Intermediazione senza detenzione di rifiuti – Gestione dei rifiuti – Aliquota IVA applicabile (Cass. 22.4.2026 n. 10654)
Con l’ordinanza 22.4.2026 n. 10654, la Cassazione, esprimendosi sulla disciplina di cui al n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, ha affermato che l’aliquota IVA del 10% per le prestazioni di intermediazione di rifiuti, senza detenzione dei medesimi, è applicabile solamente a seguito delle modifiche apportate al Testo Unico dell’Ambiente (DLgs. 152/2006) per effetto del DLgs. 205/2010.
All’epoca dei fatti, l’aliquota del 10% non poteva essere applicata poiché le anzidette prestazioni, nel momento di effettuazione, non rientravano ancora nel novero dei servizi di gestione dei rifiuti.
Secondo la disciplina attuale, ai sensi del n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, rientrano tra le prestazioni agevolate quelle poste in essere da un intermediario, ossia “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi”, includendo “gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti” (art. 183 del DLgs. 152/2006 lett. l).
