Partecipazione dei soci professionisti di STP – Maggioranza dei due terzi per numero o per quote di capitale – Irrilevanza dei patti in deroga – Interpretazione del Comitato triveneto dei Notai

La modifica alla disciplina delle STP, introdotta dalla L. 190/2025, ha chiarito che, ai fini del requisito della maggioranza dei due terzi dei soci professionisti, rilevano alternativamente il loro numero oppure la loro partecipazione al capitale sociale. Ha tuttavia suscitato dubbi interpretativi la previsione secondo cui non assumono rilievo i patti sociali o parasociali in deroga.
Sul punto è intervenuto il Comitato triveneto dei Notai, che, nell’aggiornare la massima Q.A.19, ha affermato che la norma non impedisce di utilizzare, per regolamentare la STP, tutte le opzioni offerte dal tipo societario prescelto. Ciò che la disposizione vieta, infatti, è solo l’introduzione di clausole (sociali o parasociali) che attribuiscano ai soci professionisti un peso inferiore ai due terzi in qualsiasi decisione della società.
Secondo questa interpretazione, nella verifica del requisito richiesto dalla legge occorre fare riferimento alle regole concretamente adottate nello statuto e non soltanto a quelle “di default” previste per il modello societario scelto.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *