Requisito della prevalenza – Calamità naturali – Deroga civilistica

L’art. 1 co. 988 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto un’importante deroga al principio di prevalenza previsto dall’art. 2135 c.c., stabilendo che in caso di calamità naturali o epidemiologiche, se l’imprenditore agricolo non è in grado di rispettare tale principio, può, per un periodo massimo di tre anni, approvvigionarsi presso altri imprenditori agricoli senza perdere la qualifica di imprenditore agricolo.
La norma necessiterebbe di un intervento per allineare il necessario riconoscimento dello stato di calamità alla tempistiche di approvvigionamento del settore, nonché per definire la deroga anche da un punto di vista fiscale.

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