Esenzione da ritenuta sui dividendi – Nozione di beneficiario effettivo (Cass. 1.6.2026 n. 17347)

Secondo l’ordinanza Cass. 1.6.2026 n. 17347:
– ai fini del rimborso dell’imposta italiana sui dividendi, il requisito della soggezione all’imposta è da intendersi nel senso del generale e astratto assoggettamento a imposizione del beneficiario nel proprio Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo pagamento dell’imposta;
– il ricorso a pratiche abusive deve essere debitamente provato da parte dell’Amministrazione finanziaria, la quale deve accertare gli elementi costitutivi della condotta illecita. 
Si conferma la necessità di utilizzare, a tali fini, i test elaborati dalla prassi giurisprudenziale, legati all’esercizio di una effettiva attività economica e alla reale disponibilità giuridica ed economica dei dividendi.

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