Con la circ. 24.2.2026 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti anche in relazione all’imposta sostitutiva ex art. 1 co. 10, 11 e 12 della L. 199/2025, pari al 15%, sulle somme corrisposte nel 2026 dal datore di lavoro del settore privato ai lavoratori dipendenti a titolo di:
– maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1 co. 2 del DLgs. 66/2003 e dei CCNL;
– maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL. Sul punto, l’Agenzia ha evidenziato come il “riposo settimanale” sia quello individuato dai CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno, con la domenica;
– indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL (per la nozione di turno, l’Agenzia rimanda alla previsione contenuta nell’art. 1 co. 2 lett. f) del DLgs. 66/2003 e ad eventuali specifiche regolamentari e organizzative rinvenibili nel CCNL).
Tra le varie, l’Agenzia precisa che il limite di 1.500 euro, entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva, rappresenta una franchigia e, pertanto, le somme eccedenti concorrono al reddito e sono tassate secondo le modalità ordinarie.

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