Enti del Terzo settore – Sistema di scritture contabili – Scritture relative all’attività

A pena di decadenza dai benefici fiscali previsti, gli ETS non commerciali tengono un sistema di scritture contabili che si articola in scritture relative all’attività complessivamente svolta e scritture relative alle eventuali attività svolte con modalità commerciali, per le quali va tenuta una contabilità separata (art. 87 del DLgs. 117/2017).In relazione alle attività di interesse generale, diverse e di raccolta fondi svolte con modalità commerciali, gli ETS non commerciali devono tenere le scritture contabili previste dal regime di contabilità semplificata (art. 18 del DPR 600/73), “anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti”. La previsione non sembra lasciare spazio a un sistema contabile differente per le attività commerciali dell’ETS; tuttavia, tale lettura mal si coordina con gli obblighi di bilancio e potrebbe determinare un disallineamento tra criteri di tenuta della contabilità fiscale (per cassa) e di redazione del documento consultivo di fine esercizio (basato sulla competenza). Fatti salvi prossimi chiarimenti ufficiali, una lettura sistematica degli artt. 13 e 87 del DLgs. 117/2017 potrebbe portare ad ammettere la tenuta del regime contabile ordinario (eventualmente su opzione), così da disporre di una contabilità già allineata con la rendicontazione di sintesi di fine esercizio per la redazione del bilancio.
Imposta di bollo sulle polizze assicurative – Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) – Soggetti IAS/IFRS – Trattamento contabile (documento Banca d’Italia, CONSOB e IVASS 30.1.2026 n. 10)

Il documento Banca d’Italia, CONSOB e IVASS n. 10, pubblicato il 30.1.2026, analizza il trattamento contabile, in capo ai soggetti IAS/IFRS, dell’attività verso i clienti che si origina per effetto del versamento anticipato (disposto dall’art. 1 co. 87 e 88 della L. 207/2024, legge di bilancio 2025, a decorrere dal 2025) dell’imposta di bollo relativa alle polizze assicurative dei rami vita classificate come passività finanziarie.Considerate le peculiarità della suddetta attività e l’assenza di un principio contabile internazionale IAS/IFRS direttamente applicabile alla stessa, la classificazione più appropriata, ai fini della presentazione in bilancio, è quella residuale delle “altre attività” dello Stato patrimoniale, in linea con lo IAS 1 (§ 54 e 55).Nel caso in cui l’effetto derivante dall’attualizzazione sia rilevante, l’attività verso il cliente deve essere rilevata inizialmente per un valore corrispondente al suo valore attuale, che viene calcolato utilizzando un prevalente tasso di mercato privo di rischio di strumenti finanziari simili in termini di scadenza attesa.La differenza tra valore nominale e valore attuale dell’attività va registrata come un onere a Conto economico.
Controlli economico-finanziari per i club di Serie A – Nuovi parametri dalla stagione 2025-2026

La Regola del Pareggio di Bilancio prevede, a regime, la società deve chiudere il periodo di rilevazione con un risultato complessivo non peggiore di -5 milioni di euro. Il periodo di rilevazione, a regime, comprende tre esercizi, vale a dire l’ultimo esercizio rispetto al momento del controllo (esercizio T), il penultimo (T-1) e il terzultimo (T-2). Nella stagione sportiva 2027/2028, è prevista una disciplina transitoria che consente di limitare il periodo di rilevazione a due esercizi (T e T-1). Il pareggio di bilancio è definito come la somma dei risultati di bilancio dei singoli esercizi del periodo di rilevazione, dove ciascun risultato è dato dalla differenza tra ricavi rilevanti e costi rilevanti, secondo le voci individuate dal piano dei conti FIGC.Si rileva che il deficit complessivo può arrivare fino a un massimo di 60 milioni di euro, a condizione che la parte eccedente la deviazione accettabile di 5 milioni (e quindi fino a un massimo di 55 milioni) sia interamente coperta dal patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio T, incrementato – ove presenti – dai finanziamenti soci postergati e infruttiferi già risultanti nel medesimo bilancio.Il mancato rispetto della Regola del Pareggio di Bilancio comporta l’applicazione di una sanzione sportivo-finanziaria immediata, consistente nel blocco del mercato, ossia nell’impossibilità di tesserare nuovi calciatori nelle sessioni successive.
Potere di disposizione – Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) – Ordine esecutivo – Irregolarità

