Riporto delle perdite – Norma antielusiva specifica – Prevalenza sulla disciplina generale dell’abuso del diritto (Cass. 26.1.2026 n. 1749 e Cass. 26.1.2026 n. 1750)

Per la Corte di Cassazione 26.1.2026 n. 1749 e 1750, la norma antielusiva specifica prevale, per il principio di specialità, sulla disciplina generale dell’abuso del diritto.Una contestazione che abbia ad oggetto una fattispecie che rientra in una norma di carattere antielusivo, come ad esempio l’inibizione al riporto delle perdite ex art. 84 co. 3 del TUIR, non può proseguire una volta che si è constatato che non sono integrati i requisiti richiesti da quella stessa disciplina.

Rinuncia unilaterale abdicativa alla titolarità della partecipazione – Legittimità – Condizioni (Massima del Consiglio notarile di Roma 2.10.2025 n. 4)

Il Consiglio notarile di Roma, nella massima n. 4/2025, ha sostenuto la legittimità della rinuncia unilaterale abdicativa, da parte del socio, alla titolarità della quota di partecipazione in una società di capitali, a condizione che:– lo statuto contenga un’apposita clausola che la preveda e regolamenti la “destinazione” della partecipazione a seguito della rinuncia;– la rinuncia sia compatibile con le regole inderogabili del tipo di società di cui il rinunciante è socio.Quanto al primo tema, si evidenzia che i destinatari della partecipazione “rinunciata” potrebbero essere:– tutti gli altri soci, in proporzione alle partecipazioni già detenute;– solo alcuni degli altri soci;– la società stessa, ma solo ove consentito dalla legge ed entro i relativi limiti.Secondo i notai romani, l’atto di rinuncia dovrebbe rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e, sotto il profilo fiscale, sarebbe assoggettato all’imposta sulle donazioni.

Bancarotta fraudolenta per distrazione – Avviamento di un’azienda – Rilevanza – Condizioni (Cass. pen. 26.1.2026 n. 3233)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 26.1.2026 n. 3233, ha ribadito che l’avviamento, i rapporti di lavoro e la tecnologia costituiscono beni economicamente apprezzabili che, come tali, possono essere oggetto di bancarotta fraudolenta per distrazione. Ciò in quanto nel concetto di beni contemplato dall’art. 216 del RD 267/42 rientrano tutti gli elementi del patrimonio dell’imprenditore, compresi non soltanto i beni suscettibili di utilizzazione immediata, ma anche i beni strumentali e persino quelli futuri.Tuttavia, occorre considerare che– non è suscettibile di distrazione l’avviamento commerciale dell’azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l’azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l’avviamento (cfr. Cass. n. 5357/2018);– la cessione di un ramo d’azienda – che, qualora non adeguatamente remunerata, integra la condotta distrattiva – presuppone che il trasferimento abbia a oggetto un complesso aziendale inteso secondo la definizione dell’art. 2555 c.c., ossia come l’insieme di beni organizzati per l’esercizio dell’attività imprenditoriale (cfr. Cass. n. 23577/2024).

Imposta di bollo su fatture elettroniche – Anticipazioni in nome e per conto – Rimborso di tributi

Ai sensi del DPR 642/72, le fatture che non riguardino il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA, scontano l’imposta di bollo nella misura di 2 euro salvo che la somma non superi 77,47 euro. Spetta al contribuente valorizzare il campo “Bollo virtuale” nel file XML da trasmettere via SdI per adempiere agli obblighi di cui all’art. 6 del DM 17.6.2014.Ai fini dell’assolvimento del tributo, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, nel portale “Fatture e Corrispettivi”, il c.d. “Elenco B” contenente le e-fatture che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, per le quali, tuttavia, l’imposta risulterebbe dovuta. L’Agenzia vi include le fatture, prive dell’indicazione del bollo, contenenti operazioni di importo superiore a 77,47 euro contraddistinte dai codici N2.1, N2.2, N3.5, N3.6, N4.Ai rimborsi in fattura di spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse da IVA ex art. 15 co. 1 n. 3 del DPR 633/72, è attribuito il codice N1, per il quale non è previsto l’addebito “automatico” dell’imposta di bollo in caso di importi superiori a 77,47 euro.In linea generale dette spese dovrebbero essere soggette a bollo in forza di quanto stabilito dall’ art. 13 Tariffa, parte I allegata al DPR 642/72, salvo che il riaddebito non riguardi tributi dovuti dalla controparte (quali imposte, tasse, ecc.) per effetto dell’esclusione che discende dall’art. 5 tabella B allegata al DPR 642/72 (risposta ad interpello 491/2021).

Credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0 effettuati entro il 31.12.2025 – Comunicazione di completamento – Termine del 31.1.2026

Scade il 31.1.2026 il termine per presentare le comunicazioni di completamento necessarie ai fini del bonus investimenti in beni materiali 4.0 relativo al 2025 ex art. 1 co. 446 della L. 207/2024.Ai sensi dell’art. 2 del DM 15.5.2025, la comunicazione di completamento, a seguito della conclusione degli investimenti, deve infatti essere presentata:– entro il 31.1.2026, per gli investimenti ultimati al 31.12.2025;– entro il 31.7.2026, per gli investimenti ultimati al 30.6.2026.Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.Ferma restando l’assenza di indicazioni specifiche, per il completamento degli investimenti dovrebbe rilevare, analogamente a quanto previsto per il credito d’imposta 5.0, la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali della competenza previste dall’art. 109 del TUIR (non l’interconnessione).

Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati Liquidità per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine delle PMI

Con recentissima D.G.R. n. 757/2025, Regione Veneto ha introdotto importanti novità nell’ambito della misura “Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati Liquidità per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine delle PMI”, più sinteticamente nota come “Fondo regionale Liquidità”, operativa da metà dicembre 2024. Per la Regione Veneto, nel suo complesso, l’iniziativa risulta volta a sostenere le esigenze, mostrate dalle imprese del territorio, di credito a breve/medio termine e di capitale circolante, connesse – queste ultime – a specifici investimenti e spese sostenute. Ferme le esclusioni elencate in modo completo dal Bando (fra cui si segnalano: imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura e, per la “Sezione FESR”, anche il settore del tabacco): • accedono alla linea ordinaria del “Fondo regionale Liquidità” le MPMI e i Professionisti identificati da determinati codici ATECO, oltre a MPMI artigiane e cooperative di tutti i settori; • accedono alla nuova “Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità” le MPMI e i Professionisti di tutti i settori, tranne quelli identificati da determinati codici ATECO esclusi

Sicurezza sociale UE: no all’estensione dei criteri per localizzazione del rapporto

Sicurezza sociale UE: no all’estensione dei criteri per localizzazione del rapporto Con Sent. del 4 settembre 2025 (causa C-203/24) la CGUE ha chiarito che affinché “parte sostanziale” dell’attività lavorativa risulti svolta nello Stato di residenza, debba necessariamente essere raggiunta la soglia del 25% dell’orario di lavoro e/o della retribuzione in tale Stato, escludendo la rilevanza di criteri ulteriori

Zone montane – Riconoscimento e promozione – Misure in materia di lavoro e previdenza – Novità della L. 12.9.2025 n. 131

Zone montane – Riconoscimento e promozione – Misure in materia di lavoro e previdenza – Novità della L. 12.9.2025 n. 131 È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 19.9.2025 n. 218 la L. 131/2025, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Tra le principali novità in materia di lavoro, si segnalano le seguenti: – esonero dei contributi a carico del datore di lavoro (escluso INAIL), di importo variabile in relazione agli anni (dal 2026 al 2030), per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto 41 anni di età alla data di entrata in vigore della legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un Comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un Comune non montano; – contributo una tantum per ogni figlio nato o adottato e iscritto all’anagrafe di un Comune montano con popolazione non superiore a 5.000 abitanti; – promozione di servizi educativi per l’infanzia ex art. 2 co. 3 del DLgs. 65/2017 (compresi i nidi e micronidi aziendali) tenendo conto anche dell’esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori; – introduzione della definizione di cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva

Spese mediche – Spese di trasporto su mezzi di soccorso – Indetraibilità – Eccezioni per i soggetti disabili

Spese mediche – Spese di trasporto su mezzi di soccorso – Indetraibilità – Eccezioni per i soggetti disabili Le spese sostenute per il trasporto in ambulanza non rientrano tra quelle per le quali è possibile beneficiare della detrazione prevista per le spese sanitarie dall’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR (C.M. 3.5.96 n. 108, paragrafo 2.4.1). Sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19%, tuttavia, le spese per le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto. Nell’ambito di un trapianto di organi, sono detraibili le spese necessarie a trasferire (anche dall’estero) l’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento, a condizione che le relative fatture siano intestate al contribuente che ne ha sostenuto le spese e non alla struttura o al medico che esegue l’intervento (C.M. 1.6.99 n. 122, risposta 1.1.6). Per le persone con disabilità, invece, sono ammesse integralmente alla detrazione del 19%, ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per: – il trasporto in ambulanza della persona con disabilità, in quanto la spesa rientra tra le spese di accompagnamento; – il trasporto della persona con disabilità effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti (per esempio, il Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza alle persone con disabilità (circ. Agenzia delle Entrate 24.4.2015 n. 17, risposta 1.4).

Attività di controllo sugli enti del Terzo settore – Prima programmazione dei controlli ordinari per il 2026

Attività di controllo sugli enti del Terzo settore – Prima programmazione dei controlli ordinari per il 2026 I controlli ordinari sugli enti del Terzo settore, disciplinati dal DM 7.8.2025, che potranno essere organizzati anche dalle reti nazionali e da centri di servizio autorizzati dal Ministero a seguito di apposite convenzioni, dovranno essere effettuati da soggetti qualificati iscritti in Albi professionali, al Registro dei revisori o da soggetti che abbiano frequentato appositi corsi formativi. Per il primo anno di applicazione, i corsi di formazione potranno essere organizzati anche dal Ministero del Lavoro, in collaborazione con Regioni e Province autonome, nonché con le associazioni più rappresentative sul territorio nazionale, degli enti e dei CSV.