Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati Liquidità per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine delle PMI

Con recentissima D.G.R. n. 757/2025, Regione Veneto ha introdotto importanti novità nell’ambito della misura “Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati Liquidità per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine delle PMI”, più sinteticamente nota come “Fondo regionale Liquidità”, operativa da metà dicembre 2024. Per la Regione Veneto, nel suo complesso, l’iniziativa risulta volta a sostenere le esigenze, mostrate dalle imprese del territorio, di credito a breve/medio termine e di capitale circolante, connesse – queste ultime – a specifici investimenti e spese sostenute. Ferme le esclusioni elencate in modo completo dal Bando (fra cui si segnalano: imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura e, per la “Sezione FESR”, anche il settore del tabacco): • accedono alla linea ordinaria del “Fondo regionale Liquidità” le MPMI e i Professionisti identificati da determinati codici ATECO, oltre a MPMI artigiane e cooperative di tutti i settori; • accedono alla nuova “Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità” le MPMI e i Professionisti di tutti i settori, tranne quelli identificati da determinati codici ATECO esclusi
Sicurezza sociale UE: no all’estensione dei criteri per localizzazione del rapporto

Sicurezza sociale UE: no all’estensione dei criteri per localizzazione del rapporto Con Sent. del 4 settembre 2025 (causa C-203/24) la CGUE ha chiarito che affinché “parte sostanziale” dell’attività lavorativa risulti svolta nello Stato di residenza, debba necessariamente essere raggiunta la soglia del 25% dell’orario di lavoro e/o della retribuzione in tale Stato, escludendo la rilevanza di criteri ulteriori
Zone montane – Riconoscimento e promozione – Misure in materia di lavoro e previdenza – Novità della L. 12.9.2025 n. 131

Zone montane – Riconoscimento e promozione – Misure in materia di lavoro e previdenza – Novità della L. 12.9.2025 n. 131 È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 19.9.2025 n. 218 la L. 131/2025, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Tra le principali novità in materia di lavoro, si segnalano le seguenti: – esonero dei contributi a carico del datore di lavoro (escluso INAIL), di importo variabile in relazione agli anni (dal 2026 al 2030), per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto 41 anni di età alla data di entrata in vigore della legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un Comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un Comune non montano; – contributo una tantum per ogni figlio nato o adottato e iscritto all’anagrafe di un Comune montano con popolazione non superiore a 5.000 abitanti; – promozione di servizi educativi per l’infanzia ex art. 2 co. 3 del DLgs. 65/2017 (compresi i nidi e micronidi aziendali) tenendo conto anche dell’esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori; – introduzione della definizione di cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva
Spese mediche – Spese di trasporto su mezzi di soccorso – Indetraibilità – Eccezioni per i soggetti disabili

Spese mediche – Spese di trasporto su mezzi di soccorso – Indetraibilità – Eccezioni per i soggetti disabili Le spese sostenute per il trasporto in ambulanza non rientrano tra quelle per le quali è possibile beneficiare della detrazione prevista per le spese sanitarie dall’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR (C.M. 3.5.96 n. 108, paragrafo 2.4.1). Sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19%, tuttavia, le spese per le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto. Nell’ambito di un trapianto di organi, sono detraibili le spese necessarie a trasferire (anche dall’estero) l’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento, a condizione che le relative fatture siano intestate al contribuente che ne ha sostenuto le spese e non alla struttura o al medico che esegue l’intervento (C.M. 1.6.99 n. 122, risposta 1.1.6). Per le persone con disabilità, invece, sono ammesse integralmente alla detrazione del 19%, ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per: – il trasporto in ambulanza della persona con disabilità, in quanto la spesa rientra tra le spese di accompagnamento; – il trasporto della persona con disabilità effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti (per esempio, il Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza alle persone con disabilità (circ. Agenzia delle Entrate 24.4.2015 n. 17, risposta 1.4).
Attività di controllo sugli enti del Terzo settore – Prima programmazione dei controlli ordinari per il 2026

Attività di controllo sugli enti del Terzo settore – Prima programmazione dei controlli ordinari per il 2026 I controlli ordinari sugli enti del Terzo settore, disciplinati dal DM 7.8.2025, che potranno essere organizzati anche dalle reti nazionali e da centri di servizio autorizzati dal Ministero a seguito di apposite convenzioni, dovranno essere effettuati da soggetti qualificati iscritti in Albi professionali, al Registro dei revisori o da soggetti che abbiano frequentato appositi corsi formativi. Per il primo anno di applicazione, i corsi di formazione potranno essere organizzati anche dal Ministero del Lavoro, in collaborazione con Regioni e Province autonome, nonché con le associazioni più rappresentative sul territorio nazionale, degli enti e dei CSV.
