovrà presentare apposita istanza utilizzando il modulo “MV80”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’Istituto.
POS utilizzati nel mese di gennaio 2026 – Termine del 20.4.2026 per effettuare il collegamento

Gli esercenti che certificano i corrispettivi tramite registratori telematici o tramite la procedura web Documento commerciale online devono comunicare entro lunedì 20.4.2026 l’abbinamento tra i dati di questi strumenti e quelli dei POS utilizzati nel mese di gennaio 2026, in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015.Tale prima comunicazione riguarda sia i POS che risultavano già attivi all’1.1.2026, sia quelli attivati entro il 31.1.2026.A regime, invece, l’attivazione di un POS o la variazione di un collegamento già registrato andranno comunicate a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo all’evento ed entro la fine di tale mese.Ad esempio, per un POS attivato a febbraio, il collegamento andrà comunicato tra il 6 aprile e il 30 aprile.La comunicazione dei collegamenti deve sempre rappresentare la situazione dei POS e dei registratori esistente nel mese di riferimento indicato dalla procedura, anche se questa risulta variata nel momento in cui si effettua la registrazione sul sistema.Ad esempio, se un POS attivo a gennaio viene dismesso a febbraio, l’esercente deve comunque segnalare l’abbinamento nella comunicazione riferita al mese di gennaio e la variazione andrà comunicata entro il 30 aprile.Si ricorda che il mancato collegamento nei termini è punito con la sanzione di cui all’art. 11 co. 5 del DLgs. 471/97, compresa tra 1.000 e 4.000 euro, cui si aggiungono le sanzioni accessorie ex art. 12 co. 3 del DLgs. 471/97.
Aggiornamento della Guida sulle locazioni brevi dell’Agenzia delle Entrate

È stato pubblicato l’aggiornamento, ad aprile 2026, della Guida sulle locazioni brevi, di cui all’art. 4 del DL 50/2017. La Guida recepisce la novità, introdotta dalla legge di bilancio 2026 (art. 1 co. 17 della L. 199/2025), riguardante la soglia di imprenditorialità contenuta nell’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, senza fornire, però, le indicazioni più attese dagli operatori di settore, sulla gestione del “passaggio” della locazione breve al regime imprenditoriale, dovuta al superamento della soglia.Si ricorda, infatti, che dal periodo di imposta 2026, chi destina alla locazione breve più di 2 appartamenti nel periodo di imposta (fino al 31.12.2025 erano più di 4 appartamenti) fuoriesce dal regime delle locazioni brevi e ricade del regime imprenditoriale, con quanto ne consegue in termini di apertura della partita IVA, posizione previdenziale e perdita della cedolare secca.
Bonus Professionisti Under 35: Requisiti strategici 2026

Prosegue la finestra per il monitoraggio dei contributi destinati ai liberi professionisti under 35. Per l’annualità 2026, l’incentivo di 500 euro mensili (fino a 18.000 euro in tre anni) è vincolato all’avvio di attività in settori considerati “strategici”: transizione ecologica, digitalizzazione e nuove tecnologie. Le domande devono attestare l’iscrizione alle casse di previdenza professionali o alla gestione separata INPS. Si raccomanda ai giovani professionisti di verificare la rispondenza dei codici ATECO alle aree incentivate.
Fatturazione di un gruppo temporaneo di imprese

Il disegno di legge di conversione del D.L. 19/2026, prossimo all’approvazione alla Camera, include una norma sulla fatturazione nei raggruppamenti temporanei di imprese. La mandataria potrà emettere un’unica fattura entro il 15 del mese successivo alle operazioni, anche per cessioni e servizi effettuati per conto delle singole imprese aderenti al raggruppamento.
Verifica preventiva regolarità contributiva per pagamenti della P.A.

Dal 15.06.2026, tutti i pagamenti della pubblica amministrazione ai lavoratori autonomi, anche sotto i 5.000 euro, richiedono una verifica preventiva della regolarità fiscale e contributiva come previsto dalla nuova normativa. Secondo la circolare del Ministero della Giustizia del 17.03.2026, non si applica più la sospensione del pagamento, ma lo scomputo immediato del compenso. Queste regole valgono per tutti i pagamenti eseguiti dal 15.06.2026, indipendentemente dalla documentazione o dal periodo delle prestazioni.
