
Valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante – Iscrizione all’ultimo valore di bilancio – Novità della L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) L’art. 1 co. 65 – 67 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha reintrodotto, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.A fronte del regime derogatorio, è previsto l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.La deroga (che ha carattere facoltativo) ricalca quelle già previste in passato (si veda, da ultimo, quella disposta dall’art. 45 co. 3-octies ss. del DL 73/2022 conv. L. 122/2022 per gli esercizi 2022-2024), ma, a differenza dei precedenti, il regime è introdotto per due esercizi consecutivi e non vi sono riferimenti alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari.

Esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito – Novità della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) L’art. 1 co. 145 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), modificando la nota 2-bis dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972 e la nota 3 dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, di cui all’Allegato 3 al DLgs. 123/2025, ha introdotto un’esenzione dall’imposta di bollo sulle seguenti categorie di contratti di credito:– contratti di credito di importo inferiore a 200 euro;– contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;– contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme.L’agevolazione in discorso è destinata a trovare applicazione nei confronti dei contratti stipulati a far data dal 20.11.2026.I contratti di credito stipulati sino al 19.11.2026 continueranno, quindi, a scontare l’imposta di bollo nella misura di 16 euro, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie.
