IVA | DISPOSIZIONI GENERALI | Aliquote IVA

Intermediazione senza detenzione di rifiuti – Gestione dei rifiuti – Aliquota IVA applicabile (Cass. 22.4.2026 n. 10654) Con l’ordinanza 22.4.2026 n. 10654, la Cassazione, esprimendosi sulla disciplina di cui al n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, ha affermato che l’aliquota IVA del 10% per le prestazioni di intermediazione di rifiuti, senza detenzione dei medesimi, è applicabile solamente a seguito delle modifiche apportate al Testo Unico dell’Ambiente (DLgs. 152/2006) per effetto del DLgs. 205/2010.All’epoca dei fatti, l’aliquota del 10% non poteva essere applicata poiché le anzidette prestazioni, nel momento di effettuazione, non rientravano ancora nel novero dei servizi di gestione dei rifiuti.Secondo la disciplina attuale, ai sensi del n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, rientrano tra le prestazioni agevolate quelle poste in essere da un intermediario, ossia “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi”, includendo “gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti” (art. 183 del DLgs. 152/2006 lett. l).

Imposta di registro | Principi generali | Interpretazione degli atti

Contratto di locazione e costituzione del diritto di superficie – Riqualificazione come superficie – Assoggettamento a imposta di registro del 9% (Cass. 10.9.2026 n. 25213) La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 10.9.2026 n. 25213, ha esaminato la corretta tassazione di un contratto finalizzato all’esercizio di un impianto eolico. La Corte ha confermato la riqualificazione, in contratto di concessione del diritto di superficie (con imposta di registro al 9%, non al 15%), di un negozio che era stato qualificato e tassato dalle parti come contratto di locazione di terreni e che conteneva:– la costituzione del diritto di superficie limitatamente alle aree occupate materialmente dalle pale eoliche, per una superficie di 8000 mq;– la concessione delle servitù di elettrodotto e passaggio, in tutta l’area circostante ciascuna pala (circa 5330 mq);– la locazione trentennale si un’area complessiva pari a più di 20.559 mq.La pronuncia afferma che la riqualificazione, in tal caso, avviene in conformità all’art. 20 del DPR 131/86, non necessitando l’esame di alcun elemento extratestuale ed essendo basata sulla valutazione dei soli effetti giuridici dell’operazione. La locazione è priva di causa e svuotata di contenuti se affiancata alla costituzione in diritto di superficie.

Altre Materie | Settori particolari | Agricoltura

Requisito della prevalenza – Calamità naturali – Deroga civilistica L’art. 1 co. 988 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto un’importante deroga al principio di prevalenza previsto dall’art. 2135 c.c., stabilendo che in caso di calamità naturali o epidemiologiche, se l’imprenditore agricolo non è in grado di rispettare tale principio, può, per un periodo massimo di tre anni, approvvigionarsi presso altri imprenditori agricoli senza perdere la qualifica di imprenditore agricolo.La norma necessiterebbe di un intervento per allineare il necessario riconoscimento dello stato di calamità alla tempistiche di approvvigionamento del settore, nonché per definire la deroga anche da un punto di vista fiscale.

Agevolazioni | Agevolazioni fiscali

Credito d’imposta per le librerie – Presentazione delle istanze dal 14.9.2026 al 30.10.2026 (comunicato Ministero della Cultura – Direzione generale Biblioteche e Diritto d’Autore 11.9.2026) Con riferimento al credito d’imposta per le librerie di cui all’art. 1 co. 319 – 321 della L. 205/2017, le istanze relative al 2025 possono essere presentate:– dalle ore 12:00 del 14.9.2026 fino alle ore 12:00 del 30.10.2026;– tramite la piattaforma telematica messa a disposizione all’indirizzo https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/.Il credito d’imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1 ed è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate.

