Lavoratori sportivi – Agevolazioni – Applicabilità ai direttori di gara
Le agevolazioni legate all’esercizio di attività sportiva dilettantistica si applicano ai soggetti che rientrano nella definizione di “lavoratore sportivo”; secondo quanto previsto dall’art. 25 co. 1 del DLgs. 36/2021, tale qualifica ricomprende, oltre agli atleti, anche gli allenatori, gli istruttori, i direttori tecnici, i direttori sportivi, i preparatori atletici e i direttori di gara che esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel RASD, a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP, di Sport e salute spa o di altro soggetto tesserato.
La non imponibilità dei compensi derivanti da lavoro sportivo nel limite di 15.000,00 euro annui è applicabile anche nei confronti dei direttori di gara che operano nel dilettantismo, come individuati dall’art. 18 del DLgs. 36/2021; si tratta, in particolare, dei soggetti che partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica, provvedendo alla direzione delle gare, all’accertamento e valutazione dell’attività e alla registrazione dei relativi risultati.
