IVA | DISPOSIZIONI GENERALI | Base imponibile

Sponsorizzazioni – Operazioni permutative – Modifiche della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) – Effetti sugli enti sportivi – Novità del Ddl. di conversione del DL 38/2026 (c.d. DL “fiscale”) approvato dal Senato Le associazioni e società sportive dilettantistiche traggono spesso le proprie risorse dalla prestazione di servizi di sponsorizzazione, che talvolta possono prevedere anche corrispettivi “in natura” (es. fornitura di materiale sportivo in cambio di “visibilità”) configurando operazioni permutative ai sensi dell’art. 11 del DPR 633/72.Tuttavia, dall’1.1.2026, l’art. 1 co. 138-139 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha variato le regole di determinazione della base imponibile IVA delle operazioni permutative, stabilendo che questa non sia più determinata facendo riferimento al “valore normale” dei beni e dei servizi scambiati, bensì all’”ammontare complessivo di tutti i costi riferibili” alle cessioni o prestazioni effettuate.Secondo quanto rilevato dall’Autore, ciò ha comportato delle criticità per gli enti sportivi, in quanto le prestazioni rese a favore degli sponsor si sostanziano in attività immateriali difficilmente riconducibili a costi di chiara e diretta imputazione.Il quadro normativo, però, sta per variare ulteriormente, in ragione delle modifiche contenute nel Ddl. di conversione del DL 38/2026, che dovrebbero ricondurre la disciplina delle operazioni permutative al criterio del “valore monetario” dei beni e dei servizi, consentendo di superare, almeno in gran parte, le criticità operative legate al riferimento al “costo sostenuto”.

Imposte dirette | IRES | Plusvalenze patrimoniali | Participation exemption

Requisito della commercialità – Attività di start up – Cessione prima della conclusione delle attività preparatorie (Cass. 18.5.2026 n. 14530) Con riferimento all’applicazione del regime della participation exemption ex art. 87 del TUIR, la sentenza Cass. 16.5.2026 n. 14530 richiama i principi contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate 29.3.2013 n. 7, per la quale, in via generale, il periodo di start up non risulta idoneo a configurare l’esercizio di attività commerciale.Tuttavia, se la partecipazione viene ceduta quando l’esercizio dell’attività d’impresa è già stato avviato, terminata la fase di start up, si realizza un effetto di “trascinamento all’indietro” del requisito della commercialità.In sostanza, il requisito della “commercialità”, ai fini pex, non ricorre nel caso in cui, al momento del realizzo della partecipazione, la fase preparatoria non risulti ancora completata, in quanto in tal caso, in quel momento la società partecipata non può essere considerata un’impresa commerciale.Il caso di specie riguarda una società che ha conferito in una partecipata newco un’azienda alberghiera situata in Sardegna. Veniva poi stipulato un contratto di comodato, a mente del quale la conferente continuava a gestire l’attività alberghiera a titolo gratuito; inoltre, tale negozio di natura gratuita era ancora in essere al momento della cessione delle quote di partecipazione nella conferitaria da parte del soggetto conferente.Inoltre, la partecipata ha iniziato a svolgere l’attività commerciale vera e propria dopo la cessione delle quote e i giudici di secondo grado hanno ritenuto l’attività preparatoria ancora in corso al momento del trasferimento della partecipazione.

Diritto societario | Disposizioni generali

Attività di direzione e coordinamento sulle società partecipate – Holding statica – Forma giuridica di società commerciale di persone o di società di capitali o in forma di società semplice – Presunzione di commercialità ai fini IVA Una società, che svolge mera attività di gestione patrimoniale e che, in ragione del fatto che il proprio attivo patrimoniale risulta investito esclusivamente o prevalentemente in partecipazioni societarie, si caratterizza quale società holding “statica”, non è una società che esercita un’attività economica organizzata in forma d’impresa.Ai fini IVA, si osserva che la presunzione assoluta di commercialità oggettiva di cui all’art. 4 co. 2 n. 1) del DPR 633/72 viene espressamente esclusa dalla lett. b) del successivo co. 5 del medesimo art. 4 con riguardo alle attività che consistono nel “possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate”.Pertanto, la configurazione giuridica in “società commerciale” di persone o in società di capitali di una società che si caratterizza quale holding “statica” non porta, sul versante IVA, a un trattamento fiscale diverso da quello che si determinerebbe se l’attività economica di mera gestione patrimoniale delle partecipazioni venisse svolta nella forma di società semplice (o “direttamente” dai soci persone fisiche).

