Compensi – Assenza di determinazione per statuto o tramite delibera dell’assemblea – Conseguenze (Cass. 18.5.2026 n. 14630)
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 18.5.2026 n. 14630, in relazione alla determinazione dei compensi dei sindaci, ha precisato che la fonte primaria è rappresentata dallo statuto, dovendosi fare riferimento alla delibera assembleare solo in mancanza di previsione statutaria.
Peraltro, ove il compenso del sindaco non sia stabilito secondo tali modalità, occorre considerare il disposto dell’art. 2233 c.c. e, quindi, richiederne la determinazione al giudice (cfr. Cass. n. 22761/2014).
Questa decisione ha richiamato anche con le indicazioni che le Sezioni Unite (cfr. Cass. SS.UU. n. 21933/2008) hanno fornito in ordine alla determinazione dei compensi degli amministratori. Per essi, infatti, si è riconosciuta la necessità di una esplicita delibera assembleare. Delibera che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio.
Si tratta di considerazioni che valgono anche per i compensi del sindaco. L’art. 2402 c.c., infatti, è sovrapponibile all’art. 2389 co. 1 c.c. laddove rimette all’assemblea dei soci la determinazione in materia. Nemmeno per il sindaco, dunque, l’approvazione del bilancio recante una voce dedicata ai suoi compensi integra la condizione, richiesta dalla legge, della specifica delibera da parte dell’organo assembleare.