200 milioni per sostenere le spese in IA con finanziamento a tasso vicino allo zero

Il 21 settembre si apre la finestra per richiedere il finanziamento che copre il 100% degli investimenti in intelligenza artificiale e cloud, riservato alle imprese attive – direttamente o indirettamente – nei mercati esteri. La dotazione è di 200 milioni di euro, e l’esperienza sulle misure di questo tipo insegna una cosa: le risorse si esauriscono in fretta. Chi presenta una domanda solida nei primi giorni parte con un vantaggio concreto. In sintesi, la misura prevede: finanziamento a tasso vicino allo zero; erogazione immediata del 50% a titolo di anticipo; contributo a fondo perduto del 10%, fino a 100.000 € per azienda. Strutturare bene il progetto richiede tempo: concentrare le spese al 100% su intelligenza artificiale e/o cloud, con la dichiarazione di conformità alla normativa vigente, è ciò che distingue una domanda deliberata per intero da una ridimensionata.

Operazioni straordinarie | Fusione | Aspetti fiscali

Trasferimento di pacchetti di maggioranza delle partecipazioni – Fusione, scissione o conferimento d’azienda – Limiti e condizioni al riporto delle perdite e delle “eccedenze” fiscali – Requisito dell’anzianità di appartenenza al gruppo Nel caso di fusione tra due o più società, la lett. a) dell’art. 5 co. 1 del DM 27.6.2025 stabilisce i criteri in base ai quali deve essere individuata l’anzianità di appartenenza a un gruppo, per l’applicazione della disciplina esimente di cui all’art. 177-ter del TUIR.In particolare viene previsto che:– se tutte le società partecipanti alla fusione appartengono allo stesso gruppo, alla società risultante dalla fusione o incorporante è attribuita, quale anzianità di partecipazione al gruppo, la minore tra quelle possedute dalle società partecipanti alla fusione;– se non tutte le società partecipanti alla fusione appartengono allo stesso gruppo, alla società risultante dalla fusione o incorporante è attribuita una anzianità di partecipazione al gruppo coincidente con la data di efficacia della fusione.La circ. Assonime n. 6/2026 (§ 5.4) ipotizza che alle disposizioni in argomento possa essere attribuita una natura antielusiva di norme finalizzate ad evitare che, attraverso operazioni straordinarie neutrali ai fini delle imposte sui redditi, “si potesse sfruttare il requisito di un’anzianità di gruppo risalente di un soggetto per poter realizzare aggregazioni di società o business provenienti da altri gruppi, aggirando l’applicazione della disciplina sui limiti e le condizioni al riporto delle perdite”.Tuttavia, l’Autore osserva che la Relazione illustrativa al DM non sembra andare in questa direzione, laddove afferma che tali disposizioni sono state concepite dal legislatore piuttosto “al fine di evitare effetti distorsivi e di garantire uniformità di trattamento indipendentemente dalla sequenza di operazioni straordinarie effettuate all’interno del gruppo (fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda)”.

Lavoro | Sicurezza sul lavoro | INAIL

Soggetti non obbligati all’assicurazione INAIL – Casi particolari Non è infrequente che i funzionari di vigilanza INAIL riscontrino che il datore di lavoro abbia racchiuso nella tutela assicurativa soggetti per i quali non vi è obbligo (ai quali non sarebbe riconosciuta la tutela contro eventuali infortuni, anche in caso di pagamento del premio).Tra i casi più frequenti, rientrano:– l’assicurazione di amministratori che di fatto non svolgono alcuna attività;– il coadiuvante familiare che effettua meno di 10 giorni l’anno di attività lavorativa (in tal caso la prestazione è da considerare del tutto occasionale e quindi esclusa dalla tutela assicurativa) (lettera Min. Lavoro 5.8.2013 n. 14184);– i lavoratori autonomi occasionali (con l’eccezione dei rider e dei soggetti appartenenti al mondo dello spettacolo);– il professionista che operi individualmente e sia dominus di praticanti (a differenza di coloro che siano tutor di stagisti o apprendisti);– il socio sovraintendente che non abbia un rapporto di lavoro subordinato con l’azienda (cfr. circ. INAIL 66/2008).

