Obbligazioni solidali passive – Rapporti tra surrogazione legale e regresso (Cass. 29.5.2026 n. 16835)
Con la sentenza n. 16835/2026, la Cassazione ha fatto chiarezza sui rapporti tra l’azione di regresso e l’azione in surrogazione quali rimedi esperibili dal condebitore che, nell’ambito di un’obbligazione plurisoggettiva sul lato passivo, abbia provveduto al pagamento dell’intero in forza della regola della solidarietà.
Al riguardo, la Suprema Corte ha fatto leva sulla necessità di distinguere tra:
– le obbligazioni solidali passive c.d. “asimmetriche” (contratte nell’intesse esclusivo di taluno dei debitori), rispetto alle quali l’istituto della surrogazione legale trova operatività, in via di concorrenza e di complementarità funzionale con quello del regresso, con conseguente possibilità per il solvens di subentrare anche nelle garanzie reali e personali che accedevano al credito originario e di fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art. 1310 co. 1 c.c.
– e le obbligazioni solidali passive c.d. “paritetiche” (o ad interesse comune), nelle quali, ferma l’operatività del regresso soggetto al termine di prescrizione di dieci anni decorrenti dal momento del pagamento, non trova invece spazio la surrogazione legale, giacché l’adempimento posto in essere dal condebitore (che si configura, in relazione a questa tipologia, come adempimento di un’obbligazione solo parzialmente altrui) non proviene da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo.
