Nella risposta ad interpello 25.2.2026 n. 51, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento impositivo, ai fini delle imposte dirette, dell’atto con cui la persona fisica, titolare di terreni agricoli da più di 5 anni, contestualmente:
– concede il diritto di superficie a favore di una società;
– ne trasferisce la nuda proprietà al figlio.
Valorizzando la norma di interpretazione autentica dell’art. 67 del TUIR introdotta dall’art. 1 co. 1-bis del DL 84/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se, per effetto di questi atti:
– in capo al disponente non resta più “alcun diritto reale … neanche nell’ipotesi di estinzione del diritto di superficie temporaneo”, non si realizza alcuna plusvalenza imponibile trascorso il quinquennio, in quanto la fattispecie rientra nell’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR;
– in caso contrario, “il corrispettivo derivante dalla costituzione del diritto di superficie costituirà reddito diverso ai sensi della lettera h)” dell’art. 67 co. 1 del TUIR.
