Imposte dirette | Imprese di allevamento

Allevamento di cavalli da corsa – Attività commerciale (Cass. 20.4.2026 n. 10325) A seguito della riscrittura dell’art. 2135 c.c. ad opera del DLgs. 228/2001, poteva sussistere un dubbio se l’allevamento di cavalli da corsa, finalizzato alla partecipazione a gare competitive, potesse rientrare tra le attività agricole.Al riguardo, la posizione della Cassazione non si è mai modificata nel tempo. Sin dalla sentenza del 20.5.69 n. 1755, infatti, la Corte ha affermato che “l’attività diretta alla riproduzione e all’allevamento dei cavalli da corsa non può considerarsi appartenente all’esercizio normale dell’impresa agricola, in quanto per esercitare tale attività non sono sufficienti le normali cognizioni del comune agricoltore, ma è necessario un complesso di specifiche conoscenze tecniche in un campo che esula del tutto da quello propriamente agricolo”. Tali principi sono stati successivamente ripresi anche dalle Sezioni Unite con la sentenza 25.11.93 n. 11648 e, da ultimo, dall’ordinanza 20.4.2026 n. 10325.

Altre Materie | Settori particolari | Agricoltura

Trattamento fiscale delle agroenergie da impianti fotovoltaici con moduli a terra Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazione sono stati completati dopo il 31.12.2025 sono esclusi dal regime forfetario di determinazione del reddito d’impresa per la produzione e cessione di energia oltre la soglia di “agrarietà” di cui all’art. 1 co. 423 della L. 266/2005, ossia oltre i 260.000 kWh anno (così gli artt. 1 co. 423-bis della L. 266/2005 e 5 co. 2-quater del DL 63/2024). Ai fini del riscontro del predetto termine del 31.12.2025, l’art. 1 co. 16 della L. 199/2025 precisa che dà prova dell’avvenuta installazione la registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) di Terna.L’Autore rileva che: – in caso di revamping (consistente nella mera sostituzione dei moduli fotovoltaici senza incremento della potenza complessiva), non essendo necessaria alcune modifica nel portale GAUDI, l’intervento non incide sul regime impositivo applicabile anche se completato dopo il 31.12.2025; – al contrario, se l’intervento comporta per l’impianto un aumento della potenza installata (c.d. repowering), la potenza incrementata viene registrata come una seconda sezione dell’impianto all’interno del sistema GAUDI; pertanto, poiché l’entrata in esercizio della seconda sezione dell’impianto è autonoma rispetto a quella originaria, secondo l’Autore, se l’intervento di repowering viene completato dopo il 31.12.2025, allora per la produzione complessiva di energia fotovoltaica eccedente la soglia dei 260.000 kWh anno il reddito d’impresa conseguito dovrebbe essere determinato analiticamente, risultando invece da escludere la tassazione forfetaria di cui all’art. 1 co. 423 della L. 266/2005.

Lavoro | Previdenza | Agevolazioni

ISEE – Esclusione dei titoli di Stato – Modifiche al DPCM 159/2013 – Criticità L’art. 5 co. 4-bis del DPCM 159/2013 – inserito dal DPCM 13/2025 che ha previsto diverse modifiche al regolamento ISEE, tra cui quella introdotta dall’art. 1 co. 183 e 184 della L. 213/2023 – dispone l’esclusione dal patrimonio mobiliare calcolato ai fini dell’ISEE, fino a un valore massimo di 50.000 euro per nucleo familiare, dei:– titoli di Stato di cui all’art. 3 del DPR 398/2003 (vale a dire i Buoni Ordinari del Tesoro – BOT, i Buoni del Tesoro Poliennali – BTP (tutte le categorie) e i Certificati di Credito del Tesoro – CCTeu);– buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato;– libretti di risparmio postale.Sulla misura non mancano gli aspetti critici, su cui l’INPS ha fornito una serie di FAQ (cfr. FAQ 3.9.2025). Tra le varie, è stato chiarito che:– due soggetti appartenenti a due nuclei familiari distinti, in possesso di un singolo titolo di Stato da 80.000 euro, cointestato al 50%, possono escludere la propria quota parte (40.000 euro) nella propria DSU;– un nucleo familiare con soli titoli di Stato inferiore a 50.000 euro non deve inserire alcun valore nella DSU e si potrà barrare la casella “Nel secondo anno precedente la presente DSU non è stato posseduto alcun rapporto finanziario”.

Lavoro | Lavoro subordinato | Retribuzione

Salario giusto – Trattamento economico complessivo definito dai CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative – Novità del DL 62/2026 Il salario giusto, introdotto dall’art. 7 del DL 62/2026, si pone necessariamente in rapporto con l’art. 36 Cost.In tal senso, va considerato quanto affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, nell’attuazione dell’art. 36 Cost., il giudice, ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale, deve fare riferimento alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. La Suprema Corte ha anche aggiunto che:– il giudice può discostarsi dalla contrattazione leader quando la stessa entri in contrasto con i criteri di proporzionalità e sufficienza dettati dall’art. 36 Cost.;– nel nostro ordinamento non esiste un principio assoluto di parità di trattamento retributivo tra i lavoratori del settore privato.Le nuove disposizioni forniscono copertura normativa e cogenza all’obbligo dei datori di lavoro di corrispondere il trattamento retributivo complessivo previsto dal CCNL leader. L’art. 36 Cost. rimane comunque l’ultimo presidio per i lavoratori, lasciando impregiudicata l’azione legale nell’ipotesi in cui il salario sia inferiore ai parametri costituzionali di proporzionalità e sufficienza.

IVA | DISPOSIZIONI GENERALI | Presupposto oggettivo

Operazioni denominate “anticipi campagne” – Bonus commerciali – Trattamento ai fini IVA (Cass. 7.5.2026 n. 13084) Con l’ordinanza n. 13084 del 7.5.2026, la Corte di Cassazione ha esaminato il trattamento IVA di operazioni commerciali denominate “anticipi campagne”, poste in essere da un gruppo automobilistico nel rapporto con le società concessionarie.All’inizio di ogni mese, la casa automobilistica erogava delle somme alle concessionarie per un importo determinato in base ai dati di vendita dei mesi precedenti e, correlativamente, emetteva delle note di credito.In seguito, tali note venivano stornate e, conclusa la campagna di vendita, ulteriormente corrette con nuove note di credito, per gli sconti spettanti a fronte delle auto effettivamente vendute dalle concessionarie.L’Agenzia delle Entrate, qualificando le operazioni come mere cessioni di denaro fuori campo IVA, contestava l’emissione delle note di credito e il conseguente recupero dell’imposta.Il giudice di secondo grado, inoltre, osservava che le somme configuravano un negozio giuridico distinto, seppur collegato, rispetto alla vendita di auto.Secondo la Suprema Corte, però, poiché le erogazioni trovavano riflesso nella riduzione del prezzo di vendita delle auto, esse dovevano considerarsi parte di un’operazione unica e andavano ricondotte non alla disciplina dei premi fuori campo IVA, bensì a quella degli sconti, essendo collegabili a singole operazioni.

Internazionale | Normativa Paesi esteri

Stati Uniti d’America – Città di New York – Property tax – Determinazione La property tax dovuta alla città di New York è determinata su un valore imponibile (assessed value) calcolato moltiplicando il valore dell’immobile fornito dal Dipartimento delle Finanze cittadino per un coefficiente (assessment ratio) che per gli immobili di classe 1 (case unifamiliari, bifamiliari o trifamiliari) è pari al 6% e per gli immobili di classe 2 (condomini) ammonta al 45%. Su tale imponibile si applica un’aliquota pari rispettivamente a circa il 20% e circa il 12,50%. Rimane la problematica per cui, in special modo per i condomini di valore alto o molto alto, la tassa dovuta è proporzionalmente inferiore a quella prevista per le abitazioni unifamiliari. Ciò si deve al fatto per cui l’assessed value è determinato in base ad un reddito da locazione potenziale assunto su base statistica nel primo caso e al valore di mercato nel secondo. Per gli investitori italiani, la property tax pagata è detratta dall’IVIE, calcolata con l’aliquota dell’1,06% sul costo di acquisto.

Diritto penale | Penale tributario | Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Trasporto di denaro contante all’estero – Importo consentito – Atto fraudolento – Esclusione del reato (Cass. pen 12.5.2026 n. 16959) La Corte di Cassazione, nella sentenza 12.5.2026 n. 16959, limita l’operatività del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000), in un caso in cui un soggetto – in debito con l’Erario – trasferisca all’estero del denaro contante in un importo consentito dalla normativa (art. 3 co. 1 del DLgs. 195/2008).Dal momento che l’uscita dal territorio nazionale con trasporto di denaro contante di importo inferiore a 10.000,00 euro è espressamente consentita dalla legge, tale condotta – per ragioni di coerenza intrinseca dell’ordinamento giuridico – non può ritenersi integrare di per sé l’elemento oggettivo del reato citato, salvo che si accerti dal punto di vista oggettivo e soggettivo la sua natura di “atto fraudolento”.

Definizione dei rapporti d’imposta | Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024)

Metodologia applicabile al CPB 2026-2027 – Approvazione (DM 11.5.2026) Con una notizia pubblicata il 12.5.2026 sul sito web istituzionale, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha annunciato che il DM 11.5.2026, con cui viene approvata la metodologia applicabile ai fini del calcolo delle proposte di CPB per il biennio 2026-2027, è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Il DM in commento individua anche le circostanze eccezionali che possono portare alla cessazione del CPB, nel caso in cui determinino redditi o valori della produzione netta effettivi inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli concordati; per il CPB 2026-2027, tale cessazione potrà verificarsi anche nel caso in cui il calo reddituale sia dovuto a “impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale comprovati dall’incremento nell’anno dell’indice dei prezzi superiore al 5%”.

Tributi locali | Imposta municipale propria (IMU)

Esenzione per gli enti non commerciali – Attività didattica – Svolgimento con modalità non commerciali – Novità della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) – Incompatibilità con il diritto comunitario (C.G.T. II Piemonte 31.3.2026 n. 302/2/26) L’art. 1 co. 856 della L. 199/2025 reca una norma di interpretazione autentica per il riconoscimento dell’esenzione dall’IMU a favore degli enti non commerciali che possiedono immobili dove svolgono, con modalità non commerciali, attività didattiche.In particolare, viene stabilito che le attività didattiche si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell’istruzione e del merito nonché dal Ministero dell’università e della ricerca.Dunque, la norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 1 co. 856 della L. 199/2025:– si conforma le indicazioni già espresse nelle istruzioni alla dichiarazione IMU ENC ex DM 24.4.2024;– si discosta dalle indicazioni rese in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 24.6.2024 n. 17327 e Cass. 6.3.2025 n. 5962), che invece affermavano, richiamando la posizione espressa dalla decisione della Commissione europea 19.12.2012 n. 2013/284/EU, come, per riscontrare le modalità di svolgimento non commerciali dell’attività didattica, è necessario l’esercizio di tale attività a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico.Il criterio introdotto dall’art. 1 co. 856 della L. 199/2025 potrebbe dunque presentare alcuni profili di incompatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato (in tal senso anche la recente sentenza C.G.T. II Piemonte 31.3.2026 n. 302/2/26).  Se riconosce tale incompatibilità, il giudice tributario davanti al quale si discute della spettanza dell’esenzione dall’IMU deve disapplicare i criteri dell’art. 1 co. 856 della L. 199/2025, adottando invece quelli indicati dalla Commissione europea.

Lavoro | Lavoro subordinato | Licenziamento individuale

Permessi ex L. 104/92 – Fruizione per ragioni diverse dall’assistenza – Abuso del diritto (Cass. 7.5.2026 n. 13155) La Cass. 7.5.2026 n. 13155 ribadisce l’orientamento per cui in caso di fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 co. 3 della L. 104/92 per assistere il familiare disabile, l’assenza da lavoro da parte del lavoratore deve porsi in relazione diretta con la predetta esigenza. Se non sussiste alcun nesso causale tra l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso e l’assistenza al disabile si realizza un abuso del diritto.Nella pronuncia si ricorda che l’assistenza al disabile non deve essere necessariamente prestata in corrispondenza dell’orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere, né va intesa come presenza costante accanto al disabile, potendo essere prestata con modalità e forme diverse, quindi anche attraverso lo svolgimento, nell’interesse del familiare assistito, di incombenze amministrative.Nel caso di specie, però, risultava accertato un abuso del diritto, in quanto il lavoratore aveva dedicato alla persona da assistere solo una minima parte del tempo di permesso richiesto, destinando la quasi totalità del tempo a fini personali.