Perdite su crediti verso debitori assoggettati agli istituti previsti dal Codice della crisi – Deducibilità – Novità del DLgs. 117/2026 (nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi)

Ai sensi dell’art. 110 co. 9 del DLgs. 117/2026 (che dal 2027 sostituirà l’attuale TUIR, vale a dire il DPR 917/86, applicabile fino al 31.12.2026), le perdite su crediti sono deducibili “in ogni caso” se il debitore, in alternativa:
– è assoggettato a procedure concorsuali;
– ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 57 del DLgs. 14/2019;
– ha concluso accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ai sensi dell’art. 56 del citato DLgs. 14/2019;
– è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.
In particolare, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della sentenza di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese.
Viene così “indirettamente” attuato quanto richiesto dall’art. 9 co. 1 lett. a) n. 3) della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), ai sensi del quale i relativi DLgs. attuativi dovevano estendere a tutti gli istituti disciplinati dal DLgs. 14/2019 le disposizioni previste dagli artt. 88 co. 4-ter e 101 co. 5 dell’attuale TUIR.

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