Agevolazioni | Agevolazioni fiscali

America’s Cup – Agevolazioni per le persone fisiche – Novità del DL 38/2026 L’art. 8 co. 4-decies del DL 38/2026, come modificato dall’art. 3 del DL 108/2026, ha introdotto due agevolazioni per i lavoratori coinvolti nella manifestazione America’s Cup. In particolare:– i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo percepiti nel 2026 e nel 2027 da persone fisiche fiscalmente non residenti in Italia che prestano la propria attività in favore dell’ente organizzatore o delle squadre partecipanti alla manifestazione sportiva sono detassati integralmente;– i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo erogati alle persone fisiche residenti fiscalmente in Italia nell’ambito di tale manifestazione sono invece imponibili nella misura del 35% del loro ammontare (la fruizione di tale agevolazione non è cumulabile con il regime degli impatriati, con quello dei docenti e ricercatori, con il regime dei neo-residenti, né con il regime di imposizione sostitutiva per i titolari di pensione di fonte estera).
Agevolazioni

Trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario festivo – Settori turistico, termale e ristorazione – Anno 2026 – Novità della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) – Termine del 30.9.2026 L’art. 1 co. 18-21 della L. 199/2025 prevede un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi in favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000,00 euro.Le prestazioni devono essere rese nel periodo compreso tra l’1.1.2026 e il 30.9.2026, anche se l’effettiva erogazione dell’importo da parte del sostituto d’imposta può avvenire anche dopo tale data, entro comunque il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.Il recupero del credito maturato per effetto del riconoscimento del trattamento integrativo potrà essere effettuato mediante compensazione, utilizzando il codice tributo “1702” (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 8/2025).

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 70% SUI PROSSIMI INVESTIMENTI Il Bando Metalmeccanica 2026 rappresenta un’opportunità concreta per le imprese venete del settore metalmeccanico che intendono intervenire su macchinari datati, sostituire macchine non marcate CE o migliorare il livello di sicurezza delle attrezzature presenti in azienda. È stato approvato il Bando Metalmeccanica 2026, misura dedicata alle imprese metalmeccaniche con sede legale, sede operativa o almeno un’unità locale nel territorio della Regione Veneto.Il bando finanzia interventi di sostituzione o miglioramento della sicurezza dei macchinari, con l’obiettivo di sostenere investimenti concreti per la prevenzione e la riduzione dei rischi nei luoghi di lavoro. La dotazione complessiva è pari a 4 milioni di euro, IVA compresa. Le risorse sono ripartite su base territoriale in 9 linee di intervento, corrispondenti alle aree delle Aziende ULSS del Veneto, e ulteriormente suddivise tra imprese con fino a 25 addetti e imprese con più di 25 addetti. BENEFICIARI del bando Metalmeccanica 2026 Possono presentare domanda le imprese che, alla data di presentazione dell’istanza, hanno sede legale, sede operativa o almeno un’unità locale in Veneto. È inoltre necessario svolgere, come attività prevalente o secondaria, una delle attività economiche classificate con i codici ATECO 2025 attinenti al settore metalmeccanico indicati nell’allegato al bando. Tra gli ambiti interessati rientrano, ad esempio: fabbricazione di metalli di base; fabbricazione di prodotti in metallo; fabbricazione di macchinari e apparecchiature; fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; fabbricazione di altri mezzi di trasporto. Sono richiesti anche i requisiti ordinari di regolarità amministrativa, fiscale e contributiva, l’assenza di procedure concorsuali o liquidatorie e il rispetto degli obblighi applicabili in materia di aiuti “de minimis”. INTERVENTI FINANZIABILI Il bando ammette due principali tipologie di intervento. La prima riguarda i progetti di sostituzione e relativa rottamazione di macchine non marcate CE, mediante acquisto di nuove macchine di natura simile a quelle sostituite. La seconda riguarda i progetti di miglioramento o sostituzione di macchine prodotte in conformità alla direttiva 89/392/CEE, immesse sul mercato prima del 29 dicembre 2009 a livello europeo o prima del 6 marzo 2010 a livello nazionale. L’intervento può riguardare una o più macchine.Non sono invece ammessi, tra gli altri, interventi su macchine semoventi con operatore a bordo, veicoli a motore, impianti non a bordo macchina, macchine nuove senza sostituzione correlata, macchine prodotte in conformità alla direttiva 2006/42/CE e acquisto di soli accessori. SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le spese direttamente connesse alla realizzazione dell’intervento oggetto della richiesta. In particolare, il bando prevede spese relative a: acquisto di beni; attività di consulenti, progettisti o aziende esterne per la realizzazione dell’intervento. Il contributo può coprire anche spese di consulenza tecnica, assistenza e installazione, nel limite massimo del 20% dell’importo del contributo stesso. L’AGEVOLAZIONE del bando Metalmeccanica 2026 Il contributo è concesso in conto capitale. L’agevolazione può coprire fino all’80% delle spese rendicontate, con un contributo massimo pari a 20.000 euro per impresa, IVA compresa. Il finanziamento concesso dal bando non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o europei, riferiti alle stesse spese ammissibili mentre è cumulabile con l’Iperammortamento. OPERATIVITA’ Gli interventi oggetto della richiesta possono essere: già realizzati dal 22 Ottobre 2023; oppure da eseguire entro 12 mesi dalla pubblicazione delle graduatorie. Nel caso di interventi già conclusi, la data di riferimento è quella indicata nella fattura presentata in fase di rendicontazione. SCADENZE Le domande potranno essere presentate a partire da martedì 22 settembre 2026 ed entro il 22 ottobre 2026, esclusivamente tramite la piattaforma dedicata. GRADUATORIE E PUNTEGGI Le domande saranno valutate con un sistema a punteggio, fino a un massimo di 200 punti. La valutazione tiene conto di diversi elementi, tra cui: dimensione aziendale; grado di condivisione del progetto; tipologia di macchina oggetto dell’intervento; caratteristiche tecniche del progetto; conformità della macchina alle norme tecniche; partecipazione al Piano Mirato di Prevenzione Metalmeccanica della Regione Veneto. Saranno formate 18 graduatorie, distinte per linea territoriale e fascia dimensionale.
Operazioni straordinarie | Cessione d’azienda | Aspetti fiscali | Imposizione indiretta | IVA | Esclusione

