Trasferimento di pacchetti di maggioranza delle partecipazioni – Fusione, scissione o conferimento d’azienda – Limiti e condizioni al riporto delle perdite e delle “eccedenze” fiscali – Requisito dell’anzianità di appartenenza al gruppo

Nel caso di fusione tra due o più società, la lett. a) dell’art. 5 co. 1 del DM 27.6.2025 stabilisce i criteri in base ai quali deve essere individuata l’anzianità di appartenenza a un gruppo, per l’applicazione della disciplina esimente di cui all’art. 177-ter del TUIR.
In particolare viene previsto che:
– se tutte le società partecipanti alla fusione appartengono allo stesso gruppo, alla società risultante dalla fusione o incorporante è attribuita, quale anzianità di partecipazione al gruppo, la minore tra quelle possedute dalle società partecipanti alla fusione;
– se non tutte le società partecipanti alla fusione appartengono allo stesso gruppo, alla società risultante dalla fusione o incorporante è attribuita una anzianità di partecipazione al gruppo coincidente con la data di efficacia della fusione.
La circ. Assonime n. 6/2026 (§ 5.4) ipotizza che alle disposizioni in argomento possa essere attribuita una natura antielusiva di norme finalizzate ad evitare che, attraverso operazioni straordinarie neutrali ai fini delle imposte sui redditi, “si potesse sfruttare il requisito di un’anzianità di gruppo risalente di un soggetto per poter realizzare aggregazioni di società o business provenienti da altri gruppi, aggirando l’applicazione della disciplina sui limiti e le condizioni al riporto delle perdite”.
Tuttavia, l’Autore osserva che la Relazione illustrativa al DM non sembra andare in questa direzione, laddove afferma che tali disposizioni sono state concepite dal legislatore piuttosto “al fine di evitare effetti distorsivi e di garantire uniformità di trattamento indipendentemente dalla sequenza di operazioni straordinarie effettuate all’interno del gruppo (fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda)”.

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