Diritto penale | Responsabilità parapenale delle persone giuridiche

Cybersicurezza – Interazione con i Modelli organizzativi 231 (Documento CNDCEC-FNC 18.5.2026) Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale Commercialisti hanno pubblicato il 18.5.2026 il documento “Cybersecurity e Modello 231: integrazione dei rischi informatici nella governance d’impresa”.L’obiettivo è quello di favorire una maggiore consapevolezza circa l’interazione tra cybersecurity, governance e Modelli organizzativi adottati ai sensi del DLgs. 231/2001, nell’ambito di una evoluzione esponenziale dei rischi legati alla digitalizzazione nell’ambito della attività delle imprese e dei professionisti.

Imposte dirette | Imprese di allevamento

Allevamento di cavalli da corsa – Attività commerciale (Cass. 20.4.2026 n. 10325) A seguito della riscrittura dell’art. 2135 c.c. ad opera del DLgs. 228/2001, poteva sussistere un dubbio se l’allevamento di cavalli da corsa, finalizzato alla partecipazione a gare competitive, potesse rientrare tra le attività agricole.Al riguardo, la posizione della Cassazione non si è mai modificata nel tempo. Sin dalla sentenza del 20.5.69 n. 1755, infatti, la Corte ha affermato che “l’attività diretta alla riproduzione e all’allevamento dei cavalli da corsa non può considerarsi appartenente all’esercizio normale dell’impresa agricola, in quanto per esercitare tale attività non sono sufficienti le normali cognizioni del comune agricoltore, ma è necessario un complesso di specifiche conoscenze tecniche in un campo che esula del tutto da quello propriamente agricolo”. Tali principi sono stati successivamente ripresi anche dalle Sezioni Unite con la sentenza 25.11.93 n. 11648 e, da ultimo, dall’ordinanza 20.4.2026 n. 10325.

Altre Materie | Settori particolari | Agricoltura

Trattamento fiscale delle agroenergie da impianti fotovoltaici con moduli a terra Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazione sono stati completati dopo il 31.12.2025 sono esclusi dal regime forfetario di determinazione del reddito d’impresa per la produzione e cessione di energia oltre la soglia di “agrarietà” di cui all’art. 1 co. 423 della L. 266/2005, ossia oltre i 260.000 kWh anno (così gli artt. 1 co. 423-bis della L. 266/2005 e 5 co. 2-quater del DL 63/2024). Ai fini del riscontro del predetto termine del 31.12.2025, l’art. 1 co. 16 della L. 199/2025 precisa che dà prova dell’avvenuta installazione la registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) di Terna.L’Autore rileva che: – in caso di revamping (consistente nella mera sostituzione dei moduli fotovoltaici senza incremento della potenza complessiva), non essendo necessaria alcune modifica nel portale GAUDI, l’intervento non incide sul regime impositivo applicabile anche se completato dopo il 31.12.2025; – al contrario, se l’intervento comporta per l’impianto un aumento della potenza installata (c.d. repowering), la potenza incrementata viene registrata come una seconda sezione dell’impianto all’interno del sistema GAUDI; pertanto, poiché l’entrata in esercizio della seconda sezione dell’impianto è autonoma rispetto a quella originaria, secondo l’Autore, se l’intervento di repowering viene completato dopo il 31.12.2025, allora per la produzione complessiva di energia fotovoltaica eccedente la soglia dei 260.000 kWh anno il reddito d’impresa conseguito dovrebbe essere determinato analiticamente, risultando invece da escludere la tassazione forfetaria di cui all’art. 1 co. 423 della L. 266/2005.

Lavoro | Previdenza | Agevolazioni

ISEE – Esclusione dei titoli di Stato – Modifiche al DPCM 159/2013 – Criticità L’art. 5 co. 4-bis del DPCM 159/2013 – inserito dal DPCM 13/2025 che ha previsto diverse modifiche al regolamento ISEE, tra cui quella introdotta dall’art. 1 co. 183 e 184 della L. 213/2023 – dispone l’esclusione dal patrimonio mobiliare calcolato ai fini dell’ISEE, fino a un valore massimo di 50.000 euro per nucleo familiare, dei:– titoli di Stato di cui all’art. 3 del DPR 398/2003 (vale a dire i Buoni Ordinari del Tesoro – BOT, i Buoni del Tesoro Poliennali – BTP (tutte le categorie) e i Certificati di Credito del Tesoro – CCTeu);– buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato;– libretti di risparmio postale.Sulla misura non mancano gli aspetti critici, su cui l’INPS ha fornito una serie di FAQ (cfr. FAQ 3.9.2025). Tra le varie, è stato chiarito che:– due soggetti appartenenti a due nuclei familiari distinti, in possesso di un singolo titolo di Stato da 80.000 euro, cointestato al 50%, possono escludere la propria quota parte (40.000 euro) nella propria DSU;– un nucleo familiare con soli titoli di Stato inferiore a 50.000 euro non deve inserire alcun valore nella DSU e si potrà barrare la casella “Nel secondo anno precedente la presente DSU non è stato posseduto alcun rapporto finanziario”.

