Con riferimento ai contribuenti che intendono sanare il possesso di immobili detenuti all’estero dal punto di vista del monitoraggio fiscale, è possibile beneficiare dell’istituto del ravvedimento ex art. 13 del DLgs. 472/97 utilizzando come base di calcolo la sanzione minima del 3% da violazioni del quadro RW, eventualmente ridotta a 1/6, 1/7 oppure 1/8 a seconda del periodo di imposta che si intende regolarizzare.
Qualora il quadro RW venisse presentato con un ritardo non superiore a 90 giorni, occorre invece ridurre a 1/9 la sanzione fissa stabilita in 258,00 euro.
Si osserva che in presenza di più soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio in relazione al medesimo bene, ciascuno sarebbe tenuto a provvedere per il proprio quadro RW al versamento delle relative sanzioni sull’intero valore ivi indicato, a differenza di quanto avvenuto in sede di voluntary disclosure ex art. 5-quinquies del DL 167/90 ove è stata espressamente derogata tale regola.
Sempre in merito alla fattispecie rappresentata, però, si segnala che i contribuenti sono esonerati dall’obbligo di monitoraggio fiscale per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, pur restando fermo l’obbligo di versare l’IVIE (art. 4 co. 3 del DL 167/90).
