Internazionale | Convenzioni internazionali | Pensioni

Pensioni private erogate in regime di sicurezza sociale – Convenzione contro le doppie imposizione Italia-Germania – Esenzione parziale in Italia Coloro che sono rientrati in Italia dopo aver prestato attività di lavoro in Germania possono fruire di una tassazione agevolata in Italia in virtù del fatto che il § 14, lett. e), del Protocollo alla Convenzione Italia-Germania dispone che, laddove la pensione tedesca si qualifichi come pensione di sicurezza sociale e sia percepita da un soggetto avente cittadinanza e residenza italiana, la determinazione della base imponibile italiana avviene in base alle regole della legislazione tedesca, con conseguente spettanza delle relative quote di esenzione.Pertanto, nei casi in cui la pensione abbia i requisiti per essere considerata una pensione di sicurezza sociale, sarebbe possibile, per i pensionati trasferiti in Italia che abbiano sin qui tassato integralmente i redditi di fonte tedesca perché non raggiunti da apposita comunicazione da parte delle Autorità tedesche, presentare, una volta ricevuta la lettera, una dichiarazione integrativa a favore al fine di recuperare le imposte indebitamente versate in Italia.

Imposte dirette | IRES | Dividendi ed interessi | Modalità di determinazione

Dividendi percepiti in misura più che proporzionale rispetto alla quota di partecipazione – Regime fiscale applicabile (caso Think Tank STS Deloitte n. 1/2026) Il documento n. 1/2026 del Think Tank di STS Deloitte si occupa delle somme percepite dai soci in caso di distribuzione non proporzionale degli utili da parte della società.L’intervento commenta, nello specifico, l’impostazione assunta dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 31.3.2026 n. 90, la quale ha qualificato come sopravvenienza attiva ex art. 88 co. 3 lett. b) del TUIR la “porzione” di utile distribuita ad un socio che eccede quella calcolata in proporzione alla propria quota di partecipazione alla società.Muovendo da quanto indicato dalle massime del Comitato triveneto dei Notai I.I.30 e I.I.33, si ritiene che l’eccezione alla regola di proporzionalità necessiti che l’atto costitutivo o lo statuto identifichino i portatori di diritti particolari dei soci e/o di procedure idonee a identificarli.Per la distribuzione non proporzionale di utili, si considera quindi “impropria” la forma della deliberazione unanime di ripartizione degli utili che deriva da un accordo non ricorrente di sostegno economico (contributo) di alcuni soci a favore di altri, il quale non ha evidentemente natura di attribuzione patrimoniale disinteressata (liberalità).Si ritiene che la soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate sia stata influenzata dal fatto che il sostegno finanziario al socio beneficiario sia derivato da un accordo estemporaneo fra i soci, che si riflette con chiarezza dall’accordo di rinuncia dei soci danneggiati dalla minore distribuzione a richiedere in futuro la rifusione della differenza non percepita.

Imposte dirette | IRES | Determinazione del reddito complessivo

Svalutazione delle obbligazioni – Novità della L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) Per i soggetti OIC l’art. 94 co. 4 del TUIR stabilisce che, per i titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, il valore minimo (ai fini fiscali) è determinato:– per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre;– per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (Mot) italiano nell’ultimo semestre.L’OIC 20 (§ 62-68) prevede il ricorso a fini valutativi ad un prezzo puntuale o ad un orizzonte congruo con conseguente differenziazione rispetto al criterio derivante dal riferimento al Mot semestrale.

Imposte dirette | IRES

Indennità ricevuta per la risoluzione anticipata del contratto di affitto d’azienda – Modalità di tassazione – Individuazione dell’esercizio di competenza (Cass. 27.5.2026 n. 16484) La Cass. 27.5.2026 n. 16484 ha stabilito che l’indennizzo conseguito dalla società affittuaria per effetto della risoluzione consensuale anticipata di alcuni contratti di affitto d’azienda non rientra nelle previsioni di cui:– all’art. 85 del TUIR;– all’art. 86 del TUIR, che disciplina le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni o aziende;– all’art. 88 del TUIR, perché non risulta inquadrabile in nessuna delle categorie di sopravvenienze disciplinate dalla norma.La tassazione non può che avvenire, quindi, facendo riferimento alle previsioni generali di cui all’art. 81 del TUIR, secondo cui “il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali … da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa” (c.d. principio di attrazione), nonché al principio generale di competenza, che presiede alla determinazione del reddito d’impresa ex art. 109 del TUIR.In sostanza, secondo la Suprema Corte, il componente di reddito in esame deve essere assoggettato ad imposizione come reddito d’impresa per l’intero importo nel periodo d’imposta di competenza e si esclude la ripartizione su più periodi d’imposta.

Dogane e accise | Accise

Riforma delle disposizioni in materia di accise sul gas naturale – Novità del DLgs. 43/2025 – Trattamento fiscale dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica – Consumi specifici convenzionali (circ. Agenzia delle Dogane e Monopoli 26.5.2026 n. 13) La circ. Agenzia delle Dogane e Monopoli 26.5.2026 n. 13 riepiloga il trattamento previsto, ai fini delle accise, con riguardo ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica. A seguito della revisione delle disposizioni in materia di accise operata con il DLgs. 43/2025, infatti, nell’art. 21 del DLgs. 504/95 (TUA) sono state inserite specifiche disposizioni relative all’individuazione dei consumi specifici convenzionali di tali prodotti.Il documento di prassi in esame analizza, fra l’altro, le diverse casistiche che si possono verificare con riguardo all’alimentazione dei gruppi di produzione utilizzati per la generazione (o l’autoproduzione) di energia elettrica.

Diritto societario

Nuova società a responsabilità limitata europea – c.d. “28° regime” – Proposta di Regolamento UE (consultazioni Assonime n. 11/2026) Assonime, con la consultazione n. 11/2026, ha fornito alla Camera le proprie osservazioni sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo al 28º regime, il nuovo quadro di diritto societario dell’Unione europea nell’ambito del quale sarà possibile costituire la “Eu Inc.”, una nuova forma societaria a responsabilità limitata, operante principalmente secondo norme europee direttamente applicabili.Al riguardo, Assonime evidenzia che:– l’efficacia della Eu Inc. dipende dall’effettiva “autosufficienza” del regolamento rispetto ai diritti nazionali e dallo spazio concretamente lasciato all’autonomia statutaria. La disciplina della Eu Inc., infatti, si articolerà su tre livelli: il regolamento, lo statuto (che deve essere conforme al regolamento) e, in via residuale e restrittiva, per le materie non disciplinate dal regolamento o dallo statuto, dal diritto nazionale dello Stato in cui la Eu Inc. ha la sede legale;– in mancanza di un foro unico europeo, il rischio è che i diversi giudici nazionali possano interpretare il regolamento in modo differente, vanificando l’uniformità e la certezza del diritto. Sarebbe dunque opportuno istituire sezioni o Tribunali specializzati per le controversie relative alla Eu Inc. (in Italia, una prima scelta potrebbe essere il Tribunale delle imprese), con lo scopo di generare una giurisprudenza nazionale coerente.

IVA | DISPOSIZIONI GENERALI | Base imponibile

Sponsorizzazioni – Operazioni permutative – Modifiche della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) – Effetti sugli enti sportivi – Novità del Ddl. di conversione del DL 38/2026 (c.d. DL “fiscale”) approvato dal Senato Le associazioni e società sportive dilettantistiche traggono spesso le proprie risorse dalla prestazione di servizi di sponsorizzazione, che talvolta possono prevedere anche corrispettivi “in natura” (es. fornitura di materiale sportivo in cambio di “visibilità”) configurando operazioni permutative ai sensi dell’art. 11 del DPR 633/72.Tuttavia, dall’1.1.2026, l’art. 1 co. 138-139 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha variato le regole di determinazione della base imponibile IVA delle operazioni permutative, stabilendo che questa non sia più determinata facendo riferimento al “valore normale” dei beni e dei servizi scambiati, bensì all’”ammontare complessivo di tutti i costi riferibili” alle cessioni o prestazioni effettuate.Secondo quanto rilevato dall’Autore, ciò ha comportato delle criticità per gli enti sportivi, in quanto le prestazioni rese a favore degli sponsor si sostanziano in attività immateriali difficilmente riconducibili a costi di chiara e diretta imputazione.Il quadro normativo, però, sta per variare ulteriormente, in ragione delle modifiche contenute nel Ddl. di conversione del DL 38/2026, che dovrebbero ricondurre la disciplina delle operazioni permutative al criterio del “valore monetario” dei beni e dei servizi, consentendo di superare, almeno in gran parte, le criticità operative legate al riferimento al “costo sostenuto”.

Imposte dirette | IRES | Plusvalenze patrimoniali | Participation exemption

Requisito della commercialità – Attività di start up – Cessione prima della conclusione delle attività preparatorie (Cass. 18.5.2026 n. 14530) Con riferimento all’applicazione del regime della participation exemption ex art. 87 del TUIR, la sentenza Cass. 16.5.2026 n. 14530 richiama i principi contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate 29.3.2013 n. 7, per la quale, in via generale, il periodo di start up non risulta idoneo a configurare l’esercizio di attività commerciale.Tuttavia, se la partecipazione viene ceduta quando l’esercizio dell’attività d’impresa è già stato avviato, terminata la fase di start up, si realizza un effetto di “trascinamento all’indietro” del requisito della commercialità.In sostanza, il requisito della “commercialità”, ai fini pex, non ricorre nel caso in cui, al momento del realizzo della partecipazione, la fase preparatoria non risulti ancora completata, in quanto in tal caso, in quel momento la società partecipata non può essere considerata un’impresa commerciale.Il caso di specie riguarda una società che ha conferito in una partecipata newco un’azienda alberghiera situata in Sardegna. Veniva poi stipulato un contratto di comodato, a mente del quale la conferente continuava a gestire l’attività alberghiera a titolo gratuito; inoltre, tale negozio di natura gratuita era ancora in essere al momento della cessione delle quote di partecipazione nella conferitaria da parte del soggetto conferente.Inoltre, la partecipata ha iniziato a svolgere l’attività commerciale vera e propria dopo la cessione delle quote e i giudici di secondo grado hanno ritenuto l’attività preparatoria ancora in corso al momento del trasferimento della partecipazione.

Diritto societario | Disposizioni generali

Attività di direzione e coordinamento sulle società partecipate – Holding statica – Forma giuridica di società commerciale di persone o di società di capitali o in forma di società semplice – Presunzione di commercialità ai fini IVA Una società, che svolge mera attività di gestione patrimoniale e che, in ragione del fatto che il proprio attivo patrimoniale risulta investito esclusivamente o prevalentemente in partecipazioni societarie, si caratterizza quale società holding “statica”, non è una società che esercita un’attività economica organizzata in forma d’impresa.Ai fini IVA, si osserva che la presunzione assoluta di commercialità oggettiva di cui all’art. 4 co. 2 n. 1) del DPR 633/72 viene espressamente esclusa dalla lett. b) del successivo co. 5 del medesimo art. 4 con riguardo alle attività che consistono nel “possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate”.Pertanto, la configurazione giuridica in “società commerciale” di persone o in società di capitali di una società che si caratterizza quale holding “statica” non porta, sul versante IVA, a un trattamento fiscale diverso da quello che si determinerebbe se l’attività economica di mera gestione patrimoniale delle partecipazioni venisse svolta nella forma di società semplice (o “direttamente” dai soci persone fisiche).

Diritto penale | Responsabilità parapenale delle persone giuridiche

Cybersicurezza – Interazione con i Modelli organizzativi 231 (Documento CNDCEC-FNC 18.5.2026) Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale Commercialisti hanno pubblicato il 18.5.2026 il documento “Cybersecurity e Modello 231: integrazione dei rischi informatici nella governance d’impresa”.L’obiettivo è quello di favorire una maggiore consapevolezza circa l’interazione tra cybersecurity, governance e Modelli organizzativi adottati ai sensi del DLgs. 231/2001, nell’ambito di una evoluzione esponenziale dei rischi legati alla digitalizzazione nell’ambito della attività delle imprese e dei professionisti.