Imposte sostitutive | Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni

Rinnovi contrattuali – Indennità e maggiorazioni – Imposte sostitutive – Novità della L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) (circ. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 6.3.2026 n. 2) Con la circ. 6.3.2026 n. 2, la Fondazione studi consulenti del lavoro è tornata sulle imposte sostitutive su incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni, introdotte, per il solo 2026, dall’art. 1 co. 7, 10, 11 e 12 della L. 199/2025.Tra le varie questioni che ha affrontato la Fondazione studi rientra quella dell’applicazione dell’imposta sostitutiva agli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali assorbiti dal superminimo.Su tale punto, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che, se gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbono l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, quest’ultimo può beneficiare dell’agevolazione sugli incrementi retributivi. Tuttavia, nella nota n. 5 della circ. 2/2026, l’Agenzia ha fatto riferimento ai superminimi individuati dai contratti collettivi di lavoro, lasciando alcune perplessità circa l’applicazione dell’agevolazione ai soli superminimi individuati dalla contrattazione collettiva o anche ai superminimi individuali.Secondo la Fondazione studi consulenti del lavoro, tale specifica è esemplificativa e, di conseguenza, l’imposta sostitutiva troverebbe applicazione in caso di superminimo sia collettivo sia individuale.

Imposte dirette | IRES | Trasparenza

Verifica della compagine sociale – Possibilità di esercitare l’opzione Il regime della trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 del TUIR si applica con un’opzione che ha la durata di tre esercizi sociali e che risulta irrevocabile.Secondo l’art. 115 co. 2 del TUIR, si considera valida l’opzione per la trasparenza fiscale anche se i soci (o alcuni di essi) non sono residenti in Italia, purché siano rispettati i vincoli di forma giuridica e i limiti minimi e massimi di partecipazione e, soprattutto, purché non sia obbligatorio procedere all’applicazione di ritenute in occasione della distribuzione di dividendi da parte della partecipata residente.Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 22.11.2004 n. 49 (§ 2.5) ha chiarito che la condizione che sugli utili distribuiti dalla società partecipata non vi sia obbligo di ritenuta (o sia previsto l’integrale rimborso della ritenuta eventualmente operata) è soddisfatta se:– il soggetto non residente possiede la partecipazione per il tramite di una stabile organizzazione in Italia (in questo caso, infatti, non vi è alcun obbligo di ritenuta alla fonte sulla distribuzione di dividendi);– sussistono le condizioni per l’applicazione della c.d. “disciplina madre-figlia”, di cui all’art. 27-bis del DPR 600/73.Passando, poi, al regime della piccola trasparenza ex art. 116 del TUIR, si ricorda che la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 822/2021 ha escluso la possibilità di esercitare l’opzione in presenza di una società semplice tra i soci della srl.

Imposte dirette | Disposizioni generali | Applicazione dell’imposta ai non residenti

Cantanti lirici – Criteri di territorialità e regime convenzionale (risposta interpello Agenzia delle Entrate 6.3.2026 n. 66) Secondo la risposta a interpello 6.3.2026 n. 66:– le prestazioni rese in Italia da artisti che esercitano attività di lavoro autonomo (nella fattispecie, un cantante lirico) sono imponibili in Italia a norma dell’art. 23 co. 1 lett. d) del TUIR;– sui compensi pagati è operata dal sostituto d’imposta italiano la ritenuta a titolo d’imposta del 30% di cui all’art. 25 co. 2 del DPR 600/73;– il prelievo italiano non viene meno se, come nel caso di specie, l’Italia e lo Stato di residenza dell’artista hanno una Convenzione con norme conformi all’art. 17 del modello OCSE, le quali giustificano il prelievo dello Stato in cui la prestazione viene svolta indipendentemente dalla sua durata e dalla presenza in Italia di una stabile organizzazione o base fissa.

Immobili | Agevolazioni prima casa

Decadenza – Riacquisto entro 1 anno – Destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale – Rilevanza (Cass. 6.3.2026 n. 5016) La Corte di Cassazione, con la pronuncia 6.3.2026 n. 5016, ha affermato che, in caso di rivendita dell’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa (Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) entro 5 anni dall’acquisto, si configura la decadenza dal beneficio se, entro 1 anno dalla rivendita, il contribuente acquista una nuova abitazione ma non la destina ad abitazione principale entro il medesimo termine annuale.Secondo la Corte di Cassazione, la norma sull’impedimento della decadenza va interpretata restrittivamente, con la conseguenza, che, dopo il decorso del termine annuale, in mancanza della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale, si realizza la decadenza; pertanto, se, entro l’anno, il contribuente non trasferisce la residenza nell’immobile, l’Amministrazione finanziaria può accertare la decadenza dal beneficio sul “vecchio” acquisto

Dogane e accise | Dogane | Principi generali | Valore in dogana

Semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore delle merci – Linee guida in italiano (documento Commissione Europea 12.3.2024 n. TAXUD/A6/2024/162193) Con un avviso del 3.3.2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso nota la pubblicazione della versione in italiano delle linee guida rubricate “Semplificazione della determinazione del valore ai sensi dell’art 73 del reg (UE) 952/2013 (CDU) e art 71 del reg (UE) 2446/2015 (RD)” già disponibili in lingua inglese (cfr. documento Commissione Europea 12.3.2024 n. TAXUD/A6/2024/162193).Le linee guida contengono istruzioni operative per un corretto utilizzo dell’istituto e precisano il quadro normativo nonché le condizioni per accedervi, oltre a esporre esempi pratici per formulare proposte di calcolo. Si ricorda che la circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 24.11.2025 n. 30 ha fornito ulteriori approfondimenti in materia, anche in merito alla nuova procedura di rilascio delle autorizzazioni alla determinazione semplificata del valore (CVA).

Obbligo di PEC per gli amministratori di società – Comunicazione al Registro delle imprese – Imposta di bollo – Esenzione (riposta interpello Agenzia delle Entrate 6.3.2026 n. 67)

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 6.3.2026 n. 67, ha chiarito che la comunicazione dell’indirizzo PEC da parte degli amministratori delle imprese costituite in forma societaria, divenuta obbligatoria per effetto dell’art 5 co. 1 del DL 179/2012, gode dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’art. 16 co. 6 del 185/2008. Infatti, sebbene tale esenzione sia espressamente prevista in relazione alla comunicazione del domicilio digitale da parte delle imprese costituite in forma societaria, secondo l’Agenzia deve essere estesa anche alla comunicazione da parte degli amministratori, in ragione dell’identica ratio delle due norme e della disparità di trattamento che conseguirebbe da una soluzione diversa. In conclusione, secondo l’Agenzia, l’esenzione dal bollo prevista per le iscrizioni dell’indirizzo PEC da parte delle imprese societarie deve trovare applicazione anche alle comunicazioni del proprio domicilio digitale provenienti dagli amministratori. L’Agenzia precisa, tuttavia, che “tale esenzione opera con esclusivo riferimento alle sole comunicazioni dei domicili digitali degli amministratori individuati” dall’art. 5 co. 1 del DL 179/212 (“amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza, Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria”, sicché, invece, l’esenzione non è applicabile alle comunicazioni che, “oltre all’indicazione del domicilio digitale da parte degli amministratori, abbiano anche ulteriori contenuti e alle comunicazioni del proprio domicilio digitale da parte di soggetti diversi da quelli puntualmente indicati nel predetto articolo 5, comma 1, non soggetti all’obbligo previsto” nell’art. 16 co. 6 del DL 185/2008.

Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (c.d. Conto termico 3.0) – Cumulabilità (FAQ GSE 5.3.2026)

Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (c.d. Conto termico 3.0) – Cumulabilità (FAQ GSE 5.3.2026) Per il “Conto Termico 3.0”, l’art. 17 co. 1 del DM 7.8.2025 contiene un principio generale secondo cui gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi statali a fondo perduto in conto capitale, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.Nel circoscrivere cosa si intenda per “incentivi statali” è intervenuto il GSE che nella FAQ aggiornata al 5.3.2026 precisa che “per incentivi statali, si intendono i contributi e le agevolazioni erogate direttamente da Amministrazioni centrali dello Stato, tra cui sono annoverabili le agevolazioni fiscali quali superammortamento, iperammortamento, crediti di imposta (es. Transizione 5.0)”.Gli incentivi del Conto Termico 3.0, inoltre, non sono cumulabili con i certificati bianchi (art. 16 del DM 21.7.2025).La cumulabilità del conto termico 3.0, tuttavia, varia a seconda del soggetto ammesso ed alla tipologia dell’incentivo o finanziamento concorrente come precisato dalla FAQ del GSE del 5.3.2026.

Accertamento | Accertamento e controlli | Verifica fiscale

Condizioni – Autorizzazione – Effetti (Corte Europea dei diritti dell’uomo 5.3.2026 nn. 32961/18 e 32984/18) In tema di accesso e verifiche fiscali, la Corte EDU a partire dalla sentenza del 6.2.2025 n. 36617/18 (c.d. “Italgomme”) e successivamente con le sentenze dell’11.12.2025 n. 32539/18 (c.d. Agrisud 2014 Srl) e dell’ 8.1.2026 n. 40607/19 e 34583/20 (c.d. Ferrieri e Bonassisa c. Italia), sta ripetutamente evidenziando una violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.Da ultimo si inserisce la sentenza del 5.3.2026 nn. 32961/18 e 32984/18 (c.d. Edilsud 2014 Srl) in cui, a fronte di un accesso presso l’abitazione dell’amministratore della società, che coincideva con la sede legale dell’impresa, la Corte ha osservato che l’autorizzazione del PM è priva di una motivazione sostanziale.Sicchè, è necessario che l’autorizzazione sia effettiva e non generica e apparente e occorre un controllo giurisdizionale effettivo e tempestivo.Tale ultimo profilo non è stato oggetto di alcun intervento legislativo, nonostante con la modifica all’art. 12 della L. 212/2000 ad opera del DL 84/2025 si sia rafforzato l’obbligo di motivazione

Salute e sicurezza: gli obblighi del datore di lavoro

La sicurezza è un tema fondamentale in ogni ambiente lavorativo e la sua tutela dipende in primis dal datore di lavoro. Il sistema normativo prevede a suo carico diversi obblighi, che hanno l’obiettivo di garantire un ambiente di lavoro sicuro per i lavoratori ed evitare, o comunque limitare, il verificarsi di infortuni o malattie professionali.  

Ambiente

Modello unico di dichiarazione ambientale – Nuovo modello per il 2026 (DPCM 30.1.2026) – Presentazione – Termine del 3.7.2026 Con il DPCM 30.1.2026 è stato approvato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2026, da utilizzare per le dichiarazioni riferite all’anno 2025.Il nuovo modello, con le relative istruzioni per la sua compilazione, saranno consultabili sul sito del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Il nuovo MUD: – sostituisce integralmente il modello, con le relative istruzioni, approvato con il precedente DPCM 29.1.2025 (MUD per l’anno 2025);– deve essere trasmesso entro il 3.7.2026 (120 giorni dalla data di pubblicazione del DPCM 30.1.2026 nella G.U. 5.3.2026 n. 53, ex art. 6 co. 2-bis della L. 70/94);– deve essere presentato (telematicamente o, solo laddove consentito, via PEC) alla Camera di commercio competente per territorio.Si ricorda che il MUD si compone delle seguenti comunicazioni:– comunicazione rifiuti;– comunicazione veicoli fuori uso;– comunicazione imballaggi;– comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);– comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione;– comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).