Allevamento di cavalli da corsa – Attività commerciale (Cass. 20.4.2026 n. 10325)
A seguito della riscrittura dell’art. 2135 c.c. ad opera del DLgs. 228/2001, poteva sussistere un dubbio se l’allevamento di cavalli da corsa, finalizzato alla partecipazione a gare competitive, potesse rientrare tra le attività agricole.
Al riguardo, la posizione della Cassazione non si è mai modificata nel tempo. Sin dalla sentenza del 20.5.69 n. 1755, infatti, la Corte ha affermato che “l’attività diretta alla riproduzione e all’allevamento dei cavalli da corsa non può considerarsi appartenente all’esercizio normale dell’impresa agricola, in quanto per esercitare tale attività non sono sufficienti le normali cognizioni del comune agricoltore, ma è necessario un complesso di specifiche conoscenze tecniche in un campo che esula del tutto da quello propriamente agricolo”. Tali principi sono stati successivamente ripresi anche dalle Sezioni Unite con la sentenza 25.11.93 n. 11648 e, da ultimo, dall’ordinanza 20.4.2026 n. 10325.
