Dividendi percepiti in misura più che proporzionale rispetto alla quota di partecipazione – Regime fiscale applicabile (caso Think Tank STS Deloitte n. 1/2026)

Il documento n. 1/2026 del Think Tank di STS Deloitte si occupa delle somme percepite dai soci in caso di distribuzione non proporzionale degli utili da parte della società.
L’intervento commenta, nello specifico, l’impostazione assunta dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 31.3.2026 n. 90, la quale ha qualificato come sopravvenienza attiva ex art. 88 co. 3 lett. b) del TUIR la “porzione” di utile distribuita ad un socio che eccede quella calcolata in proporzione alla propria quota di partecipazione alla società.
Muovendo da quanto indicato dalle massime del Comitato triveneto dei Notai I.I.30 e I.I.33, si ritiene che l’eccezione alla regola di proporzionalità necessiti che l’atto costitutivo o lo statuto identifichino i portatori di diritti particolari dei soci e/o di procedure idonee a identificarli.
Per la distribuzione non proporzionale di utili, si considera quindi “impropria” la forma della deliberazione unanime di ripartizione degli utili che deriva da un accordo non ricorrente di sostegno economico (contributo) di alcuni soci a favore di altri, il quale non ha evidentemente natura di attribuzione patrimoniale disinteressata (liberalità).
Si ritiene che la soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate sia stata influenzata dal fatto che il sostegno finanziario al socio beneficiario sia derivato da un accordo estemporaneo fra i soci, che si riflette con chiarezza dall’accordo di rinuncia dei soci danneggiati dalla minore distribuzione a richiedere in futuro la rifusione della differenza non percepita.

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