Diritto societario | Società per azioni | Collegio sindacale

Compensi – Assenza di determinazione per statuto o tramite delibera dell’assemblea – Conseguenze (Cass. 18.5.2026 n. 14630) La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 18.5.2026 n. 14630, in relazione alla determinazione dei compensi dei sindaci, ha precisato che la fonte primaria è rappresentata dallo statuto, dovendosi fare riferimento alla delibera assembleare solo in mancanza di previsione statutaria.Peraltro, ove il compenso del sindaco non sia stabilito secondo tali modalità, occorre considerare il disposto dell’art. 2233 c.c. e, quindi, richiederne la determinazione al giudice (cfr. Cass. n. 22761/2014).Questa decisione ha richiamato anche con le indicazioni che le Sezioni Unite (cfr. Cass. SS.UU. n. 21933/2008) hanno fornito in ordine alla determinazione dei compensi degli amministratori. Per essi, infatti, si è riconosciuta la necessità di una esplicita delibera assembleare. Delibera che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio.Si tratta di considerazioni che valgono anche per i compensi del sindaco. L’art. 2402 c.c., infatti, è sovrapponibile all’art. 2389 co. 1 c.c. laddove rimette all’assemblea dei soci la determinazione in materia. Nemmeno per il sindaco, dunque, l’approvazione del bilancio recante una voce dedicata ai suoi compensi integra la condizione, richiesta dalla legge, della specifica delibera da parte dell’organo assembleare.

Professionisti | Dottori commercialisti ed esperti contabili | Competenze | Incompatibilità

Qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) – Sussistenza (P.O. 12.5.2026 n. 7) Il CNDCEC, con il Pronto Ordini n. 7/2026, ha affrontato il tema dell’incompatibilità della professione di dottore commercialista ed esperto contabile con la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).Si evidenzia, in particolare, come i requisiti richiesti dalla legge per il conseguimento di tale qualifica (almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo dedicato all’attività agricola e il 50% del proprio reddito globale da lavoro rinveniente dalla medesima attività) denotino un diretto coinvolgimento nell’attività di impresa e presuppongano il suo effettivo esercizio. Da ciò consegue l’incompatibilità ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. c) del DLgs. 139/2005.Per contro, l’attività agricola potrebbe risultare compatibile con l’esercizio della professione di commercialista ove sia riconducibile a finalità di mero godimento o conservazione del fondo, oppure se esercitata senza i requisiti tipici dell’imprenditore agricolo professionale.

Contributi Volontari 2026: pubblicati i nuovi importi

L’INPS, con la circolare n. 27, ha ridefinito i minimali e i massimali per la contribuzione volontaria dell’anno in corso, adeguandoli alla variazione ISTAT del +1,4%. Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l’importo minimo annuo sale a 4.702,08 euro, mentre per i collaboratori e figure assimilate si attesta a 6.206,64 euro. Le aliquote IVS restano fissate al 25% per i liberi professionisti e al 33% per gli altri iscritti privi di ulteriore tutela previdenziale.

IVA | DISPOSIZIONI GENERALI | Aliquote IVA

Alloggio in alberghi e in strutture simili – Prestazioni accessorie all’alloggio – Mancata applicazione dell’aliquota IVA ridotta (Corte di Giustizia dell’UE 5.3.2026 cause riunite da C-409/24 a C-411/24) La Corte di Giustizia dell’UE 5.3.2026 cause riunite da C-409/24 a C-411/24 ha sancito che l’aliquota IVA ridotta per i servizi di alloggio alberghiero può non essere riconosciuta ad alcune prestazioni accessorie, a condizione che la normativa nazionale preveda l’applicazione di tale aliquota ad aspetti concreti e specifici delle categorie di servizi di alloggio e che sia rispettato il principio di neutralità fiscale.Il caso esaminato riguarda alcuni accertamenti fiscali compiuti in Germania nei confronti di strutture alberghiere. L’aspetto controverso è l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta, prevista per le prestazioni di alloggio fornite in alberghi e strutture simili, anche ad alcuni servizi accessori (posto auto, prima colazione, rete wi-fi, accesso alle sale sportive e agli impianti benessere), inclusi nel prezzo globale forfetario pagato dai clienti

Immobili cointestati – Regolarizzazione tramite ravvedimento – Modalità

Con riferimento ai contribuenti che intendono sanare il possesso di immobili detenuti all’estero dal punto di vista del monitoraggio fiscale, è possibile beneficiare dell’istituto del ravvedimento ex art. 13 del DLgs. 472/97 utilizzando come base di calcolo la sanzione minima del 3% da violazioni del quadro RW, eventualmente ridotta a 1/6, 1/7 oppure 1/8 a seconda del periodo di imposta che si intende regolarizzare.Qualora il quadro RW venisse presentato con un ritardo non superiore a 90 giorni, occorre invece ridurre a 1/9 la sanzione fissa stabilita in 258,00 euro.Si osserva che in presenza di più soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio in relazione al medesimo bene, ciascuno sarebbe tenuto a provvedere per il proprio quadro RW al versamento delle relative sanzioni sull’intero valore ivi indicato, a differenza di quanto avvenuto in sede di voluntary disclosure ex art. 5-quinquies del DL 167/90 ove è stata espressamente derogata tale regola.Sempre in merito alla fattispecie rappresentata, però, si segnala che i contribuenti sono esonerati dall’obbligo di monitoraggio fiscale per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, pur restando fermo l’obbligo di versare l’IVIE (art. 4 co. 3 del DL 167/90).

Interventi antisismici – Aliquota del 110% fino al 2026 – Novità del DL 95/2025 (c.d. DL Omnibus) convertito – Elenco degli interventi (decreto Presidenza del Consiglio dei ministri 24.2.2026 n. 163)

Ai sensi dell’art. 119 co. 8-ter.1 del DL 34/2020, la proroga al 2026 del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 e della sua fruibilità mediante le opzioni di sconto in fattura e cessione a terzi di cui all’art. 121 del DL 34/2020 opera limitatamente agli “interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza […] esclusivamente nei casi disciplinati dall’articolo 2, comma 3-ter.1 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11”.I casi disciplinati dall’art. 2 co. 3-ter.1 del DL 11/2023 sono quelli che si riferiscono a interventi per i quali le istanze di contributo siano state presentate successivamente al 30.3.2024, a condizione che rientrino nel “contingente” di 400 milioni di euro, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6.4.2009.Con il decreto 24.2.2026 n. 163 la struttura commissariale ha pubblicato l’elenco dei fascicoli GEDISI (con relativo codice identificativo) che rientrano tra gli 800 compresi nel “contingente” di 330 milioni di euro.

Imposta su successioni e donazioni | Dichiarazione di successione

Termini per presentare la dichiarazione di successione – Decorrenza – Rinuncia e accettazione con beneficio di inventario Ai fini dell’imposta di successione, l’art. 31 del DLgs. 346/90 fissa un termine di 12 mesi per la presentazione della dichiarazione di successione. Tale termine decorre, in linea di principio, dall’apertura della successione, che coincide a sua volta con la data della morte. Tuttavia, l’art. 31 medesimo enuncia una serie di situazioni particolari in cui il dies a quo per il decorso del termine di 12 mesi è differente. Ad esempio, decorrenze particolari sono previste in caso di rinuncia all’eredità o di accettazione con beneficio di inventario.In caso di rinuncia all’eredità, il termine per presentare la dichiarazione decorre dalla data della rinuncia o dal momento, successivo, in cui l’obbligato dimostri di esserne venuto a conoscenza, purché comunque la rinuncia sia avvenuta entro 12 mesi dall’apertura della successione.In caso di accettazione con beneficio di inventario, il termine decorre dal momento in cui scade il termine per formare l’inventario.Tali termini, secondo la dottrina operano, però, solo nei confronti dei singoli chiamati interessati dall’evento peculiare che differisce il termine.

Valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante – Iscrizione all’ultimo valore di bilancio – Novità della L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) L’art. 1 co. 65 – 67 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha reintrodotto, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.A fronte del regime derogatorio, è previsto l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.La deroga (che ha carattere facoltativo) ricalca quelle già previste in passato (si veda, da ultimo, quella disposta dall’art. 45 co. 3-octies ss. del DL 73/2022 conv. L. 122/2022 per gli esercizi 2022-2024), ma, a differenza dei precedenti, il regime è introdotto per due esercizi consecutivi e non vi sono riferimenti alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari.

Esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito – Novità della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) L’art. 1 co. 145 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), modificando la nota 2-bis dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972 e la nota 3 dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, di cui all’Allegato 3 al DLgs. 123/2025, ha introdotto un’esenzione dall’imposta di bollo sulle seguenti categorie di contratti di credito:– contratti di credito di importo inferiore a 200 euro;– contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;– contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme.L’agevolazione in discorso è destinata a trovare applicazione nei confronti dei contratti stipulati a far data dal 20.11.2026.I contratti di credito stipulati sino al 19.11.2026 continueranno, quindi, a scontare l’imposta di bollo nella misura di 16 euro, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie.