Acquisti effettuati nel 2025 in Paese diverso da quello di stabilimento – Presentazione delle richieste di rimborso – Termini e modalità

Mercoledì 30.9.2026 scade il termine entro il quale:
– i soggetti passivi stabiliti in Italia possono presentare l’istanza di rimborso per l’IVA assolta nel 2025 in altri Stati membri dell’UE (art. 38-bis1 del DPR 633/72);
– i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri o in Paesi extra UE con i quali esistono accordi di reciprocità (Israele, Norvegia, Svizzera e Regno Unito) possono chiedere il rimborso dell’imposta pagata in Italia in tale anno (art. 38-bis2 e 38-ter del DPR 633/72).
In particolare, i soggetti passivi italiani possono chiedere il rimborso dell’imposta assolta in un altro Stato membro presentando l’istanza all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposito portale elettronico. A loro volta, i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell’UE inviano la domanda, in via telematica, allo Stato membro dove sono stabiliti che la inoltra all’Agenzia delle Entrate. I soggetti passivi stabiliti nei Paesi extra-UE con i quali sussistono accordi di reciprocità devono utilizzare l’apposito modello cartaceo IVA 79.

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