Cessione di fabbricato in corso di costruzione – Qualificazione come cessione d’azienda – Esclusione – Condizioni (Cass. 10.7.2026 n. 23040) La Cassazione, con l’ordinanza 10.7.2026 n. 23040, ha affermato che, nel caso di un’operazione immobiliare, l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA ex art. 2 del DPR 633/72 per la cessione d’azienda opera solo quando i beni trasferiti conservano un’autonomia funzionale idonea all’esercizio dell’impresa. La vendita di unità immobiliari allo stato grezzo resta quindi soggetta ad IVA se manca un complesso già organizzato.
In presenza di beni atti, nel loro complesso e nel loro collegamento, all’esercizio dell’impresa, si configura una cessione d’azienda soggetta a imposta di registro. La cessione di singoli cespiti, inidonei a integrare la potenzialità produttiva, deve essere assoggettata a IVA.
La qualificazione dipende dall’idoneità del compendio ceduto a consentire l’attività imprenditoriale. Può integrare cessione d’azienda anche il trasferimento di beni solo potenzialmente utilizzabili per l’impresa; l’esercizio attuale e la cessione delle relazioni aziendali non assumono rilievo decisivo

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