Lavoro | Previdenza

Conciliazione famiglia e lavoro – Esonero contributivo – Novità del DL 62/2026 – Definizione delle procedure per l’acquisizione delle certificazioni e criteri e modalità di concessione dell’esonero (DM 8.9.2026) Con il DM 8.9.2026 sono stati definiti:– le procedure per l’acquisizione delle certificazioni di cui all’art. 8 co. 1 lett. e) del DLgs. 184/2025 (c.d. certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro) e il periodo di validità delle stesse;– i criteri e le modalità di concessione, a decorrere dal 2026, dell’esonero contributivo previsto dall’art. 6 del DL 62/2026 (conv. L. 112/2026) in favore delle aziende che abbiano ottenuto tale certificazione.Ai fini del conseguimento della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, rilevante per fruire dell’esonero in argomento, i parametri minimi di riferimento sono quelli di cui alla prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026.L’esonero è riconosciuto dalla data di entrata in vigore della L. 112/2026 e per tutto il periodo di validità delle certificazioni ma, comunque, non oltre il 31.12.2028.Le aziende che intendono accedere al beneficio devono inoltrare una specifica domanda all’INPS, che dovrà fornire specifiche istruzioni sui termini e sulle modalità di presentazione.

IVA | OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI | Rimborsi IVA | Rimborso a soggetti non residenti

Acquisti effettuati nel 2025 in Paese diverso da quello di stabilimento – Presentazione delle richieste di rimborso – Termini e modalità Mercoledì 30.9.2026 scade il termine entro il quale:– i soggetti passivi stabiliti in Italia possono presentare l’istanza di rimborso per l’IVA assolta nel 2025 in altri Stati membri dell’UE (art. 38-bis1 del DPR 633/72);– i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri o in Paesi extra UE con i quali esistono accordi di reciprocità (Israele, Norvegia, Svizzera e Regno Unito) possono chiedere il rimborso dell’imposta pagata in Italia in tale anno (art. 38-bis2 e 38-ter del DPR 633/72).In particolare, i soggetti passivi italiani possono chiedere il rimborso dell’imposta assolta in un altro Stato membro presentando l’istanza all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposito portale elettronico. A loro volta, i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell’UE inviano la domanda, in via telematica, allo Stato membro dove sono stabiliti che la inoltra all’Agenzia delle Entrate. I soggetti passivi stabiliti nei Paesi extra-UE con i quali sussistono accordi di reciprocità devono utilizzare l’apposito modello cartaceo IVA 79.

IRAP | Determinazione della base imponibile | Esercenti attività d’impresa

Società di persone in regime naturale ex art. 5-bis del DLgs. 446/97 – Oneri pluriennali – Deducibilità – Condizioni Per le società di persone in regime naturale, ai fini IRAP è prevista la deducibilità degli ammortamenti (e dei canoni di locazione anche finanziaria) dei beni strumentali materiali e immateriali. La circostanza che l’art. 5-bis del DLgs. 446/97 non richiami le spese relative a più esercizi rende dubbio il trattamento di tali oneri.L’interpretazione letterale della norma indurrebbe ad escluderne la deducibilità se capitalizzati nello Stato patrimoniale (dal momento che vengono citati gli ammortamenti dei “beni” immateriali e non degli “oneri” pluriennali) e, invece, ad ammetterla ove interamente spesati nell’esercizio di sostenimento, quali costi per l’acquisto di beni o servizi. Tale impostazione, però, introdurrebbe una disparità di trattamento ingiustificata.Pertanto, parrebbe da privilegiare un’interpretazione logico-sistematica del dato normativo, che conduca a ritenere tali oneri comunque deducibili, considerando altresì che, in ordine alla determinazione del reddito d’impresa, l’art. 108 del TUIR disciplina solo la ripartizione temporale del costo e non la relativa definizione.