Profili critici (circ. Assonime 16.2.2026 n. 2)
Con la circ. n. 2 del 16.2.2026, Assonime analizza le caratteristiche del nuovo contributo sulle spedizioni di provenienza extra-Ue di valore non superiore a 150,00 euro, introdotto a partire dall’1.1.2026 dall’art. 1 co. 126-128 della L. 199/2025, a copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali.La circolare si sofferma, fra l’altro, sui chiarimenti resi dall’Agenzia delle Dogane e monopoli con le circolari nn. 37/2025, 1/2026 e 4/2026, che hanno progressivamente precisato l’ambito applicativo del contributo. Alcune perplessità vengono espresse riguardo ai criteri individuati dall’Agenzia per determinare il valore della spedizione ai fini del prelievo. Questi, infatti, variano in funzione della modalità dichiarativa utilizzata (in caso di dichiarazione ordinaria il parametro è il valore in dogana e in caso di dichiarazione semplificata è il valore intrinseco delle merci).Assonime rileva, poi, come la disciplina presenti profili problematici:– sul piano economico, in quanto l’introduzione di un prelievo nazionale non armonizzato nel contesto di un mercato unico europeo sta influenzando le scelte logistiche e distributive, spostando i flussi di merci in altri Stati membri nei quali il contributo non è previsto, con successiva immissione nel territorio nazionale mediante trasporto intra-Ue;– sul piano giuridico, in quanto la disciplina pone un problema di compatibilità con il diritto unionale.
Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Comunicazioni irregolari – Modalità di regolarizzazione e sanzioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 16.2.2026 n. 40)
Con la risposta a interpello 16.2.2026 n. 40, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla regolarizzazione dell’avvenuto utilizzo in compensazione del credito d’imposta 4.0 in caso di comunicazioni non corrette.Nel caso di specie, un’impresa ha utilizzato in compensazione due quote del credito d’imposta 4.0, una nel 2024 e una nel 2025, non avendo però presentato la comunicazione preventiva richiesta e avendo compilato erroneamente la comunicazione di completamento.Secondo l’Agenzia delle Entrate:– la violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione della seconda quota del credito nel mese di gennaio 2025 può essere rimossa, ai sensi dell’art. 13 co. 4-ter del DLgs. 471/97 “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione”, presentando, nell’ordine, le comunicazioni preventiva e di completamento e pagando la sanzione di 250 euro;– la violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione della prima quota del credito nel mese di dicembre 2024 configura invece un’ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante ex art. 13 co. 4-bis del DLgs. 471/97, con applicazione della sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione e riversamento della quota.
Valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante – Iscrizione all’ultimo valore di bilancio – Novità della L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) L’art. 1 co. 65 – 67 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha reintrodotto, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.A fronte del regime derogatorio, è previsto l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.La deroga (che ha carattere facoltativo) ricalca quelle già previste in passato (si veda, da ultimo, quella disposta dall’art. 45 co. 3-octies ss. del DL 73/2022 conv. L. 122/2022 per gli esercizi 2022-2024), ma, a differenza dei precedenti, il regime è introdotto per due esercizi consecutivi e non vi sono riferimenti alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari.
Esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito – Novità della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) L’art. 1 co. 145 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), modificando la nota 2-bis dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972 e la nota 3 dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, di cui all’Allegato 3 al DLgs. 123/2025, ha introdotto un’esenzione dall’imposta di bollo sulle seguenti categorie di contratti di credito:– contratti di credito di importo inferiore a 200 euro;– contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;– contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme.L’agevolazione in discorso è destinata a trovare applicazione nei confronti dei contratti stipulati a far data dal 20.11.2026.I contratti di credito stipulati sino al 19.11.2026 continueranno, quindi, a scontare l’imposta di bollo nella misura di 16 euro, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie.
