Cessione di manufatti in oro usati – Regime IVA applicabile
Secondo quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità, le cessioni di prodotti in oro sono soggette al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 del DPR 633/72 solamente se i prodotti non sono “immediatamente destinati al consumo” e la purezza del materiale non è inferiore a 325 millesimi, come richiesto dalla norma citata.
In assenza delle predette condizioni, la cessione è soggetta al regime del margine, ai sensi dell’art. 36 del DL 41/95.
Secondo la Cassazione non è, però, necessario, ai fini dell’applicazione del meccanismo del reverse charge, che il cessionario esegua direttamente l’attività di trasformazione del materiale aurifero, essendo requisiti essenziali per la sua applicazione la purezza dell’oro e la “non immediata destinazione al consumo del bene ceduto, in quanto deputato ad essere trasformato in un altro oggetto e a conoscere un nuovo ciclo produttivo” (cfr. Cass n. 11109/2022 e Cass. 1837/2024 e Cass. 12994/2025).
Sono esclusi dalla disciplina del reverse charge i soli prodotti finiti e i prodotti che non siano mai stati oggetto di lavorazione o di trasformazione, in quanto immediatamente collocabili sul mercato (cfr. Cass. n. 26760/2022).