Il potere di disposizione, proprio del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), costituisce uno degli strumenti più efficaci in termini di tutela sostanziale del lavoratore. In materia, si segnalano le più recenti pronunce emesse dal Consiglio di Stato, con le quali sono stati definiti i contorni dell’istituto, delineando, a parere dell’Autore, uno strumento dalle grandi potenzialità, nonché dalla marcata ampiezza applicativa.Tra queste assume rilievo, ad esempio, la sentenza n. 2778/2024, con cui il Consiglio di Stato ha sovvertito le conclusioni in diritto alle quali era pervenuto il Tar Friuli con la sentenza n. 155/2021, consentendo espressamente l’uso del potere di disposizione non solo con riferimento a violazioni di norme di legge sfornite di trattamento sanzionatorio penale ed amministrativo, ma anche in rapporto a tutte quelle irregolarità derivanti da norme contenute nel contratto collettivo applicato dal datore di lavoro. Viene evidenziata, poi, la sentenza n. 10382/2025, per mezzo della quale il Consiglio di Stato è giunto ad attribuire all’istituto in esame una finalità di adeguamento sostanziale della retribuzione al parametro costituzionale.
Incentivi all’autoimpiego e all’assunzione – Settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica – Novità del DL 60/2024 – Liberi professionisti (messaggio INPS 27.1.2026 n. 270)

Con il messaggio 27.1.2026 n. 270, l’INPS ha precisato che il contributo di 500 euro mensili per l’avvio di un’attività in settori strategici ex art. 21 co. 3 del DL 60/2024 potrà essere richiesto anche dai liberi professionisti.Per accedere al contributo è necessario aver avviato dall’1.7.2024 al 31.12.2025 un’attività libero professionale in uno dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Con riferimento al momento costitutivo dell’attività, per i liberi professionisti si deve individuare la data di apertura della partita IVA.Relativamente ai requisiti, i liberi professionisti dovevano essere disoccupati e avere un’età inferiore a 35 anni.Sotto il profilo operativo, l’INPS ha adeguato la procedura per la trasmissione della domanda telematica, che potrà essere presentata solo dai liberi professionisti a partire dal 31.1.2026 e fino al 2.3.2026. Nella domanda i liberi professionisti dovranno indicare la data di apertura della partita IVA.
Riduzione dei debiti negli istituti della crisi d’impresa – Detassazione della sopravvenienza – Novità del DLgs. 186/2025 (c.d. DLgs. Terzo settore, crisi d’impresa, sport e IVA) – Disciplina ai fini delle note di variazione IVA

Con l’art. 8 del DLgs. 186/2025 è stata estesa la non imponibilità reddituale delle sopravvenienze attive da esdebitamento agli istituti del Codice della crisi, mediante interpretazione autentica dell’art. 88 co. 4-ter del TUIR.L’intervento in materia di imposte sui redditi non è stato accompagnato da una revisione dell’ambito di applicazione delle note di variazione IVA in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 co. 2 e 3-bis lett. a) del DPR 633/72, che, nella nuova formulazione, non contempla le procedure ex DLgs. 14/2019, né quelle per il sovraindebitamento (ante e post CCII). L’emissione della nota di variazione è consentita nei casi di cui al comma 10-bis dell’art. 26 (procedure maggiori).Restano esclusi gli istituti – contemplati nel nuovo art. 8 del DLgs. 186/2025 – come il concordato nella liquidazione giudiziale, il concordato minore e il concordato semplificato.Si segnalano, inoltre, il PRO e gli accordi di ristrutturazione diversi da quelli “ordinari” (art. 57 del CCII).È, invece, riconosciuta l’emissione della nota di variazione IVA, ai sensi dell’art. 26 co. 3-bis del DPR 633/72, con la composizione negoziata della crisi.Permane la necessità, quindi, di dare attuazione della delega fiscale, ex art. 9 co. 1 lett. a) n. 3) della L. 111/2023, che prevede l’estensione a tutti gli istituti, liquidatori e di risanamento, contemplati dal CCII, delle disposizioni di cui all’art. 26 commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis del DPR 633/72.
Acquisti oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive – Integrazione del Codice unico di progetto – Attivazione del servizio web

Nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” è stato reso disponibile, da ieri, 27.1.2026, il servizio web che consente di integrare il Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive.Il cessionario/committente (o un intermediario delegato) potrà accedere al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici”, trovando, nel box “Comunicazioni”, il link “Integrazione CUP”.Individuata la e-fattura tra quelle emesse a partire dall’1.6.2023 e non rifiutate dal SdI, cliccando sul link “Azioni” è possibile verificare i CUP già associati alla fattura. Il bottone “Inserisci CUP” consente di riportare il dato.L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito, un’apposita guida all’utilizzo del servizio web.
Gruppi di acquisto solidali (GAS) – Attività di distribuzione dei beni nei confronti esclusivamente dei soci – Esclusione dall’IVA (risposta interpello Agenzia delle Entrate 27.1.2026 n. 20)

Sulla base di quanto precisato nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.1.2026 n. 20:– le operazioni di distribuzione dei beni esclusivamente agli associati e senza applicazione di ricarichi, da parte di un gruppo di acquisto solidale (GAS), sono fuori campo IVA, in quanto non hanno natura commerciale ai sensi dell’art. 1 co. 267 della L. 244/2007, a condizione che sussistano le condizioni previste dall’art. 4 del DPR 633/72 nella sua formulazione applicabile sino al 31.12.2035;– i GAS, costituiti nella forma di associazione di promozione sociale (APS), trovano la loro collocazione nell’ambito del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) solo nell’eventualità in cui abbiano richiesto e ottenuto l’iscrizione nella sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) come APS, “in quanto associazioni di promozione sociale che svolgono nei confronti, tra l’altro, dei propri associati un’attività di interesse generale consistente nella promozione e tutela dei diritti dei consumatori”.
Cessione di veicoli a disabili – Documentazione – Valenza del decreto di omologa o della sentenza emessi dal Tribunale ai fini dei benefici fiscali (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.1.2026 n. 19)

Con la risposta a interpello 27.1.2026 n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicabilità dell’aliquota IVA del 4% per l’acquisto di un autoveicolo da parte di un disabile, in presenza di una sentenza del tribunale priva dei riferimenti richiesti dalla normativa fiscale.Secondo quanto già indicato nella Guida alle agevolazioni fisali per le persone con disabilità, all’esito di un procedimento cautelare denominato “accertamento tecnico preventivo” ex art. 445-bis c.p.c., se viene emesso un decreto di omologo, esso deve recare l’indicazione espressa delle norme fiscali affinché possano essere riconosciuto il diritto alle relative agevolazioni fiscali ai sensi dell’art. 4 del DL 5/2012. Nel caso rappresentato, invece, la sentenza prodotta in sede d’interpello non contiene espressamente i riferimenti alla normativa fiscale necessari ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4% per l’acquisto dei veicoli in favore delle persone con disabilità.
Partecipazione minima del 5% o di 500.000,00 euro – Novità della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) – Riflessi su territorialità e detrazione delle imposte estere

Secondo il nuovo art. 87 co. 1.1 del TUIR, l’esenzione del 95% delle plusvalenze su partecipazioni è subordinata (anche) alla detenzione di una quota minima del 5% nel capitale della partecipata o a un valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000,00 euro. Il nuovo requisito vale anche per le partecipazioni che le società italiane detengono in società non residenti.Rimangono invariate le previsioni convenzionali che regolano la fattispecie, le quali di regola assegnano la potestà impositiva al solo Stato di residenza del cedente (l’Italia), con conseguente inibizione della detrazione delle eventuali imposte prelevate dall’altro Stato. Per le partecipazioni in società immobiliari, alcune Convenzioni assegnano all’altro Stato il potere di tassazione concorrente sulle plusvalenze realizzate. Si tratta, tuttavia, di plusvalenze che già sono imponibili in modo integrale in Italia, difettando il requisito dell’esercizio di imprese commerciali (art. 87 co. 1 lett. d) del TUIR), indipendentemente dall’entità della partecipazione trasferita.
