Legge di Bilancio 2026

Di seguito i punti più rilevanti: L’accesso non è automatico: previste comunicazioni e certificazioni telematiche tramite piattaforma GSE; Decreto attuativo MIMIT-MEF definirà contenuti, modalità e termini delle comunicazioni, nonché ulteriori obblighi documentali. I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro fine gennaio.
Locazione turistica – Fiscalità (Documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti – CNDCEC 16.2.2026)

La Fondazione ed il Consiglio nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “La fiscalità delle locazioni turistiche”, curato dalla Commissione di studio “Fiscalità immobiliare e della transizione ecologica”.Il documento in primo luogo descrive e definisce peculiarità e confini delle varie forme di alloggio paralberghiero che si sono diffuse negli ultimi anni, anche grazie all’intermediazione delle piattaforme digitali. Infatti, mentre il termine “locazioni turistiche” indica la tipologia contrattuale utilizzata per fornire alloggio a turisti senza servizi accessori, la nozione di “locazioni brevi” individua, invece, la peculiare disciplina fiscale che l’art. 4 del DL 50/2017 destina alle locazioni che abbiano specifiche caratteristiche soggettive, oggettive e di durata.Il lavoro esamina, poi, la fiscalità delle locazioni turistiche, prendendo le mosse dal reddito fondiario, con attenzione anche alla normativa nazionale e regionale, per poi approdare alla soglia di imprenditorialità delle locazioni brevi (art. 1 co. 595 della L. n. 178/2020 (come modificata dall’art. 1 co. 17 della L. 199/2025); si esamina, quindi, il confine tra reddito fondiario e reddito d’impresa, con un cenno anche alla nuova direttiva comunitaria ViDA.
Profili critici (circ. Assonime 16.2.2026 n. 2)

Con la circ. n. 2 del 16.2.2026, Assonime analizza le caratteristiche del nuovo contributo sulle spedizioni di provenienza extra-Ue di valore non superiore a 150,00 euro, introdotto a partire dall’1.1.2026 dall’art. 1 co. 126-128 della L. 199/2025, a copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali.La circolare si sofferma, fra l’altro, sui chiarimenti resi dall’Agenzia delle Dogane e monopoli con le circolari nn. 37/2025, 1/2026 e 4/2026, che hanno progressivamente precisato l’ambito applicativo del contributo. Alcune perplessità vengono espresse riguardo ai criteri individuati dall’Agenzia per determinare il valore della spedizione ai fini del prelievo. Questi, infatti, variano in funzione della modalità dichiarativa utilizzata (in caso di dichiarazione ordinaria il parametro è il valore in dogana e in caso di dichiarazione semplificata è il valore intrinseco delle merci).Assonime rileva, poi, come la disciplina presenti profili problematici:– sul piano economico, in quanto l’introduzione di un prelievo nazionale non armonizzato nel contesto di un mercato unico europeo sta influenzando le scelte logistiche e distributive, spostando i flussi di merci in altri Stati membri nei quali il contributo non è previsto, con successiva immissione nel territorio nazionale mediante trasporto intra-Ue;– sul piano giuridico, in quanto la disciplina pone un problema di compatibilità con il diritto unionale.
Presentazione e informativa di bilancio – Nuovo principio contabile internazionale IFRS 18 – Novità del Regolamento 2026/338/UE

È stato pubblicato nella G.U.U.E. del 16.2.2026 il regolamento (UE) 2026/338, che adotta il principio contabile internazionale IFRS 18, che modifica in modo rilevante le regole sulla presentazione e sull’informativa di bilancio.Il nuovo principio, che sostituisce lo IAS 1, trova applicazione a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che comincia l’1.1.2027 o successivamente.Tra le più significative novità, l’Autore evidenzia che l’IFRS 18:– richiede, per una migliore comprensione (e comparazione) della performance reddituale, che, “nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio”, si presentino i subtotali riferiti a “utile (perdita) operativo (operativa)”, “utile (perdita) d’esercizio prima del finanziamento e delle imposte sul reddito” e “utile (perdita) d’esercizio”;– interviene sugli indici di misurazione della performance definiti dalla direzione aziendale, disponendo in merito alla loro identificazione e all’informativa obbligatoria che li riguarda;– definisce “principi per l’aggregazione e la disaggregazione delle informazioni”, ossia regole che dovrebbero guidare il redattore del bilancio nel decidere quando comprimere e/o quando dettagliare le informazioni
Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Comunicazioni irregolari – Modalità di regolarizzazione e sanzioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 16.2.2026 n. 40)

Con la risposta a interpello 16.2.2026 n. 40, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla regolarizzazione dell’avvenuto utilizzo in compensazione del credito d’imposta 4.0 in caso di comunicazioni non corrette.Nel caso di specie, un’impresa ha utilizzato in compensazione due quote del credito d’imposta 4.0, una nel 2024 e una nel 2025, non avendo però presentato la comunicazione preventiva richiesta e avendo compilato erroneamente la comunicazione di completamento.Secondo l’Agenzia delle Entrate:– la violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione della seconda quota del credito nel mese di gennaio 2025 può essere rimossa, ai sensi dell’art. 13 co. 4-ter del DLgs. 471/97 “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione”, presentando, nell’ordine, le comunicazioni preventiva e di completamento e pagando la sanzione di 250 euro;– la violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione della prima quota del credito nel mese di dicembre 2024 configura invece un’ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante ex art. 13 co. 4-bis del DLgs. 471/97, con applicazione della sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione e riversamento della quota.
Operazioni permutative e dazioni in pagamento – Novità della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026)

L’art. 1 co. 138-139 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) modifica il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72). A partire dall’1.1.2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna operazione, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili ai beni e servizi (in questo senso è modificato l’art. 13 co. 2 lett. d) del DPR 633/72).L’intervento legislativo è finalizzato a conformare la normativa interna alla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (si vedano, in particolare, le cause C-33/93 e C-380/99).
Iper-ammortamenti – Profili contabili – Irrilevanza ai fini della fiscalità differita

Sotto il profilo civilistico, l’iper-ammortamento non produce effetti diretti sulla rappresentazione contabile dell’investimento, per cui i beni agevolati sono iscritti al costo storico sostenuto e ammortizzati secondo la loro vita utile.Gli iper-ammortamenti, inoltre, non determinano la rilevazione di fiscalità differtita, posto che la maggior deduzione derivante dall’iper-ammortamento non rappresenta una differenza temporanea, bensì un beneficio di natura permanente.Gli Autori rilevano che, in presenza di effetti significativi sulla differenza tra imposte teoriche e imposte effettivamente dovute, ai sensi dell’OIC 25 è necessario evidenziare l’incidenza dell’iper-ammortamento nell’ambito della riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale corrente effettivo.
Avviso di liquidazione dell’imposta di registro non impugnato – Prescrizione decennale (Cass. 20.12.2025 n. 33381

Per la Cass. 20.12.2025 n. 33381, una volta definitivo l’avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 78 del DPR 131/86, non trovando applicazione il termine di decadenza contemplato dall’art. 25 del DPR 602/73.
Enti del Terzo settore – Sistema di scritture contabili – Scritture relative all’attività

A pena di decadenza dai benefici fiscali previsti, gli ETS non commerciali tengono un sistema di scritture contabili che si articola in scritture relative all’attività complessivamente svolta e scritture relative alle eventuali attività svolte con modalità commerciali, per le quali va tenuta una contabilità separata (art. 87 del DLgs. 117/2017).In relazione alle attività di interesse generale, diverse e di raccolta fondi svolte con modalità commerciali, gli ETS non commerciali devono tenere le scritture contabili previste dal regime di contabilità semplificata (art. 18 del DPR 600/73), “anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti”. La previsione non sembra lasciare spazio a un sistema contabile differente per le attività commerciali dell’ETS; tuttavia, tale lettura mal si coordina con gli obblighi di bilancio e potrebbe determinare un disallineamento tra criteri di tenuta della contabilità fiscale (per cassa) e di redazione del documento consultivo di fine esercizio (basato sulla competenza). Fatti salvi prossimi chiarimenti ufficiali, una lettura sistematica degli artt. 13 e 87 del DLgs. 117/2017 potrebbe portare ad ammettere la tenuta del regime contabile ordinario (eventualmente su opzione), così da disporre di una contabilità già allineata con la rendicontazione di sintesi di fine esercizio per la redazione del bilancio.
Imposta di bollo sulle polizze assicurative – Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) – Soggetti IAS/IFRS – Trattamento contabile (documento Banca d’Italia, CONSOB e IVASS 30.1.2026 n. 10)

Il documento Banca d’Italia, CONSOB e IVASS n. 10, pubblicato il 30.1.2026, analizza il trattamento contabile, in capo ai soggetti IAS/IFRS, dell’attività verso i clienti che si origina per effetto del versamento anticipato (disposto dall’art. 1 co. 87 e 88 della L. 207/2024, legge di bilancio 2025, a decorrere dal 2025) dell’imposta di bollo relativa alle polizze assicurative dei rami vita classificate come passività finanziarie.Considerate le peculiarità della suddetta attività e l’assenza di un principio contabile internazionale IAS/IFRS direttamente applicabile alla stessa, la classificazione più appropriata, ai fini della presentazione in bilancio, è quella residuale delle “altre attività” dello Stato patrimoniale, in linea con lo IAS 1 (§ 54 e 55).Nel caso in cui l’effetto derivante dall’attualizzazione sia rilevante, l’attività verso il cliente deve essere rilevata inizialmente per un valore corrispondente al suo valore attuale, che viene calcolato utilizzando un prevalente tasso di mercato privo di rischio di strumenti finanziari simili in termini di scadenza attesa.La differenza tra valore nominale e valore attuale dell’attività va registrata come un onere a Conto economico.
