L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 6.3.2026 n. 67, ha chiarito che la comunicazione dell’indirizzo PEC da parte degli amministratori delle imprese costituite in forma societaria, divenuta obbligatoria per effetto dell’art 5 co. 1 del DL 179/2012, gode dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’art. 16 co. 6 del 185/2008. Infatti, sebbene tale esenzione sia espressamente prevista in relazione alla comunicazione del domicilio digitale da parte delle imprese costituite in forma societaria, secondo l’Agenzia deve essere estesa anche alla comunicazione da parte degli amministratori, in ragione dell’identica ratio delle due norme e della disparità di trattamento che conseguirebbe da una soluzione diversa.
In conclusione, secondo l’Agenzia, l’esenzione dal bollo prevista per le iscrizioni dell’indirizzo PEC da parte delle imprese societarie deve trovare applicazione anche alle comunicazioni del proprio domicilio digitale provenienti dagli amministratori.
L’Agenzia precisa, tuttavia, che “tale esenzione opera con esclusivo riferimento alle sole comunicazioni dei domicili digitali degli amministratori individuati” dall’art. 5 co. 1 del DL 179/212 (“amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza, Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria”, sicché, invece, l’esenzione non è applicabile alle comunicazioni che, “oltre all’indicazione del domicilio digitale da parte degli amministratori, abbiano anche ulteriori contenuti e alle comunicazioni del proprio domicilio digitale da parte di soggetti diversi da quelli puntualmente indicati nel predetto articolo 5, comma 1, non soggetti all’obbligo previsto” nell’art. 16 co. 6 del DL 185/2008.