Cessione di fabbricato in corso di costruzione – Qualificazione come cessione d’azienda – Esclusione – Condizioni (Cass. 10.7.2026 n. 23040) La Cassazione, con l’ordinanza 10.7.2026 n. 23040, ha affermato che, nel caso di un’operazione immobiliare, l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA ex art. 2 del DPR 633/72 per la cessione d’azienda opera solo quando i beni trasferiti conservano un’autonomia funzionale idonea all’esercizio dell’impresa. La vendita di unità immobiliari allo stato grezzo resta quindi soggetta ad IVA se manca un complesso già organizzato.In presenza di beni atti, nel loro complesso e nel loro collegamento, all’esercizio dell’impresa, si configura una cessione d’azienda soggetta a imposta di registro. La cessione di singoli cespiti, inidonei a integrare la potenzialità produttiva, deve essere assoggettata a IVA.La qualificazione dipende dall’idoneità del compendio ceduto a consentire l’attività imprenditoriale. Può integrare cessione d’azienda anche il trasferimento di beni solo potenzialmente utilizzabili per l’impresa; l’esercizio attuale e la cessione delle relazioni aziendali non assumono rilievo decisivo
Imposte dirette | IRES | Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite

Perdite su crediti verso debitori assoggettati agli istituti previsti dal Codice della crisi – Deducibilità – Novità del DLgs. 117/2026 (nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi) Ai sensi dell’art. 110 co. 9 del DLgs. 117/2026 (che dal 2027 sostituirà l’attuale TUIR, vale a dire il DPR 917/86, applicabile fino al 31.12.2026), le perdite su crediti sono deducibili “in ogni caso” se il debitore, in alternativa:– è assoggettato a procedure concorsuali;– ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 57 del DLgs. 14/2019;– ha concluso accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ai sensi dell’art. 56 del citato DLgs. 14/2019;– è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.In particolare, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della sentenza di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese.Viene così “indirettamente” attuato quanto richiesto dall’art. 9 co. 1 lett. a) n. 3) della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), ai sensi del quale i relativi DLgs. attuativi dovevano estendere a tutti gli istituti disciplinati dal DLgs. 14/2019 le disposizioni previste dagli artt. 88 co. 4-ter e 101 co. 5 dell’attuale TUIR.
Imposte dirette | IRES | Determinazione del reddito complessivo

Svalutazione delle obbligazioni – Novità del DLgs. 148/2026 (c.d. DLgs. correttivo “Omnibus” della Riforma fiscale) L’art. 5 co. 1 lett. a) del DLgs. 148/2026 ha riscritto la disciplina fiscale della valutazione dei titoli di cui all’art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR (obbligazioni e titoli similari, tra i quali devono essere ricomprese le quote di OICR) mediante modifica agli artt. 94 co. 4, 101 co. 2 e 110 co. 1 lett. c) del TUIR, effetto delle quali:– le valutazioni dei titoli obbligazionari e similari del comparto immobilizzato sono fiscalmente irrilevanti fino al realizzo;– le valutazioni dei titoli obbligazionari e similari del comparto circolante sono fiscalmente rilevanti secondo la corretta applicazione dei principi contabili di riferimento (per i soggetti OIC adopter, con riassorbimento dei disallineamenti civilistico-fiscali maturati in precedenti periodi d’imposta).Ciò vale per i soggetti OIC e per quelli IAS, con la conseguenza che, in caso di First Time Adoption e di Last Time Adoption l’art. 4 del DM 8.6.2011 dovrebbe, assumere una portata applicativa più circoscritta rispetto al passato, essendo venuto meno il requisito fondante del “passaggio ad un diverso regime fiscale” dello strumento finanziario.
Diritto tributario in generale | Semplificazioni

Adempimento collaborativo – Misure premiali – Esclusione dall’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto Con la L. 199/2025, il legislatore ha escluso i corrispettivi pagati a contribuenti in regime di adempimento collaborativo dall’ambito d’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto per le operazioni B2B.Tale ritenuta dovrebbe trovare applicazione a decorrere dall’1.1.2028 e, secondo quanto indicato nel dossier della legge di bilancio 2026, ha lo scopo di potenziare le informazioni a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per le attività di analisi di rischio.La ritenuta è stata esclusa anche per i contribuenti che abbiano aderito al concordato preventivo biennale mentre, sulla base del tenore testuale della norma, non sembra escludere i soggetti che abbiano opzionalmente adottato un tax control framework.Per l’operatività della causa di esclusione, si suggerisce di indicarla espressamente nella causale del tracciato della fattura elettronica, similmente a quanto avviene per i contribuenti in regime forfettario.In ogni caso, dal 2028 gli operatori sono tenuti ad aggiornare i moduli relativi all’anagrafica fornitori per aggiungere un campo dedicato alle cause di esclusione dalla ritenuta in parola.
Altre Materie | Settori particolari | Associazioni e società sportive

Lavoratori sportivi – Agevolazioni – Applicabilità ai direttori di gara Le agevolazioni legate all’esercizio di attività sportiva dilettantistica si applicano ai soggetti che rientrano nella definizione di “lavoratore sportivo”; secondo quanto previsto dall’art. 25 co. 1 del DLgs. 36/2021, tale qualifica ricomprende, oltre agli atleti, anche gli allenatori, gli istruttori, i direttori tecnici, i direttori sportivi, i preparatori atletici e i direttori di gara che esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel RASD, a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP, di Sport e salute spa o di altro soggetto tesserato.La non imponibilità dei compensi derivanti da lavoro sportivo nel limite di 15.000,00 euro annui è applicabile anche nei confronti dei direttori di gara che operano nel dilettantismo, come individuati dall’art. 18 del DLgs. 36/2021; si tratta, in particolare, dei soggetti che partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica, provvedendo alla direzione delle gare, all’accertamento e valutazione dell’attività e alla registrazione dei relativi risultati.
Agevolazioni | Agevolazioni fiscali | Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Rideterminazione in caso di cessione a titolo oneroso o delocalizzazione (c.d. “recapture”) – Periodo di sorveglianza L’art. 1 co. 1060 della L. 178/2020 dispone che, se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione per i beni “4.0”, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. In tal caso, il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.Pertanto:– se un bene 4.0 è stato interconnesso nel 2025, lo stesso non potrà essere ceduto fino al 31.12.2027; in tal caso, quindi, il periodo di sorveglianza è il biennio 2026-2027;– se invece si tratta di un bene 4.0 interconnesso nel 2026, questo non potrà essere ceduto fino al 31.12.2028; il periodo di sorveglianza in tal caso è il biennio 2027-2028.Il meccanismo di rideterminazione non si applica nel caso di “investimenti sostitutivi” per i beni materiali 4.0 ex art. 1 co. 35 – 36 della L. 205/2017.
IVA | OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI | Reverse charge

Cessione di manufatti in oro usati – Regime IVA applicabile Secondo quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità, le cessioni di prodotti in oro sono soggette al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 del DPR 633/72 solamente se i prodotti non sono “immediatamente destinati al consumo” e la purezza del materiale non è inferiore a 325 millesimi, come richiesto dalla norma citata.In assenza delle predette condizioni, la cessione è soggetta al regime del margine, ai sensi dell’art. 36 del DL 41/95.Secondo la Cassazione non è, però, necessario, ai fini dell’applicazione del meccanismo del reverse charge, che il cessionario esegua direttamente l’attività di trasformazione del materiale aurifero, essendo requisiti essenziali per la sua applicazione la purezza dell’oro e la “non immediata destinazione al consumo del bene ceduto, in quanto deputato ad essere trasformato in un altro oggetto e a conoscere un nuovo ciclo produttivo” (cfr. Cass n. 11109/2022 e Cass. 1837/2024 e Cass. 12994/2025).Sono esclusi dalla disciplina del reverse charge i soli prodotti finiti e i prodotti che non siano mai stati oggetto di lavorazione o di trasformazione, in quanto immediatamente collocabili sul mercato (cfr. Cass. n. 26760/2022).
