Contratto di locazione e costituzione del diritto di superficie – Riqualificazione come superficie – Assoggettamento a imposta di registro del 9% (Cass. 10.9.2026 n. 25213)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 10.9.2026 n. 25213, ha esaminato la corretta tassazione di un contratto finalizzato all’esercizio di un impianto eolico. La Corte ha confermato la riqualificazione, in contratto di concessione del diritto di superficie (con imposta di registro al 9%, non al 15%), di un negozio che era stato qualificato e tassato dalle parti come contratto di locazione di terreni e che conteneva:
– la costituzione del diritto di superficie limitatamente alle aree occupate materialmente dalle pale eoliche, per una superficie di 8000 mq;
– la concessione delle servitù di elettrodotto e passaggio, in tutta l’area circostante ciascuna pala (circa 5330 mq);
– la locazione trentennale si un’area complessiva pari a più di 20.559 mq.
La pronuncia afferma che la riqualificazione, in tal caso, avviene in conformità all’art. 20 del DPR 131/86, non necessitando l’esame di alcun elemento extratestuale ed essendo basata sulla valutazione dei soli effetti giuridici dell’operazione. La locazione è priva di causa e svuotata di contenuti se affiancata alla costituzione in diritto di superficie.

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