Indennità ricevuta per la risoluzione anticipata del contratto di affitto d’azienda – Modalità di tassazione – Individuazione dell’esercizio di competenza (Cass. 27.5.2026 n. 16484)

La Cass. 27.5.2026 n. 16484 ha stabilito che l’indennizzo conseguito dalla società affittuaria per effetto della risoluzione consensuale anticipata di alcuni contratti di affitto d’azienda non rientra nelle previsioni di cui:
– all’art. 85 del TUIR;
– all’art. 86 del TUIR, che disciplina le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni o aziende;
– all’art. 88 del TUIR, perché non risulta inquadrabile in nessuna delle categorie di sopravvenienze disciplinate dalla norma.
La tassazione non può che avvenire, quindi, facendo riferimento alle previsioni generali di cui all’art. 81 del TUIR, secondo cui “il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali … da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa” (c.d. principio di attrazione), nonché al principio generale di competenza, che presiede alla determinazione del reddito d’impresa ex art. 109 del TUIR.
In sostanza, secondo la Suprema Corte, il componente di reddito in esame deve essere assoggettato ad imposizione come reddito d’impresa per l’intero importo nel periodo d’imposta di competenza e si esclude la ripartizione su più periodi d’imposta.

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