Decadenza – Riacquisto entro 1 anno – Destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale – Rilevanza (Cass. 6.3.2026 n. 5016) La Corte di Cassazione, con la pronuncia 6.3.2026 n. 5016, ha affermato che, in caso di rivendita dell’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa (Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) entro 5 anni dall’acquisto, si configura la decadenza dal beneficio se, entro 1 anno dalla rivendita, il contribuente acquista una nuova abitazione ma non la destina ad abitazione principale entro il medesimo termine annuale.
Secondo la Corte di Cassazione, la norma sull’impedimento della decadenza va interpretata restrittivamente, con la conseguenza, che, dopo il decorso del termine annuale, in mancanza della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale, si realizza la decadenza; pertanto, se, entro l’anno, il contribuente non trasferisce la residenza nell’immobile, l’Amministrazione finanziaria può accertare la decadenza dal beneficio sul “vecchio” acquisto