Attività di direzione e coordinamento sulle società partecipate – Holding statica – Forma giuridica di società commerciale di persone o di società di capitali o in forma di società semplice – Presunzione di commercialità ai fini IVA

Una società, che svolge mera attività di gestione patrimoniale e che, in ragione del fatto che il proprio attivo patrimoniale risulta investito esclusivamente o prevalentemente in partecipazioni societarie, si caratterizza quale società holding “statica”, non è una società che esercita un’attività economica organizzata in forma d’impresa.
Ai fini IVA, si osserva che la presunzione assoluta di commercialità oggettiva di cui all’art. 4 co. 2 n. 1) del DPR 633/72 viene espressamente esclusa dalla lett. b) del successivo co. 5 del medesimo art. 4 con riguardo alle attività che consistono nel “possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate”.
Pertanto, la configurazione giuridica in “società commerciale” di persone o in società di capitali di una società che si caratterizza quale holding “statica” non porta, sul versante IVA, a un trattamento fiscale diverso da quello che si determinerebbe se l’attività economica di mera gestione patrimoniale delle partecipazioni venisse svolta nella forma di società semplice (o “direttamente” dai soci persone fisiche).

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