Pensioni private erogate in regime di sicurezza sociale – Convenzione contro le doppie imposizione Italia-Germania – Esenzione parziale in Italia

Coloro che sono rientrati in Italia dopo aver prestato attività di lavoro in Germania possono fruire di una tassazione agevolata in Italia in virtù del fatto che il § 14, lett. e), del Protocollo alla Convenzione Italia-Germania dispone che, laddove la pensione tedesca si qualifichi come pensione di sicurezza sociale e sia percepita da un soggetto avente cittadinanza e residenza italiana, la determinazione della base imponibile italiana avviene in base alle regole della legislazione tedesca, con conseguente spettanza delle relative quote di esenzione.
Pertanto, nei casi in cui la pensione abbia i requisiti per essere considerata una pensione di sicurezza sociale, sarebbe possibile, per i pensionati trasferiti in Italia che abbiano sin qui tassato integralmente i redditi di fonte tedesca perché non raggiunti da apposita comunicazione da parte delle Autorità tedesche, presentare, una volta ricevuta la lettera, una dichiarazione integrativa a favore al fine di recuperare le imposte indebitamente versate in Italia.

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