Diritto penale | Penale tributario | Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Trasporto di denaro contante all’estero – Importo consentito – Atto fraudolento – Esclusione del reato (Cass. pen 12.5.2026 n. 16959) La Corte di Cassazione, nella sentenza 12.5.2026 n. 16959, limita l’operatività del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000), in un caso in cui un soggetto – in debito con l’Erario – trasferisca all’estero del denaro contante in un importo consentito dalla normativa (art. 3 co. 1 del DLgs. 195/2008).Dal momento che l’uscita dal territorio nazionale con trasporto di denaro contante di importo inferiore a 10.000,00 euro è espressamente consentita dalla legge, tale condotta – per ragioni di coerenza intrinseca dell’ordinamento giuridico – non può ritenersi integrare di per sé l’elemento oggettivo del reato citato, salvo che si accerti dal punto di vista oggettivo e soggettivo la sua natura di “atto fraudolento”.
Definizione dei rapporti d’imposta | Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024)

Metodologia applicabile al CPB 2026-2027 – Approvazione (DM 11.5.2026) Con una notizia pubblicata il 12.5.2026 sul sito web istituzionale, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha annunciato che il DM 11.5.2026, con cui viene approvata la metodologia applicabile ai fini del calcolo delle proposte di CPB per il biennio 2026-2027, è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Il DM in commento individua anche le circostanze eccezionali che possono portare alla cessazione del CPB, nel caso in cui determinino redditi o valori della produzione netta effettivi inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli concordati; per il CPB 2026-2027, tale cessazione potrà verificarsi anche nel caso in cui il calo reddituale sia dovuto a “impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale comprovati dall’incremento nell’anno dell’indice dei prezzi superiore al 5%”.
Tributi locali | Imposta municipale propria (IMU)

Esenzione per gli enti non commerciali – Attività didattica – Svolgimento con modalità non commerciali – Novità della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) – Incompatibilità con il diritto comunitario (C.G.T. II Piemonte 31.3.2026 n. 302/2/26) L’art. 1 co. 856 della L. 199/2025 reca una norma di interpretazione autentica per il riconoscimento dell’esenzione dall’IMU a favore degli enti non commerciali che possiedono immobili dove svolgono, con modalità non commerciali, attività didattiche.In particolare, viene stabilito che le attività didattiche si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell’istruzione e del merito nonché dal Ministero dell’università e della ricerca.Dunque, la norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 1 co. 856 della L. 199/2025:– si conforma le indicazioni già espresse nelle istruzioni alla dichiarazione IMU ENC ex DM 24.4.2024;– si discosta dalle indicazioni rese in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 24.6.2024 n. 17327 e Cass. 6.3.2025 n. 5962), che invece affermavano, richiamando la posizione espressa dalla decisione della Commissione europea 19.12.2012 n. 2013/284/EU, come, per riscontrare le modalità di svolgimento non commerciali dell’attività didattica, è necessario l’esercizio di tale attività a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico.Il criterio introdotto dall’art. 1 co. 856 della L. 199/2025 potrebbe dunque presentare alcuni profili di incompatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato (in tal senso anche la recente sentenza C.G.T. II Piemonte 31.3.2026 n. 302/2/26). Se riconosce tale incompatibilità, il giudice tributario davanti al quale si discute della spettanza dell’esenzione dall’IMU deve disapplicare i criteri dell’art. 1 co. 856 della L. 199/2025, adottando invece quelli indicati dalla Commissione europea.
Lavoro | Lavoro subordinato | Licenziamento individuale

Permessi ex L. 104/92 – Fruizione per ragioni diverse dall’assistenza – Abuso del diritto (Cass. 7.5.2026 n. 13155) La Cass. 7.5.2026 n. 13155 ribadisce l’orientamento per cui in caso di fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 co. 3 della L. 104/92 per assistere il familiare disabile, l’assenza da lavoro da parte del lavoratore deve porsi in relazione diretta con la predetta esigenza. Se non sussiste alcun nesso causale tra l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso e l’assistenza al disabile si realizza un abuso del diritto.Nella pronuncia si ricorda che l’assistenza al disabile non deve essere necessariamente prestata in corrispondenza dell’orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere, né va intesa come presenza costante accanto al disabile, potendo essere prestata con modalità e forme diverse, quindi anche attraverso lo svolgimento, nell’interesse del familiare assistito, di incombenze amministrative.Nel caso di specie, però, risultava accertato un abuso del diritto, in quanto il lavoratore aveva dedicato alla persona da assistere solo una minima parte del tempo di permesso richiesto, destinando la quasi totalità del tempo a fini personali.
IVA | DISPOSIZIONI GENERALI | Presupposto oggettivo

Transfer pricing – Trattamento IVA degli aggiustamenti di prezzo (Corte di Giustizia UE 13.5.2026 causa C-603/24) La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 13.5.2026, causa C-603/24, ha escluso l’assoggettamento ad IVA per le rettifiche relative ai prezzi di trasferimento (transfer pricing adjustments) quando tali rettifiche sono state:– debitamente stabilite in un accordo infragruppo volto a consentire alla società acquirente di ottenere un margine di profitto determinato ex ante;– attuate mediante l’emissione di una nota di variazione;– calcolate in funzione dei costi sostenuti dalla società acquirente.Al ricorrere di tali condizioni, l’adeguamento dei prezzi di trasferimento non rappresenta il corrispettivo di una “prestazione di servizi”, effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2006/112/Ce.A diverse conclusioni, si dovrebbe giungere se tra le società del gruppo sussiste un rapporto giuridico caratterizzato da impegni reciproci riguardanti la fornitura da parte della società acquirente di servizi alla società venditrice e il versamento da parte di quest’ultima di un corrispettivo per questi servizi sotto forma di un adeguamento del prezzo, così che si venga a creare un “nesso diretto” tra le dure controprestazioni.
Internazionale | Norme e disposizioni comunitarie | Direttive | Cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Direttiva 2011/16/UE) | Scambio automatico dei dati dei conti finanziari (DAC 2)

Elenco dei Paesi collaborativi – Aggiornamento (provv. Min. Economia e finanze 12.5.2026) Il provv. Min. Economia e finanze 12.5.2026 aggiorna le liste degli Stati e territori contenute negli Allegati C e D del DM 28.12.2015. In particolare:– l’Allegato C contiene la lista degli Stati e territori nei confronti dei quali l’Amministrazione italiana si obbliga a fornire i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti;– l’Allegato D contiene la lista degli Stati e territori dai quali l’Italia riceve i dati dei conti intrattenuti presso gli intermediari locali dai residenti italiani.L’Allegato C vede gli ingressi di Belize, Ruanda e Senegal; per l’Allegato D fanno il loro ingresso Ruanda, Senegal e Trinidad e Tobago.Le scadenze per lo scambio automatico sono stabilite dall’art. 3 co. 7 del DM 28.12.2015, ai sensi del quale:– gli intermediari trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati dei conti dei non residenti entro il 30 giugno dell’anno successivo (30.6.2026, per i dati dei conti riferiti al 2025);– l’Agenzia delle Entrate, a sua volta, trasmette i dati alle Autorità competenti di ciascuno Stato interessato entro il 30 settembre dell’anno successivo.
Imposte dirette | Disposizioni generali | Oneri detraibili | Interventi edilizi

Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria – Individuazione da parte del Comune o del tecnico Per stabilire quando un intervento “edilizio” è una manutenzione straordinaria o una ordinaria occorre affidarsi ad un tecnico che abbia le competenze per poterlo qualificare. In alternativa, è possibile richiedere al Comune il rilascio di un’apposita attestazione nella quale l’intervento viene identificato.Posto che l’Agenzia delle Entrate ha affermato in più occasioni che non rientra tra le sue competenze stabilire la tipologia di intervento, un accertamento che contesta la qualificazione dei lavori fatta da un tecnico si ritiene debba essere quantomeno analiticamente motivato.
Accertamento | Accertamento e controlli | Accertamento presuntivo | Presunzione di distribuzione utili extracontabili nelle società di capitali

Maggior reddito accertato in capo al socio – Limitazioni previste per la tassazione dei dividendi (Cass. 13.5.2026 n. 13917) In sede di accertamento nei confronti del socio di società di capitali ristretta, non operano le limitazioni alla tassazione dei dividendi previste dal TUIR, precisamente all’art. 47 così come il meccanismo dell’art. 27 del DPR 600/73 che, nel contesto post L. 205/2017, prevede la ritenuta a titolo di imposta.Ciò presuppone infatti la presenza di utili regolarmente dichiarati e deliberati.Opera, in sede di accertamento di utili extracontabili, la trasparenza fiscale: “la società è trasparente alla medesima stregua, ex art. 5 TUIR, delle società di persone, prive di autonomia patrimoniale, perché i soci, utilizzando la società pur di capitali in guise identiche rispetto ad una società semplice, si sono posti nelle condizioni di rendere irrilevante lo schermo della distinta personalità sociale, atto a fondare il regime di tassazione dell’art. 47 TUIR, sopportandone le conseguenze” (Cass. 13.5.2026 n. 13917).
Riscossione | Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Esercenti arti e professioni – Debito complessivo superiore a 5.000,00 euro – Novità del DL 38/2026 In base alle modifiche apportate in sede di conversione al DL 38/2026:– il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni corrisposti ad esercenti arti e professioni potrà interessare solamente le cartelle di pagamento di un importo complessivo pari almeno a 5.000 euro;– viene introdotta la tolleranza di cinque giorni per il pagamento della prima e unica rata e dell’ultima del piano di pagamento della rottamazione-quinquies;– si prevede l’estensione della stessa rottamazione a tutti i debiti, tributari e non, risultanti dai carichi affidati dall’1.1.2000 al 31.12.2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali.
Lavoro | Previdenza

Versamento dei contributi ENASARCO – Contributi relativi al 1° trimestre 2026 – Termine del 20.5.2026 La prima scadenza per il versamento dei contributi ENASARCO è fissata al 20.5.2026.Nel dettaglio, la contribuzione dovuta per l’anno 2026 alla Fondazione ENASARCO scade il:– 20.5.2026, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo;– 20.8.2026, per i mesi di aprile, maggio e giugno;– 20.11.2026, per i mesi di luglio, agosto e settembre;– 20.2.2027, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.Il contributo previdenziale obbligatorio è determinato applicando la percentuale del 17% – ripartita in pari misura tra preponente e agente – su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi. Inoltre, lo stesso è calcolato, per ciascun rapporto di agenzia, entro minimali e massimali aggiornati annualmente.
