Salute e sicurezza: gli obblighi del datore di lavoro

La sicurezza è un tema fondamentale in ogni ambiente lavorativo e la sua tutela dipende in primis dal datore di lavoro. Il sistema normativo prevede a suo carico diversi obblighi, che hanno l’obiettivo di garantire un ambiente di lavoro sicuro per i lavoratori ed evitare, o comunque limitare, il verificarsi di infortuni o malattie professionali.  

Ambiente

Modello unico di dichiarazione ambientale – Nuovo modello per il 2026 (DPCM 30.1.2026) – Presentazione – Termine del 3.7.2026 Con il DPCM 30.1.2026 è stato approvato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2026, da utilizzare per le dichiarazioni riferite all’anno 2025.Il nuovo modello, con le relative istruzioni per la sua compilazione, saranno consultabili sul sito del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Il nuovo MUD: – sostituisce integralmente il modello, con le relative istruzioni, approvato con il precedente DPCM 29.1.2025 (MUD per l’anno 2025);– deve essere trasmesso entro il 3.7.2026 (120 giorni dalla data di pubblicazione del DPCM 30.1.2026 nella G.U. 5.3.2026 n. 53, ex art. 6 co. 2-bis della L. 70/94);– deve essere presentato (telematicamente o, solo laddove consentito, via PEC) alla Camera di commercio competente per territorio.Si ricorda che il MUD si compone delle seguenti comunicazioni:– comunicazione rifiuti;– comunicazione veicoli fuori uso;– comunicazione imballaggi;– comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);– comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione;– comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

Obbligatorietà del visto di conformità dei professionisti (Cass. 5.3.2026 n. 4917)

Secondo Cass. 5.3.2026 n. 4917, il visto di conformità infedele o irregolare apposto da un soggetto abilitato integra una violazione meramente formale e non equivale ad un omesso versamento.Di conseguenza, non sono ostacolati i controlli da parte dell’Erario, non sono giustificati il recupero del credito compensato e l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13 del DLgs. 471/97.In questa ipotesi l’Ufficio può, tuttalpiù, contestare al professionista incaricato la sanzione prevista dall’art. 39 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97.I giudici di legittimità distinguono, quindi, il profilo della irregolarità/infedeltà del visto, con sanzione in capo al professionista, rispetto al profilo sostanziale della spettanza del credito, che riguarda il contribuente.

Accertamento | Accertamento e controlli | Verifica fiscale

Condizioni – Autorizzazione – Intervento della Corte Europea dei diritti dell’uomo 6.2.2025 n. 36617/18 – Conseguenze – Indicazioni della GdF Stando alle nuove istruzioni della Guardia di Finanza, gli accessi e le verifiche in loco dovranno svolgersi con un’intensità graduata all’intervento da porre in essere e sulla base di dati e notizie già in loro possesso, ovvero l’accesso alla sede commerciale o professionale del contribuente avverrà solo in presenza di circostanze che rendono necessaria tale modalità invasiva di intervento.Tali istruzioni sono la conseguenza della sentenza della Corte Edu del 6.2.2025 (c.d. “Italgomme”) e della modifica all’art. 12 della L. 212/2000 ad opera del DL 84/2025 che ha stabilito per atti di autorizzazione e nei processi verbali l’obbligo di motivazione delle circostanze e delle condizioni che hanno giustificato l’accesso.Sicché, le nuove regole indicano, nel caso in cui occorra procedere con l’accesso e la verifica, una sequela di attività di controllo e riscontro specifiche tra i dati contabili ed extra contabili reperiti rispetto alla situazione fattuale riscontrata in loco.Al di fuori di necessità specifiche che giustificano l’accesso, riferisce l’autore che la circolare suggerisce di perseguire le finalità ispettive “facendo ricorso agli altri poteri

Obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico – Indicazioni operative

Per effetto dell’obbligo di cui all’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2025, come modificato dall’art. 1 co. 74 ss. della L. 207/2024, a decorrere dal 5.3.2026 tutti i soggetti passivi tenuti a certificare le operazioni mediante la trasmissione telematica dei corrispettivi sono tenuti a creare un collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti hardware (es. POS) o software (es. piattaforme online) con i quali sono accettati i pagamenti elettronici.La regolamentazione è stata definita con il provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2025 n. 424470 e l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti in data 19.2.2026 rendendo disponibili alcune FAQ e una Guida operativa per procedere al collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e quelli di certificazione dei corrispettivi (“POS-RT”).È previsto un regime transitorio che consente, per gli strumenti già attivi a gennaio 2026, di effettuate il collegamento entro 45 giorni dal rilascio della procedura (ossia, salvo proroghe nella messa a disposizione, entro il 19.4.2026).È possibile collegare un registratore telematico a più strumenti di pagamento elettronico (es. POS e piattaforme online), in base al contratto stipulato (cfr. provv. 424470/2025, § 2.2.).

Indennità di lavoro notturno, festivo, prestato nei giorni di riposo settimanale e di turno – Imposta sostitutiva – Novità della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 24.2.2026 n. 2)

Con la circ. 24.2.2026 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti anche in relazione all’imposta sostitutiva ex art. 1 co. 10, 11 e 12 della L. 199/2025, pari al 15%, sulle somme corrisposte nel 2026 dal datore di lavoro del settore privato ai lavoratori dipendenti a titolo di:– maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1 co. 2 del DLgs. 66/2003 e dei CCNL;– maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL. Sul punto, l’Agenzia ha evidenziato come il “riposo settimanale” sia quello individuato dai CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno, con la domenica;– indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL (per la nozione di turno, l’Agenzia rimanda alla previsione contenuta nell’art. 1 co. 2 lett. f) del DLgs. 66/2003 e ad eventuali specifiche regolamentari e organizzative rinvenibili nel CCNL).Tra le varie, l’Agenzia precisa che il limite di 1.500 euro, entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva, rappresenta una franchigia e, pertanto, le somme eccedenti concorrono al reddito e sono tassate secondo le modalità ordinarie.

Cessione o costituzione di diritto di superficie temporaneo – Norma di interpretazione autentica del DL 84/2025 convertito (risposta interpello Agenzia delle Entrate 25.2.2026 n. 51)

Nella risposta ad interpello 25.2.2026 n. 51, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento impositivo, ai fini delle imposte dirette, dell’atto con cui la persona fisica, titolare di terreni agricoli da più di 5 anni, contestualmente:– concede il diritto di superficie a favore di una società;– ne trasferisce la nuda proprietà al figlio.Valorizzando la norma di interpretazione autentica dell’art. 67 del TUIR introdotta dall’art. 1 co. 1-bis del DL 84/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se, per effetto di questi atti:– in capo al disponente non resta più “alcun diritto reale … neanche nell’ipotesi di estinzione del diritto di superficie temporaneo”, non si realizza alcuna plusvalenza imponibile trascorso il quinquennio, in quanto la fattispecie rientra nell’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR;– in caso contrario, “il corrispettivo derivante dalla costituzione del diritto di superficie costituirà reddito diverso ai sensi della lettera h)” dell’art. 67 co. 1 del TUIR.

Borse di studio per attività di ricerca post-dottorato – Imponibilità fiscale (risposta interpello Agenzia Entrate 25.2.2026 n. 53)

Con la risposta a interpello 25.2.2026 n. 53, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le borse di studio per attività di ricerca post-dottorato erogate da un’Università a ricercatori stranieri in regime di scambio, al fine di sopperire alle spese di viaggio e soggiorno (c.d. borse “visiting research”), non rientrano in alcuna delle ipotesi di esenzione da tassazione attualmente previste e sono quindi imponibili ai fini IRPEF, quali redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. c) del TUIR.L’Università erogante, in qualità di sostituto d’imposta, sarà quindi tenuta:– a riconoscere sulle predette somme la detrazione d’imposta di cui all’art. 13 co. 1 del TUIR;– ad applicare la ritenuta d’acconto di cui all’art. 24 del DPR 600/73.

Cessione di fabbricato oggetto di demolizione – Pattuizioni delle parti – Trattamento ai fini IVA (Cass. 23.2.2026 n. 3968)

La Cassazione, con l’ordinanza 23.2.2026 n. 3968, ha esaminato le condizioni contrattuali che consentono di distinguere tra la cessione di un fabbricato oggetto di demolizione e la cessione di un’area edificabile, ove costruire un nuovo fabbricato. Rientrano nel regime di esenzione di cui all’art. 10 co. 1 n. 8-ter) del DPR 633/72 le sole cessioni di fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni.La determinazione del regime IVA applicabile deve tenere conto degli elementi oggettivi che caratterizzano la fattispecie, come lo stato di avanzamento dei lavori di demolizione (o trasformazione) alla data in cui l’immobile è ceduto. Si devono esaminare gli elementi negoziali per poter concludere che la demolizione non sia un’operazione indipendente dalla vendita ma che essa è “saldata a questa in una unitaria regolamentazione contrattuale”.L’intenzione del soggetto passivo acquirente di demolire il fabbricato e costruirne uno nuovo, anche se emergente dal preliminare di vendita, non è di per sé sufficiente ad affermare che l’oggetto dell’impegno traslativo della parte venditrice fosse rappresentato dal terreno edificabile e che, dunque, per rispettare tale impegno, la demolizione fosse stata prevista quale parte integrante della complessiva operazione negoziale.

Ddl. di conversione del DL 200/2025 (c.d. DL “Milleproroghe”) – Approvazione definitiva da parte del Senato – Principali novità

In data 25.2.2026 il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl. di conversione del DL 200/2025 (c.d. decreto Milleproroghe).Tra le principali novità apportate nel corso dell’iter di conversione si segnalano:– la posticipazione del termine per l’invio delle delibere TARI al portale del federalismo fiscale;– il rinvio dell’applicazione della normativa sulla rettifica IVA “per masse” all’1.1.2027;– lo slittamento dell’obbligo, per le fatture elettroniche riguardanti cessioni di prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali (C.U.N.), di riportare il codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione;– la proroga dell’obbligo di utilizzo del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI);– il differimento dei termini previsti dall’art. 10-septies del DL 21/2022 per permessi di costruire, SCIA, autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, nonché per convenzioni di lottizzazione e piani attuativi;– la proroga degli incentivi relativi al bonus donne, al bonus giovani e al bonus ZES.