Secondo Cass. 5.3.2026 n. 4917, il visto di conformità infedele o irregolare apposto da un soggetto abilitato integra una violazione meramente formale e non equivale ad un omesso versamento.
Di conseguenza, non sono ostacolati i controlli da parte dell’Erario, non sono giustificati il recupero del credito compensato e l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13 del DLgs. 471/97.
In questa ipotesi l’Ufficio può, tuttalpiù, contestare al professionista incaricato la sanzione prevista dall’art. 39 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97.
I giudici di legittimità distinguono, quindi, il profilo della irregolarità/infedeltà del visto, con sanzione in capo al professionista, rispetto al profilo sostanziale della spettanza del credito, che riguarda il contribuente.

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