IVA | OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI | Trasmissione telematica dei corrispettivi

Operazioni di ricarica di veicoli elettrici – Rilascio del servizio web per il censimento dei Server Energia (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 3.6.2026 n. 30) Con un comunicato stampa pubblicato il 3.6.2026, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, a partire dalla medesima data, i soggetti che gestiscono colonnine di ricarica dei veicoli elettrici possono censire i loro Server Energia sul portale Fatture e Corrispettivi, tramite il servizio web appositamente rilasciato, previo accreditamento da effettuare direttamente o tramite intermediario.I Server Energia sono i dispositivi che consentono la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi delle operazioni di ricarica e il loro censimento è funzionale all’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015 (le cui disposizioni attuative sono state adottate con provv. Agenzia delle Entrate n. 570041 del 12.12.2025).Secondo quanto precisato dal comunicato, però, l’invio dei dati delle operazioni di ricarica potrà essere effettuato soltanto dal 23.6.2026, data in cui verrà attivato il relativo canale di trasmissione.Peraltro, sono previsti termini differenziati per la fase iniziale:– per le operazioni effettuate tra l’1.1.2026 e il 31.5.2026, l’invio dei dati dovrà avvenire entro il 6.8.2026;– a regime, invece, l’invio andrà effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.Ad esempio, per i corrispettivi delle operazioni di ricarica effettuate a giugno, la scadenza sarà quella del 31.7.2026.
Internazionale | Norme e disposizioni comunitarie | Direttive | Madre-Figlia (Direttiva 2011/96/UE)

Esenzione da ritenuta sui dividendi – Nozione di beneficiario effettivo (Cass. 1.6.2026 n. 17347) Secondo l’ordinanza Cass. 1.6.2026 n. 17347:– ai fini del rimborso dell’imposta italiana sui dividendi, il requisito della soggezione all’imposta è da intendersi nel senso del generale e astratto assoggettamento a imposizione del beneficiario nel proprio Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo pagamento dell’imposta;– il ricorso a pratiche abusive deve essere debitamente provato da parte dell’Amministrazione finanziaria, la quale deve accertare gli elementi costitutivi della condotta illecita. Si conferma la necessità di utilizzare, a tali fini, i test elaborati dalla prassi giurisprudenziale, legati all’esercizio di una effettiva attività economica e alla reale disponibilità giuridica ed economica dei dividendi.
Diritto civile | Obbligazioni e contratti | Obbligazioni in generale

Obbligazioni solidali passive – Rapporti tra surrogazione legale e regresso (Cass. 29.5.2026 n. 16835) Con la sentenza n. 16835/2026, la Cassazione ha fatto chiarezza sui rapporti tra l’azione di regresso e l’azione in surrogazione quali rimedi esperibili dal condebitore che, nell’ambito di un’obbligazione plurisoggettiva sul lato passivo, abbia provveduto al pagamento dell’intero in forza della regola della solidarietà.Al riguardo, la Suprema Corte ha fatto leva sulla necessità di distinguere tra:– le obbligazioni solidali passive c.d. “asimmetriche” (contratte nell’intesse esclusivo di taluno dei debitori), rispetto alle quali l’istituto della surrogazione legale trova operatività, in via di concorrenza e di complementarità funzionale con quello del regresso, con conseguente possibilità per il solvens di subentrare anche nelle garanzie reali e personali che accedevano al credito originario e di fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art. 1310 co. 1 c.c.– e le obbligazioni solidali passive c.d. “paritetiche” (o ad interesse comune), nelle quali, ferma l’operatività del regresso soggetto al termine di prescrizione di dieci anni decorrenti dal momento del pagamento, non trova invece spazio la surrogazione legale, giacché l’adempimento posto in essere dal condebitore (che si configura, in relazione a questa tipologia, come adempimento di un’obbligazione solo parzialmente altrui) non proviene da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo.
Altre Materie | Economia aziendale | Valutazione d’azienda

Enterprise value – Report “Football Clubs’ Valuation: The European Elite” Secondo il nuovo report “Football Clubs’ Valuation: The European Elite” di Football Benchmark, l’Inter ha raggiunto un enterprise value – che rappresenta il valore complessivo dell’impresa indipendentemente dalla struttura finanziaria adottata – di 2.137 milioni di euro, diventando il club italiano con il maggiore valore d’impresa.Il parametro viene calcolato utilizzando un approccio fondato sui multipli del fatturato, rettificati attraverso parametri che tengono conto del rapporto stipendi-ricavi ed Ebit, del seguito sui social media, del potenziale sportivo (valore della rosa), della gestione dei diritti audiovisivi e della presenza di infrastrutture moderne, in particolare stadi di proprietà.Il risultato dell’Inter riflette una trasformazione del modello economico del club.Le società italiane mantengono, però, un gap dimensionale molto amplio rispetto alle principali realtà europee, che evidenziano un diverso livello di industrializzazione del business calcistico.
Agevolazioni | Start up innovative

Invio delle pratiche telematiche al Registro delle imprese – Nuove specifiche tecniche dal 4.6.2026 – Novità del DM 20.5.2026 Dal 4.6.2026 sono operative le nuove specifiche per la presentazione telematica delle pratiche al Registro delle imprese, approvate con il DM 20.5.2026. Per un massimo di 60 giorni dal 4.6.2026, il Registro delle imprese consentirà ancora l’acquisizione delle pratiche telematiche redatte con la versione antecedente delle specifiche, ma, superato tale termine, quelle predisposte con strumenti che non supportano la corrente versione saranno respinte.Fra le novità si segnala l’introduzione di controlli automatici e bloccanti in fase di spedizione della pratica, relativi, fra l’altro, alla correttezza, coerenza e completezza dei dati riguardanti le società cooperative, gli incubatori certificati, le start up e le PMI innovative.Le specifiche contengono anche le indicazioni operative per consentire alle start up, PMI innovative e incubatori certificati di adempiere all’obbligo previsto dall’art. 25 co. 15 del DL 179/2012, ossia attestare il mantenimento del possesso dei requisiti entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e, comunque, entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (elevati a 7 nei casi di cui all’art. 2364 co. 2 c.c.). Per le imprese con chiusura dell’esercizio al 31.12.2025, che non abbiano ancora provveduto a farlo, la comunicazione periodica di mantenimento dei requisiti deve essere effettuata entro il 30.6.2026, pena la perdita dello status e la disapplicazione della disciplina agevolata (art. 25 co. 16 del DL 179/2012).
Agevolazioni | Agevolazioni fiscali | Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0 – Investimenti prenotati nel 2025 – Effettuazione degli investimenti – Termine “lungo” del 30.6.2026 Scade il 30.6.2026 il termine per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati nel 2025, con versamento dell’acconto minimo del 20% e accettazione da parte del fornitore, per fruire del credito d’imposta ex art. 1 co. 446 della L. 207/2024, nella misura prevista dall’art. 1 co. 1057-bis della L. 178/2020.Per tali investimenti, la comunicazione di completamento dovrà essere inviata entro il 31.7.2026 (art. 2 co. 4 del DM 15.5.2025).Gli investimenti prenotati nel 2025 ed effettuati nel termine “lungo” del 30.6.2026 e il relativo credito d’imposta devono essere indicati nel quadro RU del modello REDDITI 2026 con il codice credito 2L, compilando il rigo RU5, colonna 2, e il rigo RU140.
Lavoro | Previdenza | Ammortizzatori sociali

Piattaforma intermediari per l’erogazione delle prestazioni individuali – Estensione del servizio ad altre prestazioni (messaggio INPS 27.5.2026 n. 1769) Con il messaggio 27.5.2026 n. 1769, l’INPS ha reso noto che l’utilizzo della “Piattaforma intermediari per l’erogazione delle prestazioni individuali” è stato esteso anche alle prestazioni di ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa), RIAR (Richiamo alle armi), Assegno di congedo matrimoniale (ACM) e Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS).Con riguardo agli aspetti operativi, l’Istituto previdenziale precisa che per la predisposizione del mandato di patrocinio nella piattaforma è necessario selezionare l’ambito “AMMORTIZZATORI SOCIALI” e, successivamente, la prestazione da patrocinare.Sul punto, si precisa che le modalità di presentazione delle domande delle prestazioni patrocinate rimangono sostanzialmente invariate. In pratica, l’operatore dell’Istituto di patronato, nella fase iniziale di predisposizione della domanda, deve inserire il codice fiscale del cittadino e, in caso di presenza di mandato di patrocinio digitale, può associarlo alla medesima domanda.Con l’occasione, si rende infine noto che l’ambito di applicazione della Piattaforma in questione verrà progressivamente esteso a nuove prestazioni.
Lavoro | Contratti Collettivi di Lavoro | CCNL | Terzo settore | Agidae

Scuole religiose (Agidae) – Nuovi minimi retributivi (Accordo 19.5.2026) L’Accordo del 19.5.2026 rinnova il secondo biennio economico del CCNL applicabile al personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti aderenti all’Agidae.Definiti i nuovi minimi retributivi con decorrenza settembre 2026, gennaio 2027, settembre 2027 e dicembre 2027.
Lavoro | Contratti Collettivi di Lavoro | CCNL | Meccanici | Metalmeccanici | Industrie

Imprese associate ad Anpit – Anticipazione sui futuri aumenti contrattuali (Accordo 18.5.2026) L’Accordo del 18.5.2026 ha previsto, per le imprese industriali aderenti all’Anpit e operanti nei settori metalmeccanico, dell’installazione di impianti e odontotecnico, l’erogazione di un importo a titolo di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali (AFAC) nei confronti del personale dipendente.Tale anticipazione dovrà essere corrisposta a partire da giugno 2026.
IVA | DISPOSIZIONI GENERALI | Detrazione | Esclusioni o riduzioni delle detrazioni | Automezzo

Operazioni di acquisto e rivendita di autovetture – Trattamento IVA Il trattamento IVA relativo alla cessione di un autoveicolo, effettuata in Italia da un soggetto passivo, si differenzia a seconda che il mezzo rivenduto sia stato acquistato nuovo o usato. A tale fine, è importante ricostruire in quale misura era stato possibile detrarre l’imposta al momento dell’acquisto del veicolo.Nell’ipotesi in cui venga ceduto un mezzo acquistato nuovo, in particolare:– se l’IVA era stata detratta integralmente (es. agenti e rappresentanti di commercio), la cessione è imponibile per l’intero corrispettivo;– se l’IVA non era stata detratta, neppure in parte (es. percentuale di detrazione da pro rata pari allo zero), la cessione è esente ai sensi dell’art. 10 co. 1 n. 27-quinquies del DPR 633/72 (cfr. R.M. 22.7.98 n. 83);– se l’IVA era stata detratta parzialmente, a causa di limitazioni di natura soggettiva (pro rata con percentuale di detrazione fra l’1% e il 99%), la vendita è imponibile per l’intero corrispettivo;– se l’IVA era stata detratta parzialmente, a fronte di limitazioni di natura oggettiva (es. art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72), la cessione sconta l’imposta, ma la base imponibile è calcolata moltiplicando il corrispettivo pattuito dalle parti per la percentuale di IVA detraibile all’atto dell’acquisto del veicolo (art. 13 co. 5 del DPR 633/72).
