Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (c.d. Conto termico 3.0) – Cumulabilità (FAQ GSE 5.3.2026)

Per il “Conto Termico 3.0”, l’art. 17 co. 1 del DM 7.8.2025 contiene un principio generale secondo cui gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi statali a fondo perduto in conto capitale, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
Nel circoscrivere cosa si intenda per “incentivi statali” è intervenuto il GSE che nella FAQ aggiornata al 5.3.2026 precisa che “per incentivi statali, si intendono i contributi e le agevolazioni erogate direttamente da Amministrazioni centrali dello Stato, tra cui sono annoverabili le agevolazioni fiscali quali superammortamento, iperammortamento, crediti di imposta (es. Transizione 5.0)”.
Gli incentivi del Conto Termico 3.0, inoltre, non sono cumulabili con i certificati bianchi (art. 16 del DM 21.7.2025).
La cumulabilità del conto termico 3.0, tuttavia, varia a seconda del soggetto ammesso ed alla tipologia dell’incentivo o finanziamento concorrente come precisato dalla FAQ del GSE del 5.3.2026.