Fusione di società estera in società italiana – Utilizzo delle perdite fiscali maturate nello Stato “di provenienza” – Novità del DLgs. correttivo “Omnibus” della Riforma fiscale
Con l’approvazione definitiva del DLgs. correttivo “Omnibus” della Riforma fiscale, si conferma la norma per cui, se una società residente in uno Stato appartenente all’Unione europea o aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) viene incorporata in una società residente in Italia, o partecipa a una fusione “propria” in cui la società risultante dalla fusione è residente in Italia, le perdite della società non residente possono essere riportate dalla società italiana a condizioni legate alla “cointeressenza” tra i due soggetti e al carattere definitivo delle perdite.
Per applicare questo regime, occorre che vi sia un rapporto di controllo tra le società partecipanti alla fusione, o esercitato da un soggetto terzo sulle società partecipanti alla fusione, il quale deve sussistere sia nei periodi d’imposta in cui le perdite si sono prodotte, sia alla data di efficacia della fusione transfrontaliera. In linea di principio, si fa riferimento al controllo di diritto di cui all’art. 2359 co. 1 n. 1 e co. 2 c.c., tale se si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della partecipata, computando i voti spettanti a controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, ma non i voti spettanti per conto di terzi.
Recependo nella sostanza i pareri parlamentari, si prevede che, ove la società estera sia priva di assemblea ordinaria, il beneficio compete se la partecipazione al patrimonio o al capitale è superiore al 50%, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione della catena partecipativa.
