Spese mediche – Spese di trasporto su mezzi di soccorso – Indetraibilità – Eccezioni per i soggetti disabili

Le spese sostenute per il trasporto in ambulanza non rientrano tra quelle per le quali è possibile beneficiare della detrazione prevista per le spese sanitarie dall’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR (C.M. 3.5.96 n. 108, paragrafo 2.4.1). Sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19%, tuttavia, le spese per le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto.

Nell’ambito di un trapianto di organi, sono detraibili le spese necessarie a trasferire (anche dall’estero) l’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento, a condizione che le relative fatture siano intestate al contribuente che ne ha sostenuto le spese e non alla struttura o al medico che esegue l’intervento (C.M. 1.6.99 n. 122, risposta 1.1.6).

Per le persone con disabilità, invece, sono ammesse integralmente alla detrazione del 19%, ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:

– il trasporto in ambulanza della persona con disabilità, in quanto la spesa rientra tra le spese di accompagnamento;

– il trasporto della persona con disabilità effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti (per esempio, il Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza alle persone con disabilità (circ. Agenzia delle Entrate 24.4.2015 n. 17, risposta 1.4).