Requisito della commercialità – Attività di start up – Cessione prima della conclusione delle attività preparatorie (Cass. 18.5.2026 n. 14530)

Con riferimento all’applicazione del regime della participation exemption ex art. 87 del TUIR, la sentenza Cass. 16.5.2026 n. 14530 richiama i principi contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate 29.3.2013 n. 7, per la quale, in via generale, il periodo di start up non risulta idoneo a configurare l’esercizio di attività commerciale.
Tuttavia, se la partecipazione viene ceduta quando l’esercizio dell’attività d’impresa è già stato avviato, terminata la fase di start up, si realizza un effetto di “trascinamento all’indietro” del requisito della commercialità.
In sostanza, il requisito della “commercialità”, ai fini pex, non ricorre nel caso in cui, al momento del realizzo della partecipazione, la fase preparatoria non risulti ancora completata, in quanto in tal caso, in quel momento la società partecipata non può essere considerata un’impresa commerciale.
Il caso di specie riguarda una società che ha conferito in una partecipata newco un’azienda alberghiera situata in Sardegna. Veniva poi stipulato un contratto di comodato, a mente del quale la conferente continuava a gestire l’attività alberghiera a titolo gratuito; inoltre, tale negozio di natura gratuita era ancora in essere al momento della cessione delle quote di partecipazione nella conferitaria da parte del soggetto conferente.
Inoltre, la partecipata ha iniziato a svolgere l’attività commerciale vera e propria dopo la cessione delle quote e i giudici di secondo grado hanno ritenuto l’attività preparatoria ancora in corso al momento del trasferimento della partecipazione.

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