Il Consiglio notarile di Roma, nella massima n. 4/2025, ha sostenuto la legittimità della rinuncia unilaterale abdicativa, da parte del socio, alla titolarità della quota di partecipazione in una società di capitali, a condizione che:
– lo statuto contenga un’apposita clausola che la preveda e regolamenti la “destinazione” della partecipazione a seguito della rinuncia;
– la rinuncia sia compatibile con le regole inderogabili del tipo di società di cui il rinunciante è socio.
Quanto al primo tema, si evidenzia che i destinatari della partecipazione “rinunciata” potrebbero essere:
– tutti gli altri soci, in proporzione alle partecipazioni già detenute;
– solo alcuni degli altri soci;
– la società stessa, ma solo ove consentito dalla legge ed entro i relativi limiti.
Secondo i notai romani, l’atto di rinuncia dovrebbe rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e, sotto il profilo fiscale, sarebbe assoggettato all’imposta sulle donazioni.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *