Agevolazioni per la piccola proprietà contadina – Acquisti per usucapione – Applicabilità – Inopponibilità dell’accertamento civilistico all’Amministrazione finanziaria

L’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159-bis c.c. è modo di acquisto della proprietà a titolo originario che si caratterizza per la durata ridotta del possesso: quindici anni per i fondi rustici con annessi fabbricati in Comuni montani (co. 1); cinque anni dalla trascrizione in caso di acquisto in buona fede dal non proprietario in forza di un titolo altrimenti idoneo al trasferimento (co. 2).
La disciplina si applica anche ai fondi in Comuni non montani con reddito dominicale non superiore ai limiti ex art. 2 della L. 346/76. Il riconoscimento della proprietà avviene tramite il procedimento di “regolarizzazione” ex art. 3 della L. 346/76.
L’art. 4 della L. 346/76 estende ai trasferimenti regolarizzati le agevolazioni ex art. 9 del DPR 601/73 (imposte di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione da quelle catastali), purché con essi si realizzi arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici. Inizialmente, l’Agenzia delle Entrate limitava il beneficio al solo acquisto a non domino (ris. n. 201/2007 e n. 244/2008), ma con la successiva ris. 76/2011 lo ha riconosciuto anche ai decreti di usucapione quindicennale. La Cassazione ha da ultimo confermato tale orientamento, precisando però che né il decreto di riconoscimento, né la successiva sentenza di accertamento vincolano l’Amministrazione finanziaria che conserva il potere di verificare i presupposti sui quali si fonda il beneficio (cfr. Cass. n. 15904/2022).

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