Soggetti non obbligati all’assicurazione INAIL – Casi particolari

Non è infrequente che i funzionari di vigilanza INAIL riscontrino che il datore di lavoro abbia racchiuso nella tutela assicurativa soggetti per i quali non vi è obbligo (ai quali non sarebbe riconosciuta la tutela contro eventuali infortuni, anche in caso di pagamento del premio).
Tra i casi più frequenti, rientrano:
– l’assicurazione di amministratori che di fatto non svolgono alcuna attività;
– il coadiuvante familiare che effettua meno di 10 giorni l’anno di attività lavorativa (in tal caso la prestazione è da considerare del tutto occasionale e quindi esclusa dalla tutela assicurativa) (lettera Min. Lavoro 5.8.2013 n. 14184);
– i lavoratori autonomi occasionali (con l’eccezione dei rider e dei soggetti appartenenti al mondo dello spettacolo);
– il professionista che operi individualmente e sia dominus di praticanti (a differenza di coloro che siano tutor di stagisti o apprendisti);
– il socio sovraintendente che non abbia un rapporto di lavoro subordinato con l’azienda (cfr. circ. INAIL 66/2008).

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