Svalutazione delle obbligazioni – Novità della L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026)

Per i soggetti OIC l’art. 94 co. 4 del TUIR stabilisce che, per i titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, il valore minimo (ai fini fiscali) è determinato:
– per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre;
– per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (Mot) italiano nell’ultimo semestre.
L’OIC 20 (§ 62-68) prevede il ricorso a fini valutativi ad un prezzo puntuale o ad un orizzonte congruo con conseguente differenziazione rispetto al criterio derivante dal riferimento al Mot semestrale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *