Somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per la mancata attribuzione di buoni pasto – Qualificazione come danno emergente – Non imponibilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 7.8.2026 n. 156)

Con la risposta a interpello 7.8.2026 n. 156, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non assumono rilevanza reddituale le somme corrisposte a titolo di “risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia” e di “risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo”, integrando la fattispecie del risarcimento di un danno emergente ex art. 6 co. 2 del TUIR.
Tali somme, nel caso di specie, sono infatti finalizzate a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo che il giudice quantifica, in via equitativa, in base al controvalore dei buoni pasto non fruiti, quale mero criterio di calcolo del danno.
Viene altresì affermato che, in considerazione della natura accessoria al credito principale, desumibile dall’art. 6 co. 2, ultimo periodo, del TUIR (cfr. anche C.M. 326/97, punto 1.4), non sono, altresì, imponibili le somme liquidate a titolo di interessi e a titolo di rivalutazione monetaria.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *