Le nuove soglie occupazionali TFR – INPS

al 1° gennaio 2026, entrano in vigore importanti modifiche alle regole sul conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria. L’INPS ha già pubblicato le istruzioni operative con le nuove soglie occupazionali (Circ. 12/2026), che introducono un sistema progressivo basato sulla media annuale dei dipendenti. Per i datori di lavoro privati, la novità principale riguarda l’introduzione di soglie dimensionali differenziate nel tempo: Il calcolo si basa sulla media annuale dei lavoratori dell’anno precedente rispetto al periodo di paga. Per il 2026, quindi, si considera la media occupazionale del 2025.

Bonus Edilizi 2026: aliquote differenziate per l’abitazione principale

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le specifiche tecniche per la comunicazione delle spese condominiali. Per gli interventi di recupero edilizio effettuati nel 2026, l’aliquota ordinaria della detrazione è fissata al 36%. Tuttavia, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, la detrazione resta confermata al 50%. Gli amministratori di condominio dovranno acquisire le autodichiarazioni dei condomini per distinguere le aliquote applicabili nella precompilata 2027.

Gazzetta Ufficiale: In vigore il Regolamento sulla riforma della riscossione coattiva

Da ieri 16/3/2026 è entrato ufficialmente in vigore il decreto che riordina il sistema nazionale della riscossione. La principale novità riguarda il discarico automatico delle cartelle esattoriali non riscosse entro i cinque anni, volto a snellire il magazzino dei crediti deteriorati dello Stato. Per i contribuenti e i loro consulenti, è fondamentale monitorare la nuova procedura di rateizzazione, che potrà essere estesa fino a 120 rate per i soggetti che dimostrano una temporanea situazione di obiettiva difficoltà documentata.

Voucher MIMIT: 150 milioni per la resilienza digitale di PMI e professionisti

Le PMI e i professionisti italiani hanno un’importante opportunità: un fondo da 150 milioni di euro stanziato dal MIMIT per accelerare la trasformazione digitale con focus su Cloud e Cybersecurity. Il voucher copre fino al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 20.000 euro. Si tratta di un’occasione unica per rafforzare la propria infrastruttura digitale con soluzioni affidabili e progettate per durare nel tempo.

Regime forfetario

Limite di ricavi e compensi di 85.000 euro – Somme restituite – Effetti (risposta interpello Agenzia delle Entrate 6.3.2026 n. 68) Con la risposta a interpello 6.3.2026 n. 68, rettificando la risposta a interpello 10.2.2026 n. 26, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi percepiti o i ricavi conseguiti dal professionista o dall’imprenditore non concorrono al raggiungimento della soglia di 85.000 euro ai fini della permanenza nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014, nel caso in cui tali somme siano state erogate per errore e successivamente restituite al committente.In particolare, ai fini del rispetto della soglia di 85.000 euro è necessario considerare “i compensi effettivamente spettanti al soggetto che adotta il Regime Forfetario valorizzando, caso per caso, le circostanze che consentono di rilevare sia la sussistenza di errori (come, per esempio, nella fatturazione) che dei comportamenti assunti per porvi rimedio”.

Lavoro | Previdenza | Malattia

Cassetto previdenziale del contribuente – Rilascio di una nuova funzionalità di Smart-Task – Richiesta degli attestati di malattia (messaggio INPS 6.3.2026 n. 792) Con il messaggio 6.3.2026 n. 792, l’INPS ha comunicato la piena operatività di una nuova procedura di Smart-Task all’interno del “Cassetto previdenziale del contribuente”, denominata “Richiesta degli attestati di malattia”.Grazie a questa funzionalità, i datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari abilitati (cfr. messaggio INPS 24.7.2019 n. 2819), possono richiedere, a uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per una determinata competenza, gli attestati di malattia dei propri lavoratori dipendenti, così come presenti nei sistemi dell’Istituto previdenziale.La nuova funzione è così strutturata:– selezione del servizio “Crea Smart-Task” nella sezione “Comunicazioni” del Cassetto previdenziale del contribuente;– scelta dell’oggetto di interesse, nella fattispecie in argomento “Richiesta degli attestati di malattia”;– visualizzazione della relativa maschera di acquisizione dinamica dei dati, la quale si auto-compone richiedendo esclusivamente gli ulteriori dati necessari al soddisfacimento automatizzato della richiesta, ossia il periodo di competenza (mese/anno), l’indirizzo PEC, le posizioni contributive selezionate;– compilazione e trasmissione della richiesta;– istruttoria automatizzata della richiesta.

