Conciliazione famiglia e lavoro – Esonero contributivo – Novità del DL 62/2026 – Definizione delle procedure per l’acquisizione delle certificazioni e criteri e modalità di concessione dell’esonero (DM 8.9.2026)

Con il DM 8.9.2026 sono stati definiti:
– le procedure per l’acquisizione delle certificazioni di cui all’art. 8 co. 1 lett. e) del DLgs. 184/2025 (c.d. certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro) e il periodo di validità delle stesse;
– i criteri e le modalità di concessione, a decorrere dal 2026, dell’esonero contributivo previsto dall’art. 6 del DL 62/2026 (conv. L. 112/2026) in favore delle aziende che abbiano ottenuto tale certificazione.
Ai fini del conseguimento della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, rilevante per fruire dell’esonero in argomento, i parametri minimi di riferimento sono quelli di cui alla prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026.
L’esonero è riconosciuto dalla data di entrata in vigore della L. 112/2026 e per tutto il periodo di validità delle certificazioni ma, comunque, non oltre il 31.12.2028.
Le aziende che intendono accedere al beneficio devono inoltrare una specifica domanda all’INPS, che dovrà fornire specifiche istruzioni sui termini e sulle modalità di presentazione.

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