Qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) – Sussistenza (P.O. 12.5.2026 n. 7)
Il CNDCEC, con il Pronto Ordini n. 7/2026, ha affrontato il tema dell’incompatibilità della professione di dottore commercialista ed esperto contabile con la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).
Si evidenzia, in particolare, come i requisiti richiesti dalla legge per il conseguimento di tale qualifica (almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo dedicato all’attività agricola e il 50% del proprio reddito globale da lavoro rinveniente dalla medesima attività) denotino un diretto coinvolgimento nell’attività di impresa e presuppongano il suo effettivo esercizio. Da ciò consegue l’incompatibilità ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. c) del DLgs. 139/2005.
Per contro, l’attività agricola potrebbe risultare compatibile con l’esercizio della professione di commercialista ove sia riconducibile a finalità di mero godimento o conservazione del fondo, oppure se esercitata senza i requisiti tipici dell’imprenditore agricolo professionale.