Lavoro | Lavoro subordinato | Retribuzione

Salario giusto – Trattamento economico complessivo definito dai CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative – Novità del DL 62/2026 Il salario giusto, introdotto dall’art. 7 del DL 62/2026, si pone necessariamente in rapporto con l’art. 36 Cost.In tal senso, va considerato quanto affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, nell’attuazione dell’art. 36 Cost., il giudice, ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale, deve fare riferimento alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. La Suprema Corte ha anche aggiunto che:– il giudice può discostarsi dalla contrattazione leader quando la stessa entri in contrasto con i criteri di proporzionalità e sufficienza dettati dall’art. 36 Cost.;– nel nostro ordinamento non esiste un principio assoluto di parità di trattamento retributivo tra i lavoratori del settore privato.Le nuove disposizioni forniscono copertura normativa e cogenza all’obbligo dei datori di lavoro di corrispondere il trattamento retributivo complessivo previsto dal CCNL leader. L’art. 36 Cost. rimane comunque l’ultimo presidio per i lavoratori, lasciando impregiudicata l’azione legale nell’ipotesi in cui il salario sia inferiore ai parametri costituzionali di proporzionalità e sufficienza.

IVA | DISPOSIZIONI GENERALI | Presupposto oggettivo

Operazioni denominate “anticipi campagne” – Bonus commerciali – Trattamento ai fini IVA (Cass. 7.5.2026 n. 13084) Con l’ordinanza n. 13084 del 7.5.2026, la Corte di Cassazione ha esaminato il trattamento IVA di operazioni commerciali denominate “anticipi campagne”, poste in essere da un gruppo automobilistico nel rapporto con le società concessionarie.All’inizio di ogni mese, la casa automobilistica erogava delle somme alle concessionarie per un importo determinato in base ai dati di vendita dei mesi precedenti e, correlativamente, emetteva delle note di credito.In seguito, tali note venivano stornate e, conclusa la campagna di vendita, ulteriormente corrette con nuove note di credito, per gli sconti spettanti a fronte delle auto effettivamente vendute dalle concessionarie.L’Agenzia delle Entrate, qualificando le operazioni come mere cessioni di denaro fuori campo IVA, contestava l’emissione delle note di credito e il conseguente recupero dell’imposta.Il giudice di secondo grado, inoltre, osservava che le somme configuravano un negozio giuridico distinto, seppur collegato, rispetto alla vendita di auto.Secondo la Suprema Corte, però, poiché le erogazioni trovavano riflesso nella riduzione del prezzo di vendita delle auto, esse dovevano considerarsi parte di un’operazione unica e andavano ricondotte non alla disciplina dei premi fuori campo IVA, bensì a quella degli sconti, essendo collegabili a singole operazioni.

Internazionale | Normativa Paesi esteri

Stati Uniti d’America – Città di New York – Property tax – Determinazione La property tax dovuta alla città di New York è determinata su un valore imponibile (assessed value) calcolato moltiplicando il valore dell’immobile fornito dal Dipartimento delle Finanze cittadino per un coefficiente (assessment ratio) che per gli immobili di classe 1 (case unifamiliari, bifamiliari o trifamiliari) è pari al 6% e per gli immobili di classe 2 (condomini) ammonta al 45%. Su tale imponibile si applica un’aliquota pari rispettivamente a circa il 20% e circa il 12,50%. Rimane la problematica per cui, in special modo per i condomini di valore alto o molto alto, la tassa dovuta è proporzionalmente inferiore a quella prevista per le abitazioni unifamiliari. Ciò si deve al fatto per cui l’assessed value è determinato in base ad un reddito da locazione potenziale assunto su base statistica nel primo caso e al valore di mercato nel secondo. Per gli investitori italiani, la property tax pagata è detratta dall’IVIE, calcolata con l’aliquota dell’1,06% sul costo di acquisto.