Lavoro | Lavoro subordinato | TFR

Obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria – Novità della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) – Adempimenti per le aziende agricole Con la circ. 5.2.2026 n. 12, INPS ha fornito indicazioni operative in merito alle modifiche apportate alla disciplina del Fondo di Tesoreria dall’art. 1 co. 203 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026). Tuttavia, nell’occasione nulla è stato indicato per quanto riguarda la gestione dei datori di lavoro agricolo.Nel merito, l’autore ricorda che in ogni caso, per gli impiegati, i quadri e i dirigenti delle aziende agricole, il TFR va versato all’ENPAIA e non al Fondo di Tesoreria.Inoltre, dopo aver illustrato i criteri di calcolo della forza occupazionale, si precisa che, per ottimizzare il sistema di accertamento e riscossione dei contributi, alle aziende che versano alla contribuzione agricola unificata, l’INPS attribuisce d’ufficio il codice di autorizzazione (CA) “1R”.In particolare, tale codice viene attribuito alle aziende con almeno 50 dipendenti e non assume più alcuna rilevanza la dichiarazione di responsabilità “azienda con almeno 50 dipendenti” resa dal datore di lavoro. L’informazione sull’attribuzione del CA “1R” è visualizzabile nel Cassetto previdenziale aziende agricole nella sezione “DATI AZIENDA” – “Codici Autorizzazione

Lavoro | Certificazione del contratto di lavoro

Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) – Approvazione per i primi due settori – Indicazioni (circ. INPS 6.3.2026 n. 26) Con la circ. 6.3.2026 n. 26, l’INPS ha fornito indicazioni sugli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), di cui all’art. 1 co. 5-10 del DL 160/2024, e alle relative comunicazioni previste per i datori di lavoro.L’INPS trasmetterà, entro il 31.3.2026, ai datori di lavoro rientranti nei settori del “Commercio all’ingrosso alimentare”, codice M21U, e “Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere”, codice G44U, una comunicazione di compliance.La comunicazione di compliance:– specifica la presenza di eventuali scostamenti, lievi o significativi, rispetto ai valori rientranti nella c.d. “fascia di normalità”;– viene inviata tramite la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della Pubblica Amministrazione.A seguito della ricezione della lettera di compliance, i datori di lavoro possono fornire i riscontri del caso all’INPS.L’Istituto ha predisposto un apposito template che deve essere inoltrato tramite la funzione Comunicazione bidirezionale del Cassetto previdenziale del contribuente con oggetto “ISAC”.La compilazione del template da parte del datore di lavoro è su base volontaria e non è previsto alcun termine perentorio entro cui il medesimo è tenuto a dare riscontro alla lettera di compliance.

Internazionale | Convenzioni internazionali

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 6.3.2026 n. 70 ha escluso la possibilità di detrarre la “Capital Tax” assolta in Svizzera dall’imposta dovuta da un soggetto residente che applica il regime CFC ex art. 167 del TUIR.L’art. 167 co. 8 del TUIR rinvia al disposto dell’art. 165 del TUIR per individuare le modalità e i limiti entro i quali portare in detrazione dall’IRES dovuta in Italia in relazione al reddito della CFC imputato per trasparenza le imposte assolte all’estero dalla medesima CFC.L’accreditamento dell’imposta estera si fonda sullo scomputo di imposte dello stesso tipo, un presupposto che viene considerato inscindibilmente correlato alla condizione necessaria che, per poter beneficiare del credito d’imposta ex art. 165 del TUIR, i redditi prodotti all’estero concorrano alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente (c.d. principio di inclusione commentato dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.3.2015 n. 9).Ne consegue che l’operatività di tale disciplina risulta necessariamente limitata:– alle imposte estere sul reddito rientranti nell’oggetto di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia;– alle altre imposte o agli altri tributi esteri, non oggetto di una Convenzione, che alla luce di un’analisi in merito alla propria struttura evidenzino le caratteristiche di un’imposta sul reddito.Tuttavia, la Capital Tax del caso di specie si applica sul patrimonio netto delle società svizzere in base ai rispettivi bilanci di esercizio. Pertanto, si ritiene che la medesima non possa rientrare nella categoria delle imposte sul reddito detraibili.