Incentivi all’assunzione di disoccupati over 35 – Bonus ZES unica 2026 – Novità del DL 62/2026 (circ. INPS 14.5.2026 n. 56)
Con la circ. 14.5.2026 n. 56, l’INPS ha illustrato e fornito indicazioni operative in merito alla nuova disciplina del c.d. “bonus ZES 2026” di cui all’art. 3 del DL 62/2026.
In particolare, il bonus ZES 2026 è riconosciuto ai datori di lavoro privati che:
– assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno;
– occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.
L’assunzione incentivata deve essere effettuata nel corso del 2026 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sono esclusi i lavoratori domestici, gli apprendisti e i dirigenti) e deve riguardare lavoratori che hanno compiuto 35 anni e sono disoccupati da almeno 24 mesi.
Il bonus consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi e contributi INAIL) e può essere riconosciuto per un massimo di 24 mesi e per un importo massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Per conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, tramite l’apposito modulo reperibile sul sito www.inps.it, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026